IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed e' stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019; Visto il decreto n. 3 del 28 agosto 2018, con cui il commissario delegato ha istituto una commissione esperta di supporto alle decisioni che lo stesso dovra' adottare per fronteggiare lo stato d'emergenza; Vista la nota del 29 agosto 2018 con cui il commissario delegato ha chiesto di integrare la sopra citata ordinanza n. 539/2018 e le successive comunicazioni anche via e mail; Considerato che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare senza indugio ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ravvisata la necessita' di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Acquisita l'intesa della Regione Liguria; Dispone: Art. 1 Integrazione ocdpc n. 539/2018 1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, le parole, « amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. All'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, « servizi pubblici», sono aggiunte le seguenti parole: « ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale». 3. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, « di piste veicolari.», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' al potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di assicurare l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie». 4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese di viaggio sostenute dai membri della Commissione all'uopo nominata con proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, entro un limite di spesa appositamente indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018. Per la partecipazione alla Commissione, non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 5. Ai fini della determinazione degli oneri di cui al comma 4, i componenti della Commissione sono equiparati ai dipendenti pubblici con qualifica di dirigente.