IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in  particolare  l'art.  6,
comma 1, Autonomia delle Universita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e  di
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e successive  modifiche,  in
particolare l'art. 6, commi 7 e 8; 
  Visto lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  decreto  rettorale  27
febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche; 
  Rilevata la necessita', a distanza di alcuni anni  dall'entrata  in
vigore dello  Statuto  suddetto,  di  apportare  modifiche  al  testo
vigente, sia alla luce della normativa  sopravvenuta  che  a  seguito
dell'esito della verifica con la prassi applicativa; 
  Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione
definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale  anticorruzione
che,  con  riguardo  ai  procedimenti  disciplinari  a   carico   dei
professori e ricercatori: a) raccomanda, per  la  composizione  e  la
designazione dei membri del collegio  di  disciplina,  il  ricorso  a
figure  esterne  al  fine  di  assicurare  maggiore  indipendenza  di
giudizio, segnalando l'opportunita' che il  legislatore  preveda  una
modalita' elettiva di costituzione di almeno una parte  del  collegio
di disciplina oppure che, per previsione statutaria e  regolamentare,
almeno una parte del collegio sia esterna all'ateneo; b) da' atto del
dibattito avvenuto al tavolo di  lavoro  in  ordine  all'alternativa,
rimasta irrisolta, tra il raccomandare  agli  atenei  di  riconoscere
negli statuti, per i casi di illecito disciplinare  del  rettore,  la
titolarita' del potere  disciplinare  in  capo  al  decano  d'ateneo,
ovvero di valutare la possibilita' di attribuire per legge il  potere
in questione al Ministro; 
  Viste le modifiche allo Statuto, approvate  dal  senato  accademico
con delibera n. 79 del 23 marzo 2018, previo  parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione con delibera n. 75 del  15  marzo  2018,
inviate al MIUR con nota prot. 27290 del 27 aprile 2018 per il dovuto
controllo di legittimita' e merito, con le quali, in conformita' alle
richieste  della  suddetta  delibera  ANAC,  all'art.  20  e'   stata
introdotta, rispetto al testo originario, la necessaria  presenza  di
membri appartenenti ai ruoli di altro ateneo, nel numero  complessivo
di quattro (due effettivi e due supplenti); 
  Preso atto del sopravvenuto Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 39
del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017  al  Piano
nazionale anticorruzione - Sezione Universita', contenente  ulteriori
raccomandazioni alle universita'  in  merito  alla  composizione  del
collegio di disciplina e, nelle more dell'intervento del legislatore,
all'iniziativa disciplinare del decano nei confronti del rettore; 
  Considerata la nota, registro ufficiale 8262.22 giugno 2018,  prot.
in arrivo 39292 del 25 giugno 2018,  con  la  quale  il  MIUR,  senza
sollevare alcun rilievo di legittimita' e di merito  sulle  modifiche
allo  Statuto  approvate  dall'Ateneo,  in  coerenza  con  l'Atto  di
indirizzo di cui sopra, si limita a segnalare all'Universita' di Pisa
l'opportunita'   di   «uniformare   la   disciplina   statutaria    e
regolamentare  in   materia   di   procedimento   disciplinare   alle
raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero,  rispettivamente
in sede di Aggiornamento 2017 al  Piano  nazionale  anticorruzione  e
nell'Atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato  in  applicazione
del   citato   aggiornamento»,   raccomandando   l'introduzione   del
«principio elettivo nella composizione  del  collegio  di  disciplina
(anche  solo  parziale)  e  la  presenza  nel  predetto  collegio  di
componenti  in  prevalenza  esterni»,  nonche'  la  previsione  della
«titolarita' del potere disciplinare, nei caso di  illeciti  commessi
dal rettore, in capo al decano dell'Ateneo; 
  Considerata l'opportunita' di un aggiornamento,  in  ragione  delle
raccomandazioni del MIUR di cui alla  nota  sopra  richiamata,  delle
modifiche statutarie gia' approvate con riguardo all'art.  20,  comma
2, dedicato al collegio di disciplina,  quale  organo  incaricato  di
svolgere la fase istruttoria, e dell'art. 41, comma 1, riguardante  i
soggetti cui spetta  l'iniziativa  del  procedimento  disciplinare  a
carico dei professori e ricercatori universitari; 
  Vista la proposta di ulteriore modifica dell'art. 20, comma 2 e  di
modifica dell'art. 41, comma 1,  dello  Statuto  dell'Universita'  di
Pisa; 
  Vista la delibera 20 luglio 2018, n. 242, con il quale il Consiglio
di amministrazione ha espresso parere favorevole  sulle  proposte  di
modifica agli articoli sopracitati; 
  Vista la delibera 27 luglio 2018, n. 172, con la  quale  il  senato
accademico ha approvato le proposte di modifica suddette; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono emanate le modifiche ai  seguenti  articoli  dello  Statuto
dell'Universita' di Pisa: 
  all'art. 1, comma 3, secondo capoverso dopo la  parola  «promuove,»
e' inserita la locuzione «nell'ambito della terza missione,», dopo la
parola «saperi» e' inserita la congiunzione «e»; la locuzione  «e  il
trasferimento tecnologico» e' sostituita con la locuzione «nonche' il
trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello
sviluppo economico  e  culturale  dei  territori,  nel  rispetto  dei
principi di sostenibilita' ambientale e sociale, senza concorrere mai
a pregiudicare la vivibilita' dei territori stessi»; 
  all'art. 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis.
Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della
vita  accademica  e,  in  particolare,  nelle  candidature  e   nella
composizione degli organi collegiali»; 
  all'art. 2, comma 9, dopo la locuzione «su criteri di» la locuzione
«efficienza  ed   efficacia»   e'   sostituita   con   la   locuzione
«economicita', efficienza ed efficacia»; 
  all'art. 7, comma 2, prima della parola «pubblici» e'  inserita  la
parola «atti»; dopo la parola «pubblici»  e'  inserita  la  frase  «e
vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento
di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.» ed  eliminata
la  locuzione   «pubblici.   Le   modalita'   riguardanti   la   loro
pubblicazione sono disciplinate dall'art. 52.»;  al  comma  3,  viene
inserita, all'inizio  del  comma  la  locuzione  «L'Universita'»  con
trasformazione della lettera «a» della parola «assicura» da maiuscola
a minuscola e dopo la parola  «assicura»  e'  inserita  la  locuzione
«anche   mediante   appositi   regolamenti,»;    dopo    la    parola
«amministrativo» viene eliminato il punto; dopo le parole «e  il»  e'
eliminata la locuzione «Un apposito regolamento stabilisce  le  norme
per l'esercizio del» e dopo la  parola  «civico»  sono  eliminate  le
parole «e documentale»; 
  all'art. 8, comma 3, le parole «la funzionalita'»  sono  sostituite
dalle parole «l'adeguatezza»; prima della  parola  «impegnandosi»  e'
inserita  la  congiunzione  «e»  e'  sostituita  dalla   congiunzione
«nonche'» e dopo la locuzione «ogni forma di» sono inserite le parole
«discriminazione, molestia e»; 
  all'art. 11, comma 1, dopo  la  parola  «organi»  e'  eliminata  la
locuzione «necessari  al  governo»;  al  comma  2,  dopo  «(CUG)»  la
congiunzione «e»  e'  sostituita  dalla  virgola  e  dopo  la  parola
«disciplina» e' inserita la locuzione «, la commissione  etica  e  il
presidio della qualita'.»; 
  all'art. 12, il comma 17  viene  posizionato  dopo  il  comma  2  e
rinumerato «2-bis»; il comma  18  viene  posizionato  dopo  il  comma
2-bis, rinumerato «2-ter»; dopo la parola «competenza» viene inserita
la locuzione «su settori generali, scelti tra docenti a  tempo  pieno
dell'Universita'.   Puo'    anche    nominare,    tra    i    docenti
dell'Universita', dei delegati con competenze su settori  specifici.»
e dopo la parola «prorettori» viene inserito «e i delegati»; il comma
19 viene posizionato dopo il comma  2-ter,  rinumerato  «2-quater»  e
dopo la parola «prorettori» viene  aggiunto  «e  i  delegati»;  nella
seconda frase dopo la parola «prorettori» e' aggiunta la locuzione «e
delegati»; il comma 20 viene  posizionato  dopo  il  comma  2-quater,
rinumerato «2-quinquies» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunta
la locuzione «e i delegati»; al comma 4, alla  lettera  c.,  dopo  la
parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «junior»  e  eliminata  la
locuzione «di cui alla lettera a, comma 3 dell'art. 24 della legge n.
240/2010;»; alla lettera d., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta
la parola «senior» e eliminata la locuzione «di cui alla  lettera  b,
comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»; alla lettera f., dopo
la parola «studenti» e' inserito «e  dei  dottorandi»;  la  locuzione
«nel  consiglio  di  amministrazione,  nel  senato   accademico»   e'
sostituita dalla locuzione «nel senato accademico, nel  consiglio  di
amministrazione», la virgola dopo  il  termine  «amministrazione»  e'
sostituita dalla congiunzione «e»; il comma 6 e'  cosi'  riformulato:
«Il voto degli elettori di cui alla lettera e.,  con  esclusione  dei
componenti del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione
che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di  un  voto  ogni
sei voti espressi, ai fini sia del quorum di validita' dei  turni  di
votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione»;  al  comma
16, la locuzione «Con  apposito  regolamento,  approvato  dal  senato
accademico» e' sostituita da «Nel regolamento generale di ateneo; 
  all'art. 13, comma 3, la lettera b. viene rinominata a.; la lettera
c. viene rinominata b.; viene inserita una  nuova  lettera  c.  cosi'
formulata «c. i regolamenti di funzionamento degli organi  collegiali
di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di  cui
all'art. 39, comma 5»; la  lettera  a.  viene  rinominata  d.;  viene
inserita una lettera e. cosi' formulata «e. i regolamenti  dei  corsi
di dottorato»; la lettera d. viene rinominata f.; la lettera e. viene
rinominata g.; la lettera f. viene rinominata h.; la lettera g. viene
rinominata i. e eliminata la parola «definisce»;  dopo  il  comma  3,
vengono inseriti due nuovi commi cosi' formulati: «3-bis. Approva gli
altri regolamenti di ateneo acquisendo il  parere  del  consiglio  di
amministrazione. 3-ter. Esercita il controllo di  legittimita'  e  di
merito sui regolamenti di  funzionamento  dei  dipartimenti  e  delle
altre strutture di cui al titolo III.»; 
  al comma 11, la parola «venticinque» e' sostituita da «ventisette»;
alla lettera b. dopo la parola «docenti» e' inserito «a tempo  pieno»
e dopo la parola «ricercatori» e' inserito «a  tempo  indeterminato»;
dopo la lettera b. e' inserita  la  lettera  b-bis.  cosi'  formulata
«b-bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior
o junior;» e dopo la lettera d.  e'  inserita  la  lettera  e.  cosi'
formulata «e. un rappresentante dei dottorandi»; al comma 13, dopo la
parola «mandato» e' inserita la  locuzione  «dei  rappresentanti  dei
ricercatori a tempo determinato» e dopo  la  parola  «studenti»  sono
inserite le parole «e dei dottorandi»; al comma 14,  dopo  la  parola
«docenti» e' inserita la locuzione «di cui al comma 11, lettera b.» e
eliminate le parole «e determinato»; dopo il comma 14, e' inserito il
comma  14-bis  cosi'  formulato  «14-bis.   Il   rappresentante   dei
ricercatori a tempo determinato e' eletto  dai  ricercatori  a  tempo
determinato.»; al comma  16,  sono  eliminate  le  parole  finali  «e
dottorato di ricerca»; dopo il comma 17, sono inseriti i commi 17-bis
e 17-ter formulati come di seguito: «17-bis. L'elettorato passivo per
il rappresentante dei dottorandi e' attribuito ai dottorandi iscritti
per la prima volta ai corsi di dottorato aventi  sede  amministrativa
nell'Universita' di Pisa. 
