IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
   Visto il decreto del Ministro della salute del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
   Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
   Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
   Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
   Vista la domanda con la quale la  societa'  Bristol  Myers  Squibb
S.r.l. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
   Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 13 marzo 2017; 
   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25
giugno 2018; 
   Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale OPDIVO: «Opdivo  e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma  di
Hodgkin classico  (cHL)  recidivante  o  refrattario  dopo  trapianto
autologo di cellule staminali (ASCT) e  trattamento  con  brentuximab
vedotin» 
 e' rimborsata come segue. 
   Confezione: 10 mg/ml - concentrato per soluzione per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n.
044291019/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 596,13. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 983,85. 
   Confezione: 10 mg/ml - concentrato per soluzione per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino  -  A.I.C.
n. 044291021/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.489,20. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.457,78. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
   Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo  ex  factory
da praticarsi alle strutture  pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese  le
strutture  sanitarie  private  accreditate  con  il  SSN,   come   da
condizioni negoziali. 
   Applicazione retroattiva della scontistica incrementale  negoziata
a partire dalla data del 2 maggio 2018 fino alla  data  di  efficacia
del provvedimento che recepisce l'accordo negoziale firmato  in  data
26 giugno 2018, come da condizioni negoziali. 
   Ulteriore sconto da  applicare  ogni sei  mesi  sulla  specialita'
tramite  procedura  di  payback  alle  regioni,  come  da  condizioni
negoziali. 
   Attribuzione   del   requisito   dell'innovativita'    terapeutica
condizionata  per  l'indicazione:  «Opdivo   e'   indicato   per   il
trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico
(cHL) recidivante o refrattario dopo trapianto  autologo  di  cellule
staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin» 
da cui consegue: 
  l'applicazione delle riduzioni di  legge  di  cui  ai  sensi  delle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione  del
5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
  l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data  18  novembre  2010
(Rep. Atti n. 197/CSR). 
  l'inserimento  nei  Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012), cosi' come previsto  dalla
determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre  2017  «Criteri  per  la
classificazione dei farmaci  innovativi,  e  dei  farmaci  oncologici
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge  11  dicembre
2016, n. 232» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18
settembre 2017. 
  Il requisito d'innovativita' terapeutica condizionata  permane  per
un periodo massimo di diciotto mesi. 
   Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio che costituiscono  parte  integrante  della  presente
determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' previste.