LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497  e  degli
articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'area
sita nell'allora comune di Contarina (Rovigo), ora  comune  di  Porto
Viro, denominata «Biotopi-stagni con entita'  immobiliari  contermini
compresi nel  comune  di  Contarina»,  catastalmente  individuata  al
cessato comune di Contarina, censuario  di  Contarina,  interi  fogli
catastali numeri XXIII  (ventitre')  -  XXIV  (ventiquattro)  -  XXXV
(trentacinque) - XXXVI (trentasei) - XX (venti) - XVII  (diciassette)
-  XXXI  (trentuno)  -  XXX  (trenta)  -  XXV  (venticinque)  -  XXIX
(ventinove)  -  XXVI  (ventisei)  -  XXVII  (ventisette)   e   XXVIII
(ventotto), assunta dalla Commissione provinciale per  la  protezione
delle bellezze naturali della Provincia  di  Rovigo  con  verbale  di
seduta del 2 settembre 1974, ed affissa all'albo pretorio del  Comune
di Contarina (Rovigo) in data 11 ottobre 1974, per i  novanta  giorni
successivi; 
  Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'3 della legge
n. 1497/1939, rispettivamente: 
    1) dalla sig.ra Augusta Marcozzi vedova Ravagnan, con atto del  7
gennaio 1975; 
    2) dal sig.  Leonzio  Pizzo,  rappresentante  della  S.p.A.  «Ca'
Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974; 
    3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed  altri,  con  atto  senza
data; 
    4) dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della S.p.A. UVA di
Bologna, con atto del 12 dicembre 1974; 
    5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974; 
  Viste le controdeduzioni dell'allora  Soprintendenza  ai  monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota  protocollo  n.  3233  del  19
settembre 1975, in merito alle osservazioni presentate che  escludono
effetti favorevoli  a  revocare  la  proposta  di  vincolo:  infatti,
«poiche' le argomentazioni lamentate dai  succitati  ricorrenti  sono
tutte dello stesso tenore, si controdeduce quanto segue: Non e' detto
che se le valli dei  rispettivi  proprietari  sono  dovute  all'opera
dell'uomo debbano considerarsi zone isolate dal comprensorio proposto
a vincolo; anche l'uomo contribuisce alla conservazione  tradizionale
dell'ambiente, migliorandolo, talvolta,  nel  suo  esteriore  aspetto
paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra  l'altro,  prevede  «la  spontanea
concordanza e fusione fra l'espressione della  natura  e  quella  del
lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le  valli  dei
ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama
vallivo. Per quanto riguarda il  citato  art.  9  del  regolamento  3
giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, e' implicito che  la
Commissione provinciale nel corso  della  delibera  ha  tenuto  conto
anche di  detta  norma  e,  precisamente  di  conciliare  l'interesse
pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di  lavoro,
inerente la manutenzione delle valli, dovra'  essere  preventivamente
presentato alla competente Soprintendenza che certamente terra' nella
massima considerazione, sia dal lato economico  che  sociale,  sempre
nei limiti dettati dalla predetta legge. Questa Soprintendenza, visti
i motivi esposti dagli interessati, avverso il vincolo  proposto,  e'
del  parere  che  il  provvedimento  stesso,  come  delimitato  dalla
Commissione  provinciale  di  Rovigo,  segua  ulteriormente  il   suo
regolare iter amministrativo»; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 26 luglio 2012 del Comitato tecnico per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio  di  Stato
in adunanza plenaria; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota protocollo n. 17692 del
13 luglio 2018, che la zona del Delta del Po nei Comuni di  Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po  risulta  vincolata  ai
sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota protocollo n. 17074 del 9 luglio 2018, con  la  quale
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a  trasmettere  informativa
al Comune di Porto Viro (Rovigo)  del  fatto  che  il  Ministero  sta
procedendo  al  perfezionamento  del  suindicato   provvedimento   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota protocollo n. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale
la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere  opportuno  procedere
al perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del  23  luglio  2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  Regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel
citato verbale del 2 settembre 1974 della Commissione provinciale per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo: 
    a sud e ad est, dall'asse del Po di Maistra e per un piccolissimo
tratto dai confini  dei  fogli  catastali  38  e  39  del  comune  di
Contarina; 
    a nord, dai confini territoriali con  il  comune  di  Donada  che
lambiscono fogli catastali  del  comune  di  Contarina  numeri  XXIII
(ventitre'), XXIV (ventiquattro), XXV (venticinque), XXVI (ventisei),
