IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 120; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 66 che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le procedure e le modalita' per il controllo per le produzioni dei vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta designati con l'annata e il nome delle varieta' di vite; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 marzo 2010, n. 381 recante approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 607 del 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo l-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza; Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, con l'emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta designati con l'annata e il nome delle varieta' di vite; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome in data 19 aprile 2018; Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1 Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell'art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e/o il nome delle varieta' di vite. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli operatori che commercializzano vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve o del nome di una varieta' di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal declassamento di prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori.