IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre
2006, concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Janssen Cilag  S.p.A.  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 15 febbraio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  29
maggio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 18 giugno 2018  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche del medicinale STELARA gia' rimborsate dal
Sistema sanitario nazionale: 
    psoriasi a placche: «Stelara»  e'  indicato  per  il  trattamento
della psoriasi a placche di grado da moderato a severo,  in  pazienti
adulti che non hanno risposto, o che presentano  controindicazioni  o
che  sono  intolleranti  ad   altre   terapie   sistemiche,   incluse
ciclosporina,  metotrexato  (MTX)   o   PUVA   (psoraleni   e   raggi
ultravioletti A); 
    artrite psoriasica (PsA): «Stelara», da solo o in associazione  a
MTX, e' indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in
pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia  con  farmaci
antireumatici modificanti  la  malattia  non  biologici  (DMARDs)  e'
risultata inadeguata. 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Stelara»: 
    «"Stelara" e' indicato per  il  trattamento  di  pazienti  adulti
affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a grave  che
hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta  o  sono
risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista
del TNFa o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie», 
e' rimborsata come segue: 
    confezioni: 
      «90 mg soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -  flaconcino
(vetro) 1,0 ml (90 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n.  038936023/E  (in
base 10). Classe  di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): € 3.150,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.198,79; 
      «90 mg - soluzione iniettabile in siringhe  preriempite  -  uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (90mg/ml)» 1  siringa
preriempita da 1 ml - A.I.C. n. 038936047/E (in base 10).  Classe  di
rimborsabilita': H. Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  3.150,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.198,79; 
      «45 mg soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -  flaconcino
(vetro) 0,5 ml (90 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n.  038936011/E  (in
base 10). Classe  di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): € 3.150,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.198,79; 
      «45 mg - soluzione iniettabile in siringhe  preriempite  -  uso
sottocutaneo - siringa preriempita  (vetro)  0,5  ml  (90  mg/ml)»  1
siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 038936035/E (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': H. Prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
3.150,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.198,79; 
      «130 mg  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 26 ml (5  mg/ml)»  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 038936050/E (in base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.150,00. Prezzo al pubblico  (IVA
inclusa): € 5.198,79. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Scheda  di  prescrizione  cartacea  sulla  base  delle  indicazioni
rimborsate e delle limitazioni previste. 
  Rimborsabilita' dell'indicazione come  riportato  nella  scheda  di
prescrizione cartacea. 
  Sconto obbligatorio, applicato sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale   ivi
comprese  le  strutture  private  accreditate   sanitarie   come   da
condizioni negoziali. 
  Le presenti condizioni  negoziali  devono  intendersi  novative  di
quelle recepite con determinazione AIFA n. 773 del  18  luglio  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014  e  con
determinazione AIFA n.  428  del  4  agosto  2010,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2010. 
  Restano invariati gli specialisti prescrittori  identificati  nella
determinazione AIFA n. 773  del  18  luglio  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014 e  nella  determinazione
AIFA n. 428 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
202 del 30 agosto 2010.