AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 
                    DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 
                              2014-2020 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della Politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  809/2014  di   esecuzione   della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
il sistema integrato  di  gestione  e  di  controllo,  le  misure  di
sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego  dei
fondi strutturali e di investimento europei, adottato il  29  ottobre
2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del  regolamento
(UE) n. 1303/2013; 
  Vista la Decisione comunitaria C(2015)8312 del  20  novembre  2015,
che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale  2014-2020
(CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale -
sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e  delle
piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del  rischio
in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37  del  citato  regolamento
(UE) n. 1305/2013; 
  Vista la Decisione comunitaria C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che
approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001); 
  Considerato che la citata sottomisura 17.1  del  PSRN  fornisce  un
sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento  di  un  contributo
pubblico a carico del FEASR e del Fondo di rotazione dell'IGRUE, pari
al 65% delle  spese  sostenute  per  i  premi  di  assicurazione  del
raccolto, degli animali e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di
perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da   avversita'
atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni  parassitarie
o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed
integrazioni, relativa al «Coordinamento delle Politiche  riguardanti
l'appartenenza dell'Italia  alla  Comunita'  europea  ed  adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,   recante   «Norme   in   materia    di    procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il  7  settembre  2016,
registrazione n. 2302, di  conferimento  dell'incarico  di  Direttore
generale della Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  al  dott.
Emilio Gatto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2017, n. 143, che ha modificato il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento
recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma  2,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018,  n.  2481,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del  sopracitato  decreto
ministeriale 7 marzo 2018, nel  quale  la  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita'  di  gestione
delle misure nazionali di sviluppo  rurale  cofinanziate  dall'Unione
europea, supportata in tale  funzione  dagli  uffici  competenti  per
materia; 
  Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27  maggio
1999, n. 165,  e  15  giugno  2000,  n.  188,  e'  individuata  quale
Organismo pagatore ed in quanto tale cura  l'erogazione  degli  aiuti
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA  e
del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del  regolamento  (UE)  n.
1306 del 2013; 
  Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo
2015 relativo alla semplificazione della gestione della  PAC  2014  -
2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il
capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Visto  il  decreto  n.  9618  del  28  aprile  2016  con  il  quale
l'Autorita' di gestione del PSRN ha delegato  all'Organismo  pagatore
AGEA le funzioni connesse al  trattamento,  gestione  ed  istruttoria
delle domande di sostegno della sottomisura 17.1; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione n. 4047 del 7  febbraio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, con
il quale e' stato approvato l'Avviso pubblico a  presentare  proposte
ai sensi della sottomisura 17.1, di  cui  al  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna  assicurativa
2017; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione n. 12234 del  29  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  2018,
con il quale sono stati differiti i termini per la presentazione  del
Piano  assicurativo  individuale  e  per  l'informatizzazione   delle
polizze nel Sistema di gestione dei rischi (SGR); 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione n. 14185 del 27  aprile
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio  2018,
con il quale sono stati ulteriormente differiti i termini di  cui  al
decreto 29 marzo 2018 e prorogati  i  termini  per  la  presentazione
delle domande di sostegno  di  cui  all'art.  11  del  citato  Avviso
pubblico - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017; 