  17-ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi e'
attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato  aventi  sede
amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; 
  al comma 18, dopo le parole «settori culturali»  sono  inserite  le
parole «dei  ricercatori  a  tempo  determinato»  e  dopo  la  parola
«studenti» e' inserita la locuzione «e dei dottorandi»; al comma  19,
la  locuzione  «Con  appositi  regolamenti,  approvati   dal   senato
accademico,  sono  definite»  e'  sostituita  dalla   locuzione   «Il
regolamento generale di ateneo definisce»; 
    all'art. 14, comma 2, alla lettera a., la locuzione «dal presente
statuto» e'  sostituita  dalla  locuzione  «dalla  normativa  statale
vigente»;  al  termine  della  lettera  e.  e'  aggiunta   la   frase
«contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi, esprime
parere sui relativi  ordinamenti  didattici;»;  alla  lettera  o.  la
parola «valendosi» e' sostituita dalla parola «avvalendosi»; al comma
4, al termine della lettera d. e' aggiunta la locuzione «, eletti tra
gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso
ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede
amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; il  comma  7  viene  cosi'
riformulato:  «7.  Il  senato  accademico  provvede  a  formulare  un
giudizio  di  ammissibilita'  delle  candidature   tramite   rigorosa
verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce  una  rosa
di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due
candidati per la componente del  personale  tecnico-amministrativo  e
una di  almeno  quattro  candidati  per  la  componente  esterna.  In
mancanza dei  requisiti  numerici  suddetti  o  in  mancanza  di  una
rappresentanza di entrambi  i  generi  nella  rosa  relativa  ad  una
componente, i termini per la presentazione delle candidature  vengono
riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le  regole
definite nel regolamento generale di ateneo.»; il comma 8 viene cosi'
riformulato:  «8.  All'interno  delle  predette  rose,  il  personale
docente  e'  eletto  dai  professori  e  ricercatori  anche  a  tempo
determinato; la componente del  personale  tecnico-amministrativo  e'
eletta   dal   personale   tecnico-amministrativo   anche   a   tempo
determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi
i  collaboratori  ed  esperti  linguistici.  Per  quanto  riguarda  i
componenti esterni, il rettore  li  designa  all'interno  della  rosa
corrispondente.»;  il  comma  9  viene  cosi'  riformulato:  «9.   Il
regolamento generale di ateneo definisce le procedure per le elezioni
dei componenti del personale docente,  tecnico-amministrativo  e  dei
rappresentanti degli studenti.»; e' aggiunto il comma  9-bis  «9-bis.
L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti e' attribuito
agli studenti regolarmente iscritti  all'Universita'  di  Pisa  e  ai
dottorandi regolarmente iscritti  ai  corsi  di  dottorato  con  sede
amministrativa nell'Universita' di  Pisa.»;  al  comma  10,  dopo  la
parola «e'» e' eliminata la parola «immediatamente»; 
    all'art. 15, alla rubrica sono eliminate le parole  «di  Ateneo»;
al comma 1, lettera a., la locuzione «ai sensi degli  articoli  27  e
31» e' sostituita con la locuzione «ai sensi dell'art. 36»; il  comma
3 viene cosi' riformulato: «Il nucleo e' cosi' composto: 
  a.  sei  membri  di  elevata  qualificazione  professionale   nelle
attivita' di cui al comma 1, di cui almeno tre  non  appartenenti  ai
ruoli dell'Universita' di Pisa; 
  b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalita' previste nel
regolamento generale di ateneo. 
