IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzionee dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni. Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012. Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.. Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017. Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) puo' anche inviare segnalazioni ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»; Visto l'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione». Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace». Visto, l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39». Ritenuto che le tre norme da ultimo richiamate non garantiscono uniformita' in ordine al tipo di intervento dell'Autorita' in caso di revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT e non disciplinano ne' il procedimento che l'Autorita' deve seguire ne' la natura dell'atto con cui l'Autorita' e' tenuta ad «esprimersi». Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT e' stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate dall'art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC nei casi di «altre misure discriminatorie, dirette o indirette», ivi inclusa la revoca, adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attivita' di prevenzione della corruzione. Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012 sia dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC dai prefetti, dalle amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g), del presente regolamento, diventa efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che entro il suddetto termine di trenta giorni l'Autorita' deve pronunciarsi allo stato degli atti. Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorita' non consente a quest'ultima di istaurare un contraddittorio con le parti e che, pertanto, al fine di consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento necessario per una valutazione il piu' possibile completa nel rispetto del citato termine, si rivela essenziale l'acquisizione delle eventuali osservazioni e atti prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca dell'Amministrazione e degli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento. Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti di revoca dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e che, in tali casi, possa richiedere la comunicazione dei provvedimenti di revoca all'Amministrazione interessata e agli altri soggetti di cui sopra con conseguente applicazione del termine di trenta giorni della sospensione dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento. Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l'Autorita' interviene a seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la richiesta di riesame dell'ANAC si intende debba essere svolta nel rispetto dei termini previsti dal «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita', e a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012. Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in un medesimo atto regolamentare l'intervento dell'Autorita' nella forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e aspetti procedimentali come sopra indicati. Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» sull'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018 sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica che si e' svolta nel periodo dal 4 giugno al 26 giugno. Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui procedimenti concernenti l'intervento dell'Autorita' sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa indicata in premessa; e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio; f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione; g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.