IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  ispettive  concluse  con  la   proposta   di
scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  nei  confronti   della
societa' cooperativa «Punto Lavoro Societa' cooperativa di produzione
e lavoro a responsabilita' limitata»; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi, e  che
dall'ultimo  bilancio  depositato,   riferito   all'esercizio   2010,
emergono pendenze attive da liquidare; 
  Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile
con nomina del commissario liquidatore; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  al  legale  rappresentante  della  societa',   portando
pertanto  a  conoscenza   della   cooperativa   la   nuova   proposta
sanzionatoria decisa dall'Amministrazione procedente; 
  Preso atto che la comunicazione di avvio  dell'istruttoria  inviata
al legale rappresentante della societa' al corrispondente  indirizzo,
cosi'  come  risultante  da   visura   camerale,   avvenuta   tramite
raccomandata, in quanto l'ente e'  sprovvisto  di  posta  elettronica
certificata, e' stata restituita in  quanto  la  cooperativa  risulta
«irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa'  cooperativa  «Punto  Lavoro  Societa'  cooperativa  di
produzione e lavoro a responsabilita' limitata» con  sede  in  Lonato
(Brescia)  (codice  fiscale  02922800988),  e'   sciolta   per   atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.