  I curricula dei membri di cui alla lettera a.  sono  resi  pubblici
nel sito dell'Universita'.»; 
  all'art. 17, comma 2, lettera h. , dopo la  parola  «contratti»  e'
inserita la locuzione «di interesse generale»; 
  all'art. 18, comma 2,  lettera  f.  ,  la  locuzione  «degli  spazi
autogestiti dagli studenti» e' sostituita con la locuzione «dei fondi
per le attivita' culturali autogestite dagli studenti»; al comma 3 e'
eliminata la  locuzione  «e  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi
destinati a  tale  scopo»;  al  comma  4,  la  locuzione  «in  merito
all'assegnazione  degli  spazi  autogestiti   dagli   studenti.»   e'
sostituita  con  la  locuzione  «l'assegnazione  dei  fondi  per   le
attivita' culturali autogestite dagli  studenti,  previa  valutazione
delle stesse secondo le norme del relativo regolamento.»; al comma 5,
e' inserita la nuova lettera b., con  conseguente  scorrimento  delle
successive lettere «b. le modifiche degli ordinamenti  e  regolamenti
dei corsi di  studio  di  competenza  del  senato  accademico»;  alla
lettera d., dopo la parola «statuto» e' inserita la locuzione «e  del
regolamento generale»; e' aggiunta la lettera f .«f.  il  regolamento
di funzionamento del consiglio degli studenti.»; e' abrogato il comma
6; al comma 9, la  locuzione  «Le  norme  per  il  funzionamento  del
consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento»
e' sostituita con la locuzione «Il regolamento per  il  funzionamento
del consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lettera c.,»; 
  all'art. 20, comma 1, la frase «I  componenti  sono  designati  dal
senato accademico, che delibera a maggioranza  della  sua  componente
docente.»  e'  sostituita  dalle  seguenti  frasi:  «Quattro   membri
effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato  e
un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere  ai
ruoli di altro ateneo. I membri esterni sono designati, tra una  rosa
di nominativi  proposti  dal  rettore,  dal  senato  accademico,  che
delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni
sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo,  secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo.»; al comma 3,
la parola  «componenti»  e'  sostituita  con  la  locuzione  «membri,
esterni ed interni» e le parole  «immediatamente  rieleggibili»  sono
sostituite con  la  locuzione  «designabili  o  rieleggibili  per  la
seconda volta consecutiva»; 
  dopo  l'art.  20  e'  aggiunto  l'art.  20-bis  «Art.  20-bis   (La
commissione etica). - 1. E' istituita la commissione etica di  ateneo
con il compito di svolgere le attivita' istruttorie sulle  violazioni
delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'art. 40. 
  2. La commissione e' composta dal presidente e da  sei  componenti,
dei quali  un  professore  ordinario,  un  professore  associato,  un
ricercatore, un membro  del  personale  tecnico  amministrativo,  uno
studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di  dottorato  o
dei  corsi  di  specializzazione  che  non  prevedano  contratti   di
formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi e'  nominato  un
membro supplente. 
  3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati  dal  senato
accademico, a maggioranza qualificata, all'interno  di  rose  di  tre
nomi proposte dal rettore. I componenti,  nominati  con  decreto  del
rettore, durano in carica due anni.»; 
    dopo l'art. 20-bis, e' aggiunto l'art. 20-ter  «Art.  20-ter  (Il
presidio della qualita'). - 1. Il presidio della qualita'  di  ateneo
esercita le funzioni di supervisione  dello  svolgimento  adeguato  e
uniforme delle procedure di assicurazione della qualita',  garantendo
il flusso informativo interno tra le strutture  interessate,  nonche'
all'esterno nei confronti dell'Anvur. 
  2. Il presidio della qualita': 
  a.  organizza  e   verifica   il   continuo   aggiornamento   delle
informazioni relative alla qualita' dei corsi di  studio  dell'ateneo
prescritte dalla normativa statale; 
  b.  sovraintende  al  regolare  svolgimento  delle   procedure   di
assicurazione  della  qualita'  per  le   attivita'   didattiche   in
conformita' a quanto programmato e dichiarato; 
  c.  monitora  le  rilevazioni  dell'opinione  degli  studenti,  dei
laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato; 
  d. regola e verifica le attivita' periodiche di riesame  dei  corsi
di studio; 
  e. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e  le  loro
effettive conseguenze; 
  f. verifica il continuo aggiornamento delle  informazioni  relative
alla qualita' della ricerca dell'ateneo  prescritte  dalla  normativa
statale; 
  g.  sovraintende  al  regolare  svolgimento  delle   procedure   di
assicurazione  della  qualita'  per  le  attivita'  di   ricerca   in
conformita' a quanto programmato e dichiarato; 
  h. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo  di
valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza  di
queste ultime. 
  3. Il presidio della qualita' e' composto da sei docenti,  uno  per
ciascuno dei settori culturali  di  cui  all'art.  13,  nominati  con
decreto del rettore, su designazione del  senato  accademico;  da  un
rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli  studenti;
dal responsabile, o  suo  delegato,  della  direzione  competente  in
materia. Il presidio della qualita' e' presieduto  da  un  professore
ordinario di ruolo dell'ateneo  scelto  dal  rettore  tra  i  docenti
componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del
mandato del rappresentante degli studenti che ha durata  biennale  ed
e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente. 
  4. Il regolamento di cui all'art. 13,  comma  3,  lettera  c.  puo'
attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della  qualita'
all'interno dell'ateneo, nel rispetto della normativa statale.»; 
  all'art. 21, comma 1, la locuzione  «Un  apposito  regolamento»  e'
sostituita con la locuzione «Il regolamento generale»;  al  comma  2,
dopo la parola «ricercatori» e' inserita  la  locuzione  «,  anche  a
tempo  determinato»  e  la  locuzione  «al  senato   accademico»   e'
sostituita con la locuzione «agli organi accademici  competenti»;  al
comma 3, la locuzione «in un regolamento di  Ateneo,  deliberato  dal
senato accademico.» e' sostituita con la locuzione  «nel  regolamento
generale di ateneo.»; 
  all'art.  22  comma  5,  la  locuzione  «sentito  il  consiglio  di
amministrazione, previo  parere  o  su  proposta  del  consiglio  del
dipartimento  interessato.»  e'  sostituita  con  la   locuzione   «a
maggioranza  dei  componenti,  previo   parere   del   consiglio   di
amministrazione, acquisita  la  proposta  o  il  parere  di  tutti  i
consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del senato
accademico comporta  automaticamente  l'adeguamento  dell'elenco  dei
settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14
del presente articolo.»; al  comma  6  ,  la  parola  «cinquanta»  e'
sostituita con la parola «quaranta»; la successiva parola  «quaranta»
e' sostituita con la parola «trenta» ; dopo  la  parola  «unita'»  e'
eliminata  la  locuzione  «previsto  dalla  normativa  vigente»;   la
locuzione «del limite delle cinquanta unita'» e'  sostituita  con  la
locuzione «dei suddetti limiti»; la  locuzione  «puo'  procedere»  e'
sostituita con la parola «procede»; e' eliminata la frase finale  «In
ogni caso, qualora la componente  docente  scenda  al  di  sotto  del
limite delle quaranta unita' per un periodo massimo di  un  anno,  il
consiglio di amministrazione procede  d'ufficio  alla  disattivazione
del dipartimento.»; 
  all'art. 24, comma 2, lettera d., dopo la parola «funzionalita'» e'
inserita la parola «efficienza»; la lettera j. e'  cosi'  riformulata
«j.  assicurare  gli  adempimenti  relativi  alla  verifica  e   alla
valutazione  delle  attivita'  didattiche;»  e   al   comma   5,   la
preposizione «dal» e' sostituita con  la  locuzione  «dai  componenti
del»; 
  all'art. 25, comma 2, lettera  f.,  dopo  la  parola  «ricerca»  e'
inserita la locuzione «e delle scuole di specializzazione»; al  comma
6, la locuzione «nei regolamenti» e' sostituita con la locuzione «nel
regolamento generale»; 
  all'art. 26, comma 4, dopo la parola «dipartimento» e' inserita  la
locuzione «, in conformita' con il regolamento generale di ateneo,»; 
  l'art. 27 e' abrogato; 
  all'art. 29, comma 2, la preposizione «dal» e'  sostituita  con  la
locuzione «dai componenti del»; 
  all'art. 30, comma 3, e' aggiunta la lettera d. «d. nel caso  della
scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole
di specializzazione di area medica.»; 
  l'art. 31 e' abrogato; 
  all'art. 32, comma 5, dopo la locuzione «sentito  il  consiglio  di
corso  di  studio»  e'   inserita   la   locuzione   «nel   caso   di
disattivazione»; al comma 7, e'  eliminata  la  frase  «Il  consiglio
delibera    l'istituzione    di    una     commissione     paritetica
docenti-studenti.»; 
  all'art. 33, comma 1, e' abrogata la lettera c.;  al  comma  2,  la
locuzione «dall'ordinamento universitario  nazionale»  e'  sostituita
con la locuzione «dalla normativa  vigente»;  il  comma  3  e'  cosi'
riformulato: «3. Il presidente del  corso  di  studio  e'  eletto,  a
scrutinio segreto, tra i professori dell'ateneo in regime di  impegno
a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso di  studio  come
definito  dall'art.  34.  Per  corsi  interuniversitari  attivati  in
convenzione, sono eleggibili anche i professori di  altri  atenei  in
regime di impegno a tempo pieno  appartenenti  al  consiglio  stesso.
Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del consiglio
di corso di studio.»; al comma 5, la parola «e'» e' sostituita con la
locuzione «puo' essere»; il comma 7  e'  cosi'  riformulato:  «7.  Il
presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica  tre  anni
ed e' immediatamente rieleggibile per una sola volta»; 
  all'art. 34, comma 1, la  lettera  e.  e'  cosi'  riformulata:  «e.
monitorare  l'andamento  delle  attivita'  didattiche,  i   risultati
conseguiti e le  funzionalita'  dei  servizi  didattici  disponibili,
producendo la documentazione  necessaria,  sentito  il  parere  della
commissione didattica del corso di studio di cui all'art. 36;»;  alla
lettera i. la locuzione «la proposta relativa alla richiesta  e  alla
destinazione  di  nuovi  posti  in  organico  di  professore   e   di
ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per  gli
insegnamenti impartiti nel corso di studio;»  e'  sostituita  con  la
locuzione  «proposte  relative  alla  programmazione  del   personale
docente per le esigenze didattiche del corso di studio.»; la  lettera
k. e' abrogata; il comma 3  e'  cosi'  riformulato  fino  alla  nuova
lettera d. compresa: «La composizione del consiglio si  rinnova  ogni
anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della  programmazione
didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto  dal  comma  6
secondo periodo, e comprende: 
  a. i professori e  ricercatori  che  svolgono  attivita'  didattica
curriculare per almeno un modulo  o  un  insegnamento  nel  corso  di
studio; 
  b. i professori e ricercatori che non rientrano in a.  ma  svolgono
attivita' didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio; 
  c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo  o  di  un
insegnamento; 
  d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti
appartenenti  ad  altri  atenei  che  svolgono  attivita'   didattica
curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;»; 
    la precedente lettera c. diventa lettera  e.  e  dopo  la  parola
«anni» e' eliminata la parola «accademici»; al termine del  comma  e'
inserita la frase «Il presidente di corso di studio puo'  invitare  a
partecipare  al  consiglio,  senza  diritto  di  voto,   coloro   che
collaborano alle attivita' didattiche integrative del corso.»; 
    al comma  4,  la  locuzione  «comuni  a»  e'  sostituita  con  la
locuzione «condivisi fra»; dopo il comma 4 e' inserito il comma 4-bis
«4-bis. Il mandato dei componenti del consiglio di corso  di  studio,
risultante dall'ultima programmazione  didattica  approvata,  decorre
dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione  didattica
in corso d'anno producono effetto immediato  sulla  composizione  del
consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione  della
programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo  consiglio,
i docenti membri di quest'ultimo hanno facolta' di  partecipare  alle
riunioni del consiglio in carica, senza diritto di voto.»; il comma 6
e' abrogato; al comma 7, la locuzione «, e fino alla costituzione del
relativo consiglio, le funzioni ad  esso  attribuite  possono  essere
svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza» e' sostituita con
la locuzione «il relativo consiglio e' nominato dal senato accademico
su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso»; 
  all'art.  35,  la  rubrica,  e'  cosi'  riformulata  «il  consiglio
aggregato di corsi di studio»; dopo il comma 2 e' inserito  il  comma
2-bis «2-bis. Il consiglio aggregato di corsi  di  studio  nomina  un
presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art.  33  per  il
presidente del corso di studio.»; il comma 3  e'  cosi'  riformulato:
«3. Il consiglio aggregato di  corsi  di  studio  e'  costituito  dai
componenti dei consigli dei corsi relativi.»; 
  nell'art. 36, la rubrica  e'  cosi'  riformulata:  «Le  commissioni
paritetiche»; l'articolo  e'  cosi'  riformulato:  «1.  Nelle  scuole
interdipartimentali e' istituita la commissione paritetica di docenti
e studenti. 