XXVII (ventisette) e XXVIII (ventotto) fino al mare Adriatico; 
    ad ovest, dal secondo argine di difesa a mare lambito dallo scolo
«Sadocchino»  lungo  i  fogli  catastali  XXIII  (ventitre')  e  XXXV
(trentacinque); 
  Considerato che detta area, delimitata  come  nell'unito  elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli articoli 9 e 10 del  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti  motivi  indicati  nel
verbale  della  Commissione  provinciale  per  la  protezione   delle
bellezze naturali della Provincia  di  Rovigo,  nella  seduta  del  2
settembre 1974: 
    «il complesso di beni  culturali-territoriali  del  Delta  Padano
sopra individuati uniscono alla singolare bellezza  paesaggistica  il
pregio della  rarita'.  E'  infatti  universalmente  riconosciuta  da
organismi scientifici e culturali altamente qualificati,  italiani  e
stranieri  e  dalle  stesse  autorita'  politiche  e   amministrative
italiane, l'eccezionale importanza  che  gli  ultimi  ambienti  umidi
sopravvissuti  all'intervento  distruttivo  dell'uomo  rivestono  sia
sotto il profilo paesaggistico, sia dal  lato  scientifico-ecologico.
In  particolare,   i   beni   sopradescritti   compresi   nell'ambito
territoriale del comune di Contarina  costituiscono  ambienti  ancora
intatti caratterizzati:  dalla  emergenza  dell'elemento  idrico,  da
cordoni marginali, dai tipici casoni da valle,  da  una  presenza  di
specie ormai rare nel nostro paese sotto il profilo ornitico, come la
Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola,  il  Fischione,  il
Codone, la Canapiglia. In questi biotopi  si  registrano  popolamenti
alcali di grande importanza per il nutrimento  della  fauna  alata  e
popolamenti  alofili  marginali  a  salicornie  e  spartina  stricta.
Interessanti esemplari dal punto di vista  botanico-floristico  sono:
Limonium vulgare,  Inula  crithmoides,  Obione  portulacoides,  Aster
tripolium,  Suaeda  maritima,  Salicornia   fruticosa,   specie   che
conferiscono al paesaggio una peculiare nota ornamentale. Per  quanto
riguarda le superfici agricole di Polesinino e  Scanarello,  la  loro
inclusione nell'elenco delle bellezze  naturali  della  Provincia  di
Rovigo nasce dalla esigenza di  fornire  un  piu'  completo  scenario
protetto ai biotopi i cui specchi  vallivi  si  integrano  e  fondono
paesaggisticamente e naturalisticamente con i terreni, segnati  dalla
geometria del  lavoro  umano:  cosi'  come  suggerito  dal  punto  4,
dell'art. 9, regio decreto 3 giugno 1940, n. 1347»; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  l'area  denominata  «Biotopi-stagni  con
entita' immobiliari contermini compresi  nel  comune  di  Contarina»,
sita nel comune  di  Porto  Viro  (Rovigo),  in  frazione  Contarina,
catastalmente individuata nel verbale di seduta del 2 settembre  1974
della  Commissione  provinciale  per  la  protezione  delle  bellezze
naturali della Provincia di Rovigo al cessato  comune  di  Contarina,
censuario  di  Contarina,  interi  fogli   catastali   numeri   XXIII
(ventitre') - XXIV  (ventiquattro)  -  XXXV  (trentacinque)  -  XXXVI
(trentasei) - XXXVII (trentasette) (gia' erroneamente indicato con  i
numeri  XX  e  XVII)  -  XXXI  (trentuno)  -  XXX  (trenta)   -   XXV
(venticinque)  -  XXIX  (ventinove)  -  XXVI   (ventisei)   -   XXVII
(ventisette) e XXVIII (ventotto), come da allegato elaborato grafico,
presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara 
 
che  l'area  denominata  Biotopi-stagni   con   entita'   immobiliari
contermini compresi nel Comune  di  Contarina,  sita  nel  comune  di
comune  di  Porto  Viro  (Rovigo),  in   frazione   Contarina,   come
individuata  nel  verbale  di  seduta  del  2  settembre  1974  della
Commissione provinciale per la  protezione  delle  bellezze  naturali
della Provincia di Rovigo di cui alla proposta  di  dichiarazione  in
premessa  e  nell'allegato  elaborato  grafico,   presenta   notevole
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimangono
quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela  contenute  nella
parte terza del predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,  di
cui  all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  la  Soprintendenza  archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto  Viro  (Rovigo)  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente al relativo elaborato grafico ai fini dell'adempimento, da
parte del Comune interessato, di  quanto  prescritto  dall'art.  140,
comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente della  
                                                Commissione regionale 
                                                      Azzollini       
 
                             ---------- 
 
    Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di  tutti
gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it      nelle      sezioni
Amministrazione   Trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
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