LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente  il  carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi  di
regolamento, in base al quale «uno stato membro puo' decidere che, ai
fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere
considerato partecipante, se tale decisione e' giustificata sotto  il
profilo del rischio sistemico. Allorche'  un  partecipante  indiretto
sia  considerato  un  partecipante  sotto  il  profilo  del   rischio
sistemico,  cio'  non  limita  la  responsabilita'  del  partecipante
attraverso  cui  il  partecipante  indiretto  trasmette   ordini   di
trasferimento al sistema»; 
  Visto il considerando n. 9 della medesima direttiva 98/26/CE, nella
parte in cui  recita  «considerando  che  la  riduzione  del  rischio
sistemico  richiede  in  particolar   modo   la   definitivita'   del
regolamento  e  l'esigibilita'  della  garanzia  in  titoli;  che  la
garanzia in  titoli  comprende  tutti  gli  elementi  forniti  da  un
partecipante al sistema  di  pagamento  e/o  sistema  di  regolamento
titoli agli altri  partecipanti,  a  garanzia  dei  diritti  e  degli
obblighi relativi al sistema in  questione,  compresi  le  operazioni
pronti  contro  termine,  i  privilegi  legali  e   i   trasferimenti
fiduciari»; 
  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 12  aprile  2001,
n. 210 («Attuazione  della  direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
degli ordini immessi in un sistema  di  pagamento  o  di  regolamento
titoli») ai sensi del quale, ove richiesto dalle  caratteristiche  di
un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca  d'Italia,
d'intesa con la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
(«CONSOB»), puo' equiparare il partecipante indiretto ai partecipanti
al sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di  trasferimento
di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  m),  numero  2)  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 1, lettera o), del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, secondo il quale il «partecipante indiretto» e' «un ente, una
controparte  centrale,  un  agente  di  regolamento,  una  stanza  di
compensazione o un operatore del  sistema  conosciuto  dall'operatore
del sistema,  secondo  le  regole  dello  stesso,  i  cui  ordini  di
trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un  partecipante
in nome proprio in base a un vincolo contrattuale»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, a norma del quale, alle condizioni ivi previste, «Gli ordini  di
trasferimento,  la  compensazione  e  i   conseguenti   pagamenti   e
trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e  nel
caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei  confronti  di  un
partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli  organi  preposti
alla procedura medesima»; 
  Visto l'art. 6, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, a norma del quale  «1.  In  caso  di  apertura  di  una
procedura di insolvenza nei confronti  dell'intermediario  per  conto
del quale un partecipante  esegue  ordini  di  trasferimento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti  tra
il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore  o  i
commissari  liquidatori  subentrano  nel  contratto,  assumendone   i
diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa  esecuzione.
In  difetto  di  adempimento  il   partecipante,   in   deroga   alle
disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi  per  il  capitale,
gli interessi e le spese sulle somme o  sul  prezzo  degli  strumenti
finanziari ricevuti in contropartita degli  ordini  eseguiti  secondo
buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri
crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione  degli
ordini e quanto proveniente dalla  realizzazione  di  garanzie  o  da
sistemi di garanzia  finalizzati  a  garantire  il  buon  fine  della
compensazione e della liquidazione. 2. Il partecipante da'  immediata
comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o
ai  commissari  liquidatori,  precisando  le  somme  complessivamente
utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte
residua e' debito di massa»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, a norma del quale «Nel caso in cui sia aperta una  procedura  di
insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o
a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema  di
un sistema interoperabile che  non  sia  un  partecipante,  o  di  un
intermediario per conto del quale un partecipante  esegue  ordini  di
trasferimento ai sensi dell' art. 6, o di una controparte  di  banche
centrali, o di qualsiasi terzo che  abbia  fornito  la  garanzia,  le
garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura  di
insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai  sensi
