IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (
e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicinali per uso umano  nonche'  della  direttiva  n.
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 1076/2017  del  5  ottobre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  250  del  25
ottobre 2017, relativa alla classificazione del medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  societa'  Chiesi  farmaceutici
S.p.A. ha chiesto la classificazione delle confezioni con  A.I.C.  n.
045489010/E, A.I.C. n. 045489022/E, A.I.C. n. 045489034/E, A.I.C.  n.
045489046/E, A.I.C. n. 045489059/E; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 4 dicembre 2017 e del 12 febbraio 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  TRIMBOW  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  terapia  di
mantenimento in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia  cronica
ostruttiva (BPCO) da moderata a severa per i quali l'associazione  di
un corticosteroide inalatorio e un  beta2  agonista  a  lunga  durata
d'azione non costituisce un trattamento adeguato. 
    Confezioni: 
      87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione -
uso inalatorio - inalatore (AL) - 1  inalatore  per  120  erogazioni.
A.I.C. n. 045489022/E (in base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 58,46.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 96,49; 
      87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione -
uso inalatorio - inalatore (AL) -  1  inalatore  per  60  erogazioni.
A.I.C. n. 045489010/E (in base 10). Classe di rimborsabilita': C; 
      87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione -
uso inalatorio - inalatore (AL) - 1  inalatore  per  180  erogazioni.
A.I.C. n. 045489034/E (in base 10). Classe di rimborsabilita': C; 
      87 mcg/ 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per  inalazione
-  uso  inalatorio  -  inalatore  (AL) -  confezione  multipla:   240
erogazioni (2 inalatori  per  120  erogazioni  ciascuna).  A.I.C.  n.
045489046/E (in base 10). Classe di rimborsabilita': C; 
      87 mcg/ 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per  inalazione
- uso inalatorio - inalatore (AL) confezione multipla: 360 erogazioni
(3 inalatori per 120 erogazioni ciascuna). A.I.C. n. 045489059/E  (in
base 10). Classe di rimborsabilita': C. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.