IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ed in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 prevede, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra gli interventi relativi ai «Sistemi stradali ed autostradali», l'infrastruttura denominata «Accessibilita' Valtellina» e all'allegato 2 riporta, tra gli interventi della Regione Lombardia, alla voce «Corridoi autostradali e stradali», gli interventi relativi all'«Accessibilita' Valtellina», tra i quali figura il «potenziamento SS 36, SS 38 e SS 39»; Vista l'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia dell'11 aprile 2003, che include la «Variante di Tirano» tra gli interventi di potenziamento delle strade statali nn. 36, 38 e 39; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilita' stradale Valtellina», l'intervento SS 38 Stelvio - 4° Lotto Tirano «Stazzona-Lovero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, che, all'art. 11, comma 5, ha trasferito, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente - di cui all'art. 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni - precedentemente affidate ad ANAS S.p.A. (ANAS); Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (SVCA) con il compito di svolgere le funzioni di concedente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, che all'art. 5 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del suddetto ministero, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro, di svolgere le funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice Antimafia»; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare: a) l'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto legge n. 90 del 2014, aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che all'art. 1, comma 868, ha previsto, per migliorare la capacita' di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, che a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate alla predetta ANAS, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.d. «fondo unico»); Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 2006, con la quale questo Comitato, fra l'altro, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Accessibilita' Valtellina - S.S. n. 38 - lotto 1 - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)», del costo di 279,951 milioni di euro, finanziato per complessivi 140 milioni di euro dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio e da ANAS, soggetto aggiudicatore; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 2006, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha previsto, al punto 3.1. lettera a) «il finanziamento della variante di Morbegno, di cui alla succitata delibera n. 151 del 2005»; Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 2008, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato: a) ha disposto la variante al progetto definitivo dell'intervento «Accessibilita' Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto - variante di Morbegno», relativa al 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano, prevedendo che il relativo progetto definitivo avrebbe dovuto essere approvato da questo Comitato stesso; b) ha assegnato programmaticamente al suddetto 2° stralcio un contributo di 60 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevedendo che l'assegnazione definitiva sarebbe stata disposta in sede di approvazione del relativo progetto definitivo; Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2012, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato: a) ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Accessibilita' Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto - variante di Morbegno», 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano; b) ha assegnato definitivamente all'intervento i 60 milioni di euro attribuiti programmaticamente con la succitata delibera n. 14 del 2008; c) ha assegnato ulteriori 50,122 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) ha autorizzato ANAS ad utilizzare i futuri ribassi di gara, previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, fino a un importo massimo di 13,599 milioni di euro, per integrare alcune voci del quadro economico del progetto definitivo approvato al precedente punto a); Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2012, con la quale questo Comitato, per l'intervento denominato «Accessibilita' Valtellina: S.S. n. 38 - 1° lotto - variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano)», ha preso atto dell'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare ANAS ad utilizzare quota parte dei futuri ribassi, quantificati a valle della gara ed eccedenti l'importo massimo di 13,599 milioni di euro, di cui alla richiamata delibera n. 21 del 2012, per il citato 2° stralcio della variante di Morbegno; Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2017, con il n. 1-4640, con il quale e' stato approvato il Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto il 21 dicembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS; Viste le note 16 marzo 2018, n. 9259, e 21 marzo 2018, n. 2912, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto definitivo dell'intervento denominato SS 38 Accessibilita' Valtellina - lotto 4: nodo di Tirano - tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, e inviato chiarimenti istruttori; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1) che, tenuto conto delle condizioni di saturazione dei principali assi stradali di accesso alla Provincia di Sondrio, la SS 36 e la SS 38, con l'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2006 da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, ANAS, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) di Sondrio, Comunita' montana Valtellina di Morbegno e Comuni di Chiavenna, Sondrio, Tirano e Bormio, la risoluzione del nodo di Tirano e' stata individuata tra gli interventi prioritari; 2) che, il citato Accordo di programma ha individuato gli impegni dei vari sottoscrittori e ha previsto la costituzione di un Collegio di vigilanza, con il compito, tra l'altro, di vigilare sull'attuazione dell'Accordo stesso e d'individuare ulteriori soggetti interessati all'attuazione degli interventi citati dal medesimo Accordo; 3) che, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 novembre 2007 da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, ANAS, CCIAA di Sondrio, rappresentanti delle Comunita' montane e dei Comuni che hanno sottoscritto il citato Accordo di programma 18 dicembre 2006, nonche' Comune di Morbegno, anche in rappresentanza dei comuni di Cosio Valtellino, Traona e Talamona, Comune di Villa di Tirano e Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda (Consorzio BIM): a) sono state definite le modalita' tecnico-finanziarie e procedurali per la risoluzione, tra l'altro, del nodo di Tirano; b) e' stato convenuto, per tale nodo, di «procedere allo sviluppo dell'intero progetto, valutando in via prioritaria la realizzazione delle tratte A e B»; c) sono state individuate le risorse, sia disponibili sia da reperire, per il finanziamento del nodo di Morbegno (all'epoca del costo 195 milioni di euro) e per le succitate tratte A e B del nodo di Tirano (all'epoca del costo complessivo di 85 milioni di euro); 4) che l'intervento e' inoltre inserito nel Programma regionale di sviluppo della Regione Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78, e nel Piano territoriale regionale, il cui aggiornamento all'anno 2017 e' stato disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. X/7279 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 2017); 5) che un iniziale progetto definitivo, composto da quattro tronchi funzionali e del costo complessivo di 337,70 milioni di euro, e' stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 6) che, per ridurre il costo dell'intervento, nel corso del 2007 la Provincia di Sondrio ha sviluppato appositi studi preliminari di fattibilita' che hanno portato alla definizione di una soluzione di tracciato caratterizzata da parziali variazioni planimetriche rispetto al corridoio individuato nel precedente progetto definitivo e articolata nelle tratte funzionali «svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda», «svincolo La Ganda-svincolo Campone in Tirano» e «svincolo La Ganda - svincolo di Villa di Tirano»; 7) che, per sviluppare una soluzione semplificata di attraversamento dell'abitato di Tirano, e' stata ipotizzata la realizzazione del primo stralcio del nodo di Tirano, che comprende lo sviluppo delle prime due tratte funzionali sopra richiamate e che, conseguentemente, la Provincia di Sondrio ha curato l'elaborazione del progetto definitivo denominato «lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda e tratta B svincolo La Ganda-svincolo Campone in Tirano»; 8) che il progetto in esame riguarda la realizzazione delle succitate tratte «A» e «B» della variante di Tirano; 9) che il tracciato principale dell'intervento ha una lunghezza complessiva di circa 6.616 metri a partire dall'intersezione tra l'esistente SS 38 con la rotatoria di Villa di Tirano, supera il fