IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio e, in particolare, l'art. 120; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n. 2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560
della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n. 2018/274   della
Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli
impianti viticoli, la certificazione, il  registro  delle  entrate  e
delle uscite, le dichiarazioni e le  notifiche  obbligatorie,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino e, in particolare, l'art. 66  che  stabilisce  che
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali sono fissate le procedure e le modalita' per  il  controllo
per le produzioni dei vini  che  non  vantano  una  denominazione  di
origine protetta o  indicazione  geografica  protetta  designati  con
l'annata e il nome delle varieta' di vite; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 marzo 2010, n. 381 recante approvazione dello schema
di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 63 del  regolamento
(CE) n. 607 del 2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 16  febbraio  2012  recante  il  sistema  nazionale  di
vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo  delle  produzioni
agroalimentari regolamentate; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  13  agosto  2012   recante   disposizioni   nazionali
applicative del regolamento (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del
regolamento applicativo (CE) n.  607/2009  della  Commissione  e  del
decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP,  le  IGP,
le menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di
determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 20 marzo 2015, n.  293,  recante  disposizioni  per  la
tenuta  in  forma   dematerializzata   dei   registri   nel   settore
vitivinicolo,  ai   sensi   dell'articolo   l-bis,   comma   5,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 marzo  2015,  n.  271,  che,  in
attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6,  commi  1  e  2,  del
citato decreto ministeriale del 16 febbraio  2012,  ha  stabilito  le
modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza; 
  Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.  66
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, con l'emanazione di  norme  sul
sistema dei controlli e  vigilanza  sui  vini  che  non  vantano  una
denominazione di origine protetta o indicazione  geografica  protetta
designati con l'annata e il nome delle varieta' di vite; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e province autonome in data 19 aprile 2018; 
  Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Scopo e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   ministeriale,   di   seguito   decreto,
disciplina, in attuazione dell'art. 66 della legge 12 dicembre  2016,
n. 238, di seguito legge, il sistema di  controllo  e  vigilanza  per
vini  che  non  vantano  una  denominazione  di  origine  protetta  o
indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e/o  il
nome delle varieta' di vite. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli
operatori  che  commercializzano  vini  designati  con  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve o del nome di una varieta' di uve
da  vino  ottenuti  esclusivamente  dalla  riclassificazione  o   dal
declassamento di prodotti a denominazione di origine  protetta  e  ad
indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori.