Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
s.m.i. e, in particolare: 
  a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale i presidenti delle regioni
interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi
di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni  a  lui  attribuite
dal decreto stesso; 
  b) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario
straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,
sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di  concessione  ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa
degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
  c) l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario
straordinario  del  Governo  esercita  il  controllo  su  ogni  altra
attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
  d) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario,
per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti
delle regioni interessate nell'ambito della cabina  di  coordinamento
di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
  e) l'art. 2, comma  5,  in  forza  del  quale  i  vice  commissari,
nell'ambito dei territori  interessati:  a)  presiedono  il  comitato
istituzionale di cui all'art. 1, comma 6; b) esercitano  le  funzioni
di  propria  competenza  al   fine   di   favorire   il   superamento
dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e  ai
beni culturali di competenza delle regioni; d) sono responsabili  dei
procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi  per   gli
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con
le modalita' di cui all'art. 6; e) esercitano le funzioni di  propria
competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle
imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II; 
  f) l'art. 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali per la
ricostruzione: a) curano la pianificazione urbanistica connessa  alla
ricostruzione, l'istruttoria per il  rilascio  delle  concessioni  di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla  ricostruzione
privata; b) provvedono alla diretta attuazione  degli  interventi  di
ripristino o ricostruzione  di  opere  pubbliche  e  beni  culturali,
nonche' alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di  soggetti  attuatori
assegnato alle  regioni  per  tutti  gli  interventi  ricompresi  nel
proprio territorio di competenza degli enti locali; 
  g) l'art. 5, comma 3, in forza del quale i contributi di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) e g) del comma  2  sono  erogati,  con  le
modalita'  del  finanziamento  agevolato,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; 
  h) l'art. 6 che disciplina criteri  e  modalita'  generali  per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata; 
  i) l'art.  12,  comma  1,  in  forza  del  quale,  fuori  dei  casi
disciplinati dall'art. 8,  comma  4,  l'istanza  di  concessione  dei
contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'art.  6,
comma 2, all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  territorialmente
competente  unitamente  alla   richiesta   del   titolo   abilitativo
necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.
Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla
documentazione necessaria per il rilascio  del  titolo  edilizio:  a)
scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  anche  da  parte
del  personale  tecnico  del  comune  o  da   personale   tecnico   e
specializzato di supporto  al  comune  appositamente  formato,  senza
ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica;  b)  relazione  tecnica
asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto  all'elenco
speciale di cui all'art. 34, attestante la  riconducibilita'  causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1; c)
progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita'
di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento  sismico  previsti  riferiti   all'immobile   nel   suo
complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti
l'entita'  del  contributo  richiesto;  d)  indicazione  dell'impresa
affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua
selezione  e  attestazione  dell'iscrizione  nella  Anagrafe  di  cui
all'art. 30, comma 6; 
  l) l'art. 12, comma 3, in forza del quale l'Ufficio speciale per la
ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e  il  relativo
importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la
proposta di concessione del contributo  medesimo,  comprensivo  delle
spese tecniche; 
  m) l'art. 12, comma 4, in forza del quale il vice commissario o suo
delegato definisce il procedimento con  decreto  di  concessione  del
contributo nella misura accertata  e  ritenuta  congrua,  nei  limiti
delle risorse disponibili; 
  n)  l'art.  12,  comma  5,  in  forza  del   quale   la   struttura
commissariale procede con cadenza  mensile  a  verifiche  a  campione
sugli interventi per  i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di
concessione dei contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il  10  per  cento
dei contributi  complessivamente  concessi.  Qualora  dalle  predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei
necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi  eseguiti   non
corrispondono  a  quelli  per  i   quali   e'   stato   concesso   il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento  o
la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi
e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite; 
  o) l'art. 12, comma  6,  in  forza  del  quale,  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita'  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei
contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme  informatiche.  Nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per  le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5; 
  p) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1  che,  ai  fini  dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita'  organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione   dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno,  una  apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all'uopo  a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati
a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
  q) l'art. 31, comma 1, a mente del  quale,  nei  contratti  per  le
opere di ricostruzione stipulati tra privati e'  sempre  obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che  deve
essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo  comma,
del codice  civile.  Con  detta  clausola  l'appaltatore  assume  gli
obblighi di cui alla legge 13  agosto  2010,  n.  136,  e  successive
modificazioni, nonche' quello di dare  immediata  comunicazione  alla
Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri
subappaltatori o subaffidatari agli obblighi  di  tracciabilita'  dei
flussi finanziari; 
  r) l'art. 31, comma 2, a mente del quale l'eventuale  inadempimento
dell'obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente  nel  mancato
utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.a. per  il  pagamento,  in
tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici  incaricati   o   ai
professionisti abilitati di cui all'art.  34  per  gli  incarichi  di
progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo
di contributo pubblico per la  ricostruzione,  determina  la  perdita
totale del contributo erogato; 
  s) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  che,  al  fine  di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori,  prevede  l'istituzione  di  un
elenco speciale  dei  professionisti  abilitati  (denominato  «elenco
speciale»); 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016 recante «Determinazione del contributo concedibile  per
gli interventi immediati di riparazione  e  rafforzamento  locale  su
edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del
24 agosto 2016 e successivi»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  14
dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle
attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017,  recante  «Misure  per  la  riparazione,  il  ripristino  e  la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento  sismico  e
la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9  giugno
2017, recante  «Misure  in  materia  di  riparazione  del  patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  46  del  10
gennaio 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17  novembre
2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del
9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n.
33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre  2017,  n.  38  dell'8
settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 12, comma  5,
del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.,  prevedendo  modalita'  e
procedimenti per le verifiche a campione sugli interventi per i quali
sia stato adottato il decreto di concessione del contributo  a  norma
del medesimo art. 12 e delle relative ordinanze commissariali; 
  Ritenuto necessario prevedere un meccanismo unitario e omogeneo per
tutte le verifiche da compiersi ai sensi del decreto-legge n. 189 del
2016 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali; 
  Ritenuto opportuno delegare le attivita' di verifica ai  presidenti
di regione - vice commissari, per il tramite  degli  Uffici  speciali
per la ricostruzione, atteso che le previsioni del  decreto-legge  n.
189  del  2016  e  le  ordinanze  commissariali  gia'   attribuiscono
integralmente a tali soggetti la responsabilita'  dell'istruttoria  e
della concessione dei contributi per gli interventi di  ricostruzione
privata, e che al Commissario  straordinario  deve  essere  riservata
l'effettuazione di una quota residuale di verifiche; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 7  giugno
2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i.,
in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il termine di trenta giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Competenza 
 
  1.  I  presidenti  di  regione  -   vice   commissari   provvedono,
nell'ambito dei territori interessati e per il tramite  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione,  ai  controlli  previsti  dall'art.  8
dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  8  del  14  dicembre
2016, dall'art. 21 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13
del 9  gennaio  2017,  dall'art.  24,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dagli articoli  2,
3, 4 e 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 27  del  15
dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente titolo. 
  2. Resta ferma la competenza dei comuni, anche  in  relazione  alle
attivita' di controllo, in  materia  di  edilizia  e  di  urbanistica
nonche', qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di  Sportello
unico delle attivita' produttive.