IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  27  giugno  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  il
giorno  7  giugno  2018  nel  territorio  dei  Comuni  di  Bussoleno,
Chianocco e di Mompantero, in Citta' Metropolitana di Torino; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota  del  24  luglio
2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte e'  nominato
commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui  all'art.  3  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    gli  interventi  realizzati  dai  soggetti  attuatori   e   dalle
strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e
ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    le attivita' poste in essere, anche in termini di somma  urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi; 
    gli interventi urgenti volti alla riduzione del  rischio  residuo
nelle aree colpite dagli  eventi  e  finalizzati  alla  tutela  della
pubblica e privata incolumita'. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il commissario delegato puo', ove  necessario,  provvedere  alla
individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare  i  detriti
ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui  alla
presente ordinanza. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.   Tale   rendicontazione   deve   essere   supportata   da
documentazione originale, da allegare al rendiconto  complessivo  del
commissario delegato di  cui  all'art.  1,  comma  1  della  presente
ordinanza. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.