IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante
disposizioni  fiscali  per  le   cessioni   gratuite   di   eccedenze
alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di  solidarieta'
sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  di  cui
all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  5.000.000,00  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017; 
  Visto l'art. 23, concernente  «Misure  di  sostegno  a  favore  dei
produttori  di   latte   e   di   prodotti   lattiero-caseari»,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, al comma 3,  ha  rifinanziato
il Fondo per la distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti, nella misura di 4.000.000,00 di euro per l'anno  2017,  al
fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; 
  Visto il decreto n. 4031, del 20 luglio 2017,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e'  stato
approvato il Programma annuale 2017 per la distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti,  per  un  importo  complessivo  di
8.500.000,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7  del  decreto  17  dicembre  2012,  come  successivamente
integrato dall'art.  8  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e'
istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la
lotta  gli  sprechi  e  per  l'assistenza  alimentare»  (di   seguito
denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro,  la  formulazione  di
pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni
liberali di derrate alimentari; 
  Considerata la proposta, formulata dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, elaborata, sentiti i componenti  del
Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse dalle  Organizzazioni
caritative, di destinare la somma di  5.000.000,00  di  euro  di  cui
dispone il fondo per  l'anno  2018,  quanto  ad  €  4.500.000,00  per
l'acquisto di polpa di  pomodoro,  e  quanto  ad  €  500.000,00,  per
l'acquisto di arance fresche; 
  Considerata  l'ulteriore   proposta   del   Tavolo   di   destinare
all'acquisto di arance fresche o  da  destinare  alla  trasformazione
l'importo di 500.000,00 euro, di competenza dell'esercizio 2017,  che
si potranno rendere disponibili all'esito delle procedure, di cui  al
comma 1, dell'art. 33 della legge n. 196/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2018,  a  valere  sulle
disponibilita'  del  «Fondo  per  il  finanziamento   dei   programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per l'esercizio finanziario 2018, oltre alle risorse di
competenza dell'esercizio finanziario 2017, che si  potranno  rendere
disponibili all'esito delle procedure, di cui al comma 1 dell'art. 33
della legge n. 196/2009. Il fondo e' istituito presso  AGEA,  Agenzia
per  le  erogazioni  in  agricoltura,  conformemente  alle  modalita'
previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola, arance fresche  o  da
destinare alla trasformazione per la consegna dei prodotti  in  causa
alle Organizzazioni caritative definite  dall'art.  1,  comma  4  del
decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  Organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.