  2. Nei dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dal  comma  3,  e'
istituita la commissione paritetica di docenti e studenti. 
  3. I dipartimenti afferenti a una scuola possono  proporre  di  non
istituire la propria  commissione  paritetica  e  di  attribuirne  le
competenze, previa delibera del senato accademico,  alla  commissione
paritetica della scuola. 
  4. Nei corsi di studio e' istituita la  commissione  paritetica  di
docenti e studenti. 
  5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon
andamento secondo criteri di economicita', efficienza  ed  efficacia,
possono proporre al senato accademico  di  attribuire  le  competenze
della commissione paritetica del corso  di  studio  alla  commissione
paritetica del dipartimento. Il senato accademico delibera in merito,
previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le
modalita'  di  attuazione  di  quanto  sopra  sono  disciplinate  dal
regolamento generale di ateneo. 
  6. La commissione paritetica di cui ai commi precedenti e' composta
da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti  nel
relativo consiglio. 
  7. Nel caso di consiglio aggregato, la  commissione  paritetica  e'
costituita da rappresentanti degli studenti nel consiglio stesso e da
un uguale numero di docenti. 
  8.  Nella  componente  docente  della  commissione  paritetica   e'
compreso anche: il presidente della scuola nel caso di cui  al  comma
1, il direttore del dipartimento nel caso  di  cui  al  comma  2,  il
presidente del consiglio di corso di studio nei casi di cui ai  commi
4 e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di  presidente  della
commissione stessa. 
  9. E' compito della commissione paritetica: 
  a. svolgere un'attivita' di monitoraggio dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei docenti; 
  b. individuare gli indicatori  per  la  valutazione  dei  risultati
delle predette attivita'; 
  c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi
di studio di sua competenza; 
  d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti  dei  corsi
di studio di sua competenza; 
  e. formulare pareri sulla  coerenza  fra  gli  obiettivi  formativi
delle attivita' formative e i crediti loro assegnati; 
  e-bis. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi  formativi
delle attivita' formative e gli  obiettivi  formativi  specifici  del
corso di studio. 
  9-bis. La commissione  paritetica  di  dipartimento,  ovvero  della
scuola, redige la relazione annuale  sull'andamento  delle  attivita'
didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma  1,
lettera e. 
  10. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti il numero, la
composizione, le modalita' di  individuazione  dei  componenti  e  il
funzionamento della Commissione paritetica.»; 
  all'art. 37, al comma 2,  la  locuzione  «legittimino  l'assunzione
della  qualifica  di  specialista  nei  diversi  rami  dell'esercizio
professionale, o che  conferiscano  l'abilitazione  all'esercizio  di
determinate professioni.»  e'  sostituita  con  la  locuzione  «hanno
l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' per  funzioni  richieste
nell'esercizio di particolari attivita'  professionali.  Tali  scuole
possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell'Unione europea.»; al comma  3,  la
locuzione «all'ordinamento universitario nazionale» e' sostituita con
la locuzione «alla normativa vigente»; 
  all'art. 38, nella rubrica e' eliminata la parola «Dipartimentale»;
al comma 2 la locuzione «di ottimizzare  la»  e'  sostituita  con  la
locuzione «l'ottimazione della»; il comma 2-bis e' riposizionato come
comma 4; al comma 3, dopo la parola «coordinamento;» e' eliminata  la
frase  «il  sistema  informatico  dipartimentale  e   la   competente
struttura della direzione generale definiscono quanto  necessario  ad
assicurare il loro coordinamento.»; la locuzione  «L'ateneo  assicura
al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al
sistema informatico dipartimentale» e' sostituita  con  la  locuzione
«L'ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale»; al  comma  4,
la parola «dipartimentale» e' sostituita con la locuzione «di ateneo»
e dopo la locuzione «dell'ateneo»  e'  eliminata  la  locuzione  «dei
dipartimenti»; 
  all'art. 39, alla fine del comma 4, e' aggiunta la frase «E'  fatta
inoltre salva la possibilita' che i regolamenti dei sistemi prevedano
la costituzione al loro interno di centri di servizio.»; 
  all'art. 40, comma 4, la  locuzione  «di  una  commissione  la  cui
composizione e le cui modalita' di  funzionamento  sono  disciplinate
dal codice stesso» e' sostituita dalla locuzione  «della  commissione
etica di cui all'art. 20-bis»; 
  all'art. 41, comma 1, al  termine  e'  aggiunta  la  frase  «Per  i
procedimenti disciplinari nei  confronti  del  rettore,  l'iniziativa
dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi
successivi,   competono   al   decano   dei    professori    ordinari
dell'ateneo.»; 
  all'art. 44, comma 1, dopo la parola «contiene»  sono  inserite  le
parole «in allegato» e le parole «istituiti e» sono sostituite  dalla
parola «attivati»; dopo le parole «che  regolano»  e'  introdotta  la
locuzione «l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei  corsi,»
e  dopo  le  parole  «delle  attivita'  didattiche»  e'  inserita  la