dell'art.  2  o  effettuate  con  banche  centrali   possono   essere
realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti»; 
  Considerato  che  la  piattaforma   di   regolamento   dei   titoli
pan-europea Target 2 Securities («T2S») gestita  dall'Eurosistema  e'
volta a  integrare  le  infrastrutture  di  regolamento  dei  titoli,
favorendo l'operativita' transfrontaliera fra partecipanti ai diversi
depositari centrali aderenti; 
  Considerato che  l'avvio  dell'operativita'  della  piattaforma  di
regolamento dei titoli T2S ha reso necessario, per i sistemi aderenti
alla piattaforma, un'armonizzazione dei momenti di immissione  di  un
ordine  di  trasferimento  nel  sistema  e  di  irrevocabilita'   del
medesimo; 
  Visto, a tal fine,  il  provvedimento  dell'11  febbraio  2015,  di
modifica del provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina  dei
servizi di gestione  accentrata,  di  liquidazione,  dei  sistemi  di
garanzia e delle relative societa' di  gestione»,  con  il  quale  la
Banca d'Italia e la Consob, ravvisata la necessita'  di  adattare  il
quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta  dei  servizi
di liquidazione delle  operazioni  su  strumenti  finanziarie  e  dei
servizi  di  gestione  accentrata  rivenienti   dall'adesione   della
societa' Monte Titoli S.p.A. («Monte Titoli») alla  piattaforma  T2S,
hanno  modificato  le  prescrizioni  in  materia   di   definitivita'
impartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  12
aprile 2001, n.  210,  al  fine  di  consentire  che  il  momento  di
immissione  di  un  ordine  di  trasferimento  nel  sistema   potesse
precedere il momento di irrevocabilita' del medesimo; 
  Visto il provvedimento del 27 luglio 2015 con  il  quale  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, ha designato, ai sensi del  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n.  210,  il  «Servizio  di  liquidazione
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante  la  piattaforma
T2S» quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2,  del  citato  decreto  (il
«Servizio di liquidazione»); 
  Considerate  le  ulteriori  novita'  legate  alla  migrazione  alla
piattaforma T2S, fra cui la possibilita', per i partecipanti  che  si
connettono  direttamente  alla   piattaforma   (DCP),   di   inserire
direttamente ordini di trasferimento  facenti  capo  al  partecipante
indiretto; 
  Considerato che alla luce delle suddette novita'  rivenienti  dalla
migrazione alla piattaforma T2S la Monte Titoli,  in  accordo  con  i
partecipanti, ha deciso di  confermare  la  possibilita'  di  aderire
indirettamente al servizio di liquidazione,  precisando  tuttavia  le
regole di identificazione del partecipante indiretto; 
  Considerato che l'apertura  di  una  procedura  di  insolvenza  nei
confronti di un partecipante indiretto, i cui ordini di trasferimento
sono  eseguiti  attraverso  il  sistema  da  un  partecipante,   puo'
comportare rischi per il partecipante e, in ultima  istanza,  per  il
sistema; 
  Considerato che tali rischi possono essere circoscritti  attraverso
specifici interventi dell'operatore del sistema sulle  istruzioni  di
regolamento riferibili ad  un  partecipante  indiretto  nel  caso  di
apertura  di  una  procedura   di   insolvenza   nei   confronti   di
quest'ultimo; 
  Considerato che  le  regole  di  identificazione  del  partecipante
indiretto e, in particolare, l'utilizzo di uno o  piu'  conti  titoli
segregati per gestire la relativa operativita', permettono alla Monte
Titoli, in caso di insolvenza del medesimo partecipante indiretto, di
individuare  tempestivamente  tutte  le   istruzioni   facenti   capo
all'insolvente e di  poterle  cosi'  gestire  separatamente  in  modo
sistematico e standardizzato; 
  Considerati gli ulteriori rischi legati alle incertezze  di  natura
legale che possono emergere in  un  contesto  operativo  cross-border
laddove  le  parti  di  una  transazione  partecipano  a  sistemi  di
regolamento che adottano  modalita'  operative  e  procedure  per  la
gestione dell'insolvenza di un partecipante diverse; 
  Considerate altresi' le interlocuzioni intercorse  con  i  soggetti
coinvolti dall'adozione del presente provvedimento; 
  Ritenuto pertanto che, date  le  caratteristiche  del  servizio  di
liquidazione,   l'equiparazione   dei   partecipanti   indiretti   ai
partecipanti risponda a esigenze di controllo dei rischi; 
  D'intesa con la Consob; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12  aprile  2001,
n. 210, e ferme restando le condizioni ivi previste,  i  partecipanti
indiretti  sono  equiparati   ai   partecipanti   al   «Servizio   di
liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante  la
piattaforma T2S» 
  Il presente provvedimento entra in vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 2 agosto 2018 
 
                                                Il Governatore: Visco