IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  Reg.ne  Provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  convertito  dalla
legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove e'
stabilito, tra  l'altro,  che  «Le  imprese  agricole  ubicate  nelle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura dei rischi, possono accedere agli interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.» 
  Visto il proprio decreto 12 ottobre 2017 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  26  ottobre  2017  n.  251,  per
l'applicazione,  nei  territori  delle  province  di  Ascoli  Piceno,
Macerata, Fermo e Pesaro Urbino danneggiate dall'eccesso di neve  dal
12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017, delle provvidenze  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale; 
  Vista la nota 8 gennaio 2018 con la quale la Regione Marche  chiede
di inserire il Comune di Frontone della Provincia  di  Pesaro  Urbino
tra i territori delimitati con il richiamato decreto 12 ottobre 2017,
per i danni alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
  Considerato che la Regione Marche con la suddetta nota ha  chiarito
che nonostante l'invio della richiesta abbia rispettato le  modalita'
previste, a causa di disguidi  informatici  non  e'  stato  possibile
consentire l'inserimento dei territori danneggiati; 
  Dato atto alla  Regione  Marche  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e s.m.i.; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La dichiarazione di eccezionalita' dell'eccesso di neve  dal  15
gennaio 2017 al 16 gennaio 2017 di cui al  decreto  12  ottobre  2017
richiamato nella premessa, e' estesa al Comune  di  Frontone  per  la
Provincia  di  Pesaro  Urbino,  ai   fini   dell'applicazione   delle
provvidenze  di  cui  all'art.  5  comma  6,  previste  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio