IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione  della  corruzionee   dell'illegalita'   nella   pubblica
amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni. 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39   recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni» come modificato dal decreto  legislativo  25  maggio
2016,  n.  97  recante  la   «Revisione   e   semplificazione   delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 
  Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25  maggio
2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012. 
  Visto  il   Piano   nazionale   anticorruzione   e   i   successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre
2012, n. 190  e successive modificazioni e integrazioni.. 
  Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  prevenzione  della  corruzione»  svolta   dall'Autorita'
nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017. 
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
in  relazione  al  quale  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (RPCT) puo' anche inviare segnalazioni
ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»; 
  Visto l'art. 1, comma 82, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione che
si esprime entro trenta  giorni.  Decorso  tale  termine,  la  revoca
diventa efficace, salvo che l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia
correlata  alle  attivita'  svolte  dal  segretario  in  materia   di
prevenzione della corruzione». 
  Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39  secondo   cui   «Il   provvedimento   di   revoca   dell'incarico
amministrativo di vertice o dirigenziale conferito  al  soggetto  cui
sono state affidate le funzioni di responsabile,  comunque  motivato,
e'  comunicato  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  che,  entro
trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi
che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in
materia di prevenzione della corruzione.  Decorso  tale  termine,  la
revoca diventa efficace». 
  Visto, l'art. 1, comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette
o indirette, nei confronti del Responsabile della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati,  direttamente  o
indirettamente, allo svolgimento delle  sue  funzioni  devono  essere
segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che  puo'  chiedere
informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui
al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39». 
  Ritenuto che le tre norme da  ultimo  richiamate  non  garantiscono
uniformita' in ordine al tipo di intervento dell'Autorita' in caso di
revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti
del RPCT e non disciplinano ne' il procedimento che l'Autorita'  deve
seguire ne' la natura dell'atto con  cui  l'Autorita'  e'  tenuta  ad
«esprimersi». 
  Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della  legge
6 novembre 2012, n. 190, si applica  anche  ai  soggetti  di  diritto
privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione  ANAC  n.  1134
dell'8 novembre 2017 recante  «Nuove  linee  guida  per  l'attuazione
della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione   e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di  diritto  privato
controllati e partecipati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
enti pubblici economici». 
  Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT e'
stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate
dall'art. 41, comma 1, lett. f) del  decreto  legislativo  25  maggio
2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.  190,
che ha introdotto  l'estensione  generalizzata  della  previsione  di
doveri  di  segnalazione  all'ANAC  nei   casi   di   «altre   misure
discriminatorie,  dirette  o  indirette»,  ivi  inclusa  la   revoca,
adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da
questi posseduta  nell'Amministrazione,  per  motivi  collegati  allo
svolgimento dell'attivita' di prevenzione della corruzione. 
  Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art.  1,  comma  82,
della legge n. 190/2012  sia  dall'art.  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC  dai  prefetti,
dalle amministrazioni e dagli altri  soggetti,  come  individuati  al
successivo art. 1, lettera  g),  del  presente  regolamento,  diventa
efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza,  che
entro  il  suddetto  termine  di  trenta  giorni   l'Autorita'   deve
pronunciarsi allo stato degli atti. 
  Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge  per
la pronuncia dell'Autorita' non consente a quest'ultima di  istaurare
un  contraddittorio  con  le  parti  e  che,  pertanto,  al  fine  di
consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento  necessario  per  una
valutazione il  piu'  possibile  completa  nel  rispetto  del  citato
termine,  si  rivela  essenziale   l'acquisizione   delle   eventuali
osservazioni e atti prodotti dal  RPCT  nel  procedimento  di  revoca
dell'Amministrazione e degli  altri  soggetti,  come  individuati  al
successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento. 
  Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti  di  revoca
dai Prefetti, dalle  Amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  come
individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento
possa comunque tenere in considerazione  segnalazioni  relative  alla
revoca  dei  RPCT  e  che,  in  tali  casi,   possa   richiedere   la
comunicazione  dei  provvedimenti   di   revoca   all'Amministrazione
interessata e agli  altri  soggetti  di  cui  sopra  con  conseguente
applicazione  del  termine  di  trenta   giorni   della   sospensione
dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento. 
  Considerato che ai sensi  dell'art.  1,  comma  7,  della  legge  6
novembre 2012, n.  190,  ultimo  periodo,  l'Autorita'  interviene  a
seguito di segnalazioni  relative  ad  altre  misure  discriminatorie
diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge,  la
richiesta di riesame dell'ANAC si intende  debba  essere  svolta  nel
rispetto  dei  termini  previsti  dal   «Regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione» del 29 marzo  2017,  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita', e a  seguito  dell'esercizio  dei  poteri  istruttori
attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012. 
  Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare  in
un medesimo  atto  regolamentare  l'intervento  dell'Autorita'  nella
forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT  e
alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei
confronti del RPCT, sia pure  nel  rispetto  dei  diversi  termini  e
aspetti procedimentali come sopra indicati. 
  Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo  2005
n. 82 «Codice dell'Amministrazione  digitale»  sull'uso  della  posta
elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018
sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni  pervenute  nel
corso della consultazione pubblica che si e' svolta nel periodo dal 4
giugno al 26 giugno. 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; 
    c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; 
    d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui  procedimenti  concernenti
l'intervento  dell'Autorita'  sui   provvedimenti   di   revoca   del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
sulle  presunte  misure  discriminatorie  ai  sensi  della  normativa
indicata in premessa; 
    e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio; 
    f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione; 
    g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri  soggetti
tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'art.  1,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di  prevenzione
della corruzione e alla  nomina  di  un  proprio  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
    h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della  corruzione  e
della trasparenza.