  Vista la  Convenzione  di  delega  sottoscritta  dall'Autorita'  di
gestione e da AGEA in qualita' di Organismo  intermedio  in  data  20
aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di  cui
al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei  conti  il
21 giugno 2018, reg. n. 1-566; 
  Considerato  che   l'andamento   stagionale   dell'anno   2017   ha
determinato il posticipo della semina e del trapianto in  particolare
per talune specie vegetali, e che talune produzioni devono  di  fatto
essere considerate destagionalizzate in quanto le mutate esigenze  di
mercato determinano un differimento delle semine/trapianti; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di posticipare il termine  per
la sottoscrizione delle polizze agevolate, ovvero dei certificati  di
polizza, per le predette specie vegetali, di cui all'art. 12, lettera
f), e all'allegato M17.1-5 dell'Avviso pubblico 9 marzo 2018; 
  Constatato  che  il  monitoraggio  effettuato   per   la   Campagna
assicurativa 2017 evidenzia un numero esiguo di domande  di  sostegno
presentate rispetto al numero di PAI rilasciati a sistema SGR; 
  Considerati  gli  obiettivi  di  spesa  al  31  dicembre  2018  del
Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1; 
  Considerato che l'erogazione  delle  risorse  assegnate  al  citato
Avviso  pubblico  costituisce  condizione  necessaria  ai  fini   del
raggiungimento dei predetti obiettivi  di  spesa  per  non  incorrere
nella perdita di risorse comunitarie; 
  Tenuto conto delle  tempistiche  inerenti  il  completamento  delle
procedure di riesame a valere sulle domande di sostegno relative alle
Campagne assicurative precedenti  e  dei  conseguenti  effetti  sulla
presentazione e rilascio dei PAI, delle domande di sostegno  e  delle
relative domande di pagamento per le campagne successive; 
  Considerato che la presenza di un  PAI  rilasciato  a  sistema  SGR
rappresenta  condizione  essenziale  per  ultimare  il  processo   di
informatizzazione della relativa polizza assicurativa; 
  Tenuto   conto,   altresi',   delle   esigenze   manifestate    dai
rappresentanti dei CAA nazionali e degli OPR, anche nel  corso  degli
incontri svolti presso AGEA con l'Autorita' di gestione, di differire
ulteriormente  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
sostegno, nonche' delle relative domande di pagamento; 
  Considerato che un differimento dei termini di presentazione  delle
domande di sostegno, nonche' delle domande di pagamento, consente  la
piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti
discriminatori; 
  Ritenuto  opportuno,  pertanto,  differire   i   termini   per   la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, nonche' delle
relative attivita' propedeutiche, e  modificare  il  termine  per  la
sottoscrizione delle polizze agevolate,  ovvero  dei  certificati  di
polizza, per talune produzioni vegetali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno e  di
  pagamento  -   sottomisura   17.1,   colture   vegetali,   campagna
  assicurativa 2017 - PSRN 2014-2020 
 
  1. I termini per la presentazione del PAI, per il  procedimento  di
informatizzazione  delle  polizze  nel   sistema   SGR   e   per   la
presentazione  delle  domande  di  sostegno   stabiliti   dall'Avviso
pubblico 7  febbraio  2018,  cosi'  come  modificato  dal  successivo
decreto 27 aprile 2018, citati nelle premesse, sono differiti  al  1°
ottobre 2018. 
  2. Il termine per  la  presentazione  delle  domande  di  pagamento
stabilito  dall'Avviso  pubblico  7  febbraio  2018,   citato   nelle
premesse, e' differito al 20 novembre 2018. 
  3. Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di sostegno
entro il termine di cui  al  comma  1,  per  motivazioni  debitamente
documentate entro la medesima scadenza,  l'Organismo  pagatore  AGEA,
sentita l'Autorita' di gestione,  con  proprie  istruzioni  operative
puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio
delle domande interessate, ivi comprese  le  attivita'  propedeutiche
inerenti il rilascio del  PAI  ed  il  caricamento  della  polizza  a
sistema, oltre il  suddetto  termine  e  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure. 
  4.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  rilascio  delle  domande  di
pagamento entro il  termine  di  cui  al  comma  2,  per  motivazioni
debitamente  documentate  entro  il  medesimo  termine,   l'Organismo
pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, puo'  consentire  di
completare le attivita' di compilazione e rilascio delle  domande  di
pagamento interessate  oltre  la  citata  scadenza  e  per  il  tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure. 
  5. L'eventuale differimento dei termini di cui ai commi 3 e 4  deve
tenere in debita considerazione gli obiettivi di spesa al 31 dicembre
2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1.