locuzione « e disciplina tutte le  altre  materie  ad  esso  delegate
dalla normativa vigente.»; 
  all'art. 47, comma 1, dopo le parole «decreto del rettore» il testo
che recita «ed entrano in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo
alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo,  a  meno  che  non  sia
diversamente disposto dal regolamento stesso» e' cosi' modificato «e,
salvo che sia diversamente disposto dal regolamento  stesso,  entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla  loro  pubblicazione
nell'Albo ufficiale informatico di ateneo. Tutti i  regolamenti  sono
altresi' pubblicati sul  sito  dell'ateneo»;  al  comma  2,  dopo  la
locuzione  «procedure  previste»  e'  introdotta  la  locuzione  «dal
presente statuto»; 
  all'art.  48,  comma  2,  dopo  le  parole  «dall'inizio  dell'anno
accademico» e' introdotto il testo «, ad eccezione  del  mandato  del
presidente di corso di studio che decorre dal 15 settembre. I mandati
delle  componenti  studentesche  in  tutti  gli  organi   dell'ateneo
decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno  durata  biennale,
fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di  studio
il cui mandato decorre dal 15 settembre»; 
  all'art. 49,  la  rubrica  e'  riformulata  con  «Disciplina  delle
nomine»; al comma 1, la  parola  «designare»  e'  sostituita  con  la
parola  «eleggere»;  al  comma  2,  le  parole  «designazioni»   sono
sostituite con le parole «nomine»; dopo la parola «elettive» il testo
«ad eccezione  di  quelle  relative  al  rettore,  al  direttore  del
dipartimento, al presidente del consiglio  di  corso  di  studio,  al
presidente della scuola  interdipartimentale  e  alle  rappresentanze
degli  studenti»  e'  sostituito  con  la  locuzione  «negli   organi
collegiali»;  dopo  le  parole  «rappresentanze  degli  studenti»  e'
inserita la locuzione «iscritti ai corsi di studio, di  dottorato  di
ricerca e alle scuole di specializzazione,». Al successivo  capoverso
la  parola  «designazione»  e'  sostituita  dalla  parola   «nomina»;
all'inizio del comma 3, e' inserita la locuzione «Fatto salvo  quanto
previsto dal comma successivo,» e dopo la parola «fissa» la locuzione
«le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro
i successivi trenta giorni» e' sostituita dalla  locuzione  «la  data
delle elezioni. Le elezioni  devono  concludersi  entro  la  scadenza
naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta  giorni  dalla
avvenuta interruzione dello stesso»; dopo il comma 3 e'  inserito  il
seguente comma 3-bis «3-bis. Le elezioni per il rinnovo  del  mandato
di presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno
al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica. 
  In caso di interruzione  anticipata  del  mandato,  il  decano  dei
professori ordinari del consiglio fissa la data delle elezioni per il
rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.»;
al comma 5, dopo la parola «assenza» il testo «dei responsabili delle
strutture didattiche, scientifiche e di  servizio  e  dei  rispettivi
vice-responsabili,  gli  stessi  sono  sostituiti  dal   decano   dei
professori ordinari delle rispettive strutture» e'  sostituito  dalla
locuzione «del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice
subentra, per  la  sola  ordinaria  amministrazione,  il  decano  dei
professori ordinari del consiglio della struttura interessata»;  dopo
le parole «qualora  l'assenza  o  l'impedimento»  sono  eliminate  le
parole «dei responsabili delle strutture suddette» e dopo  la  parola
«mandato»  e'  inserita  la  locuzione  «del  titolare  della  carica
direttiva»; dopo le parole «qualsiasi causa del mandato» la locuzione
«dei responsabili delle strutture, al titolare dell'organo nelle  sue
funzioni, fino alla nuova nomina» e' sostituita dalla locuzione  «del
titolare della carica direttiva  il  decano  subentra,  per  la  sola
ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina»; al comma 6,  dopo
la parola «eleggibilita'» le parole «alle cariche  accademiche»  sono
sostituite con le parole «alle seguenti cariche, »;  al  termine  del
comma  e'  aggiunta  la  frase  «:  rettore,  componente  del  senato
accademico  e  del  consiglio  di   amministrazione,   direttore   di
dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale»; al comma  7,
dopo la parola «cariche» e' eliminata la parola «accademiche» e  dopo
la parola «pieno» sono introdotte le parole «, lo stesso»;  al  comma
8, dopo la parola «carica» e' eliminata la parola «accademica» e dopo
la parola «possesso» la locuzione «dello stato  giuridico  richiesto»
e' sostituita dalla locuzione  «dei  requisiti  richiesti»;  dopo  la
parola «inoltre» la locuzione «tale status deve essere mantenuto»  e'
sostituita dalla locuzione «tali requisiti devono essere  mantenuti»;
al termine del comma e' inserita la frase «Restano ferme le cause  di
esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel  regolamento
generale di ateneo»; al comma 9,  dopo  la  parola  «accademiche»  e'
introdotta la parola «elettive»; dopo le parole «le  cariche  di»  la
locuzione  «responsabile  delle  scuole  di  specializzazione  e  dei
dottorati di ricerca» e' sostituita con la locuzione «direttore della
scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca» e
dopo  il  punto  e'   eliminata   la   locuzione   «Ai   fini   della
rieleggibilita'  ad  una  carica,»;  al  comma  11,  dopo  la  parola
«elettivi» e' inserita la  locuzione  «e/o  designati»  e  la  parola
«eletto» e' sostituita dalla parola «membro»; al comma  12,  dopo  la
parola «servizio» e' inserita la locuzione  «e  delle  altre  cariche
monocratiche,» e al termine del comma e' introdotta la frase  «o  con
il 14 settembre nel caso di presidente di corso di studio»;  dopo  il
comma 12, e' introdotto il seguente comma 12-bis «12-bis. Nel caso in
cui  l'inizio  del  mandato  sia  successivo   all'inizio   dell'anno
accademico (o al 15 settembre nel caso dei  presidenti  di  corso  di
studio), esso termina comunque il 31  ottobre  (o  il  14  settembre)
dell'ultimo  anno.»;  al  comma  13,  la  parola  «designazione»   e'
sostituita dalla parola «nomina»; 
  all'art. 50, comma 1, dopo  la  parola  «carica»  e'  eliminata  la
parola «accademica» e dopo la parola «prorettore»  e'  introdotta  la
locuzione «e delegato di cui all'art. 12, comma 2-ter»  e  la  parola
«responsabile» e' sostituita con la parola «presidente»; al  comma  2
lettera  a.  dopo  la  parola  «cariche»  e'  eliminata   la   parola
«accademiche»  e  alla  lettera  c.  la  parola   «responsabile»   e'
sostituita con la parola «direttore»; al  comma  3,  dopo  la  parola
«prorettori» e' introdotta la locuzione «e i delegati di cui all'art.
12,  comma  2-ter,»,  la  parola  «responsabili»  e'  sostituita  con
«presidenti» e la parola «accademica» e' sostituita con la  locuzione
«di cui  al  comma  1»;  al  comma  7,  la  parola  «accademiche»  e'
eliminata; 
  all'art.  51,  comma  4,  la  dizione  «che  non  siano  di   ruolo
nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano  titolari  degli
insegnamenti attivati per le esigenze del corso» e' sostituita con la
locuzione «di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d.»; al comma
7, dopo la parola «amministrazione» e' inserita la locuzione «e degli
altri organi collegiali» e le parole  «dal  plenum»  sono  sostituite
dalle parole «in composizione plenaria»; dopo il punto la  frase  «Le
deliberazioni degli altri organi collegiali  riguardanti  la  persona
dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari  e  associati
ovvero dei professori ordinari, associati  e  dei  ricercatori,  sono
adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente
dai professori ordinari, dai professori  ordinari  e  associati,  dai
professori ordinari, associati  e  dai  ricercatori.»  e'  sostituita
dalla  frase  «In  ogni  caso,  le  deliberazioni  del  consiglio  di
dipartimento aventi ad oggetto le chiamate del personale docente sono
assunte  in  composizione  ristretta  ai  sensi  della   legislazione
vigente. Sono altresi' assunte in composizione ristretta le  delibere
sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico  dei
docenti.»; il comma 8, e' cosi' riformulato «Nessuno puo' presenziare
alla discussione ne' concorrere alla  deliberazione  delle  questioni
che lo riguardano  personalmente  o  che  riguardano  il  coniuge,  i
parenti o affini entro il quarto grado.»; 
  all'art. 52, comma 1, la locuzione  «nella  medesima  seduta  o  in
quella» e' sostituita dalla locuzione «entro la seduta»;  e'  inoltre
abrogato il comma 3; 
  all'art. 53, comma 1, le parole «deliberato con la» sono sostituite
con le parole «espresso a»;  il  comma  4  della  precedente  stesura
diviene comma 3 nell'attuale stesura e il comma  3  della  precedente
stesura diviene comma 4 dell'attuale stesura. Il comma 4  e'  inoltre
modificato come segue  «Le  modifiche  all'allegata  tabella  di  cui
all'art. 22, comma 14,  contenente  l'elenco  dei  dipartimenti,  non
costituiscono modifiche dello Statuto»; 
  l'art. 54 e' cosi' modificato «Art. 54 (Disposizioni  transitorie).
- 1. La composizione  del  senato  accademico  in  carica  alla  data
dell'entrata in vigore del presente statuto resta invariata fino alla
naturale scadenza del mandato dei suoi componenti. 
  2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art.
13,  comma  3,  lettera  c.  del  presente  statuto,  e  per   quanto
applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti  attualmente
vigenti. 
  3. In deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  20,  il  collegio  di
disciplina in carica all'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto,
mantiene  invariata  la  propria  composizione  fino  alla   scadenza
naturale del mandato dei suoi membri. 
  4. In fase di prima applicazione,  il  mandato  dei  presidenti  di
corso di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di
mandato,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  33,  comma   8,   con
conseguente riduzione della durata del mandato indicata  nel  decreto
di nomina. 
  5. In fase di prima applicazione,  il  mandato  dei  rappresentanti
degli studenti nei corsi di studio in carica termina il 15  settembre
dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto  disposto  dall'art.  34,
comma 4, lettera e.,  con  conseguente  riduzione  della  durata  del
mandato indicata nel decreto di nomina»; 
    all'art. 55 i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  2.  Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  precedente,  e'
aggiornato il testo dello Statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  cosi'
come risultante dall'allegato al presente decreto, di  cui  e'  parte
integrante.