IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'8  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei  Comuni  di  Reggio
Calabria, di Bagnara Calabra e di  Scilla,  in  Provincia  di  Reggio
Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia; 
  Considerato che, a seguito dei predetti  fenomeni  atmosferici,  si
sono  verificati  diffusi  fenomeni  di  dissesto  dei  versanti   ed
esondazioni dei corsi d'acqua, provocando  conseguentemente  notevoli
danni  ad  edifici  pubblici  e  privati,  alla  viabilita'  ed  alle
infrastrutture pubbliche; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a  fronteggiare   l'emergenza   nei   territori
interessati dagli eventi in questione, consentendo la  ripresa  delle
normali condizioni di vita delle popolazioni,  nonche'  la  messa  in
sicurezza dei territori e delle strutture; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 10 settembre
2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Calabria e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o  delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure  volte  a
garantire  la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e  territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.   Tale   rendicontazione   deve   essere   supportata   da
documentazione in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo
del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1  della  presente
ordinanza. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.