IL MINISTRO DELLE POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL
                               TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art.  43,
comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito  dalla
legge 21  giugno  2017,  n.  96  e  dall'art.  3,  comma  17-bis  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge  3  agosto
2017, n. 123 dove e' stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, nonche' le  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni  dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali  verificatesi  nel
mese di aprile 2017 e dalla  eccezionale  siccita'  prolungata  delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno  sottoscritto
polizze  assicurative  agevolate  a  copertura  dei  rischi,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; 
  Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la  richiesta
della Regione Molise di declaratoria per l'applicazione nei territori
delle Province di Campobasso e Isernia danneggiate dalla siccita' dal
1° giugno 2017 al 10 settembre 2017, delle provvidenze del  Fondo  di
solidarieta' nazionale; 
  Dato atto alla  Regione  Molise  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e s.m.i.; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Molise   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
Campobasso: 
  siccita' dal 1° giugno 2017 al 10 settembre 2017 provvidenze di cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni
di: 
    Acquaviva  Collecroce,   Baranello,   Bojano,   Bonefro,   Busso,
Campobasso,  Campochiaro,  Campodipietra,  Campolieto,   Casacalenda,
Casalciprano,    Castelbottaccio,     Castelmauro,     Castropignano,
Cercemaggiore,  Cercepiccola,  Civitacampomarano,  Colle   d'Anchise,
Colletorto,  Duronia,  Ferrazzano,  Fossalto,   Gambatesa,   Gildone,
Guardialfiera, Guardiaregia,  Guglionesi,  Jelsi,  Larino,  Limosano,
Lucito,  Lupara,  Macchia  Valfortore,  Mafalda,  Matrice,  Mirabello
Sannitico,   Monacilioni,   Montagano,   Montecilfone,    Montelongo,
Montenero di Bisaccia, Montorio nei  Frentani,  Morrone  del  Sannio,
Oratino,  Palata,  Petrella  Tifernina,  Pietracatella,   Pietracupa,
Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello,
Salcito,  San  Biase,  San  Felice  del  Molise,  San  Giacomo  degli
Schiavoni, San Giovanni  in  Galdo,  San  Giuliano  del  Sannio,  San
Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San  Massimo,  San  Polo
Matese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a  Pianisi,  Santa  Croce  di
Magliano,  Sepino,  Spinete,  Torella  del  Sannio,  Toro,  Trivento,
Tufara, Ururi, Vinchiaturo. 
Isernia: 
  siccita' dal 1° giugno 2017 al 10 settembre 2017 provvidenze di cui
all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni di: 
    Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli  del  Trigno,  Belmonte  del
Sannio,  Cantalupo  nel  Sannio,  Capracotta,  Carovilli,  Carpinone,
Castel San  Vincenzo,  Castelpetroso,  Castelpizzuto,  Castelverrino,
Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio,  Colli  a  Volturno,  Conca
Casale, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli,  Frosolone,  Isernia,
Longano,   Macchiagodena,   Miranda,   Montenero    Val    Cocchiara,
Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro,  Pietrabbondante,
Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,  Roccamandolfi,
Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito,
Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa  Maria  del  Molise,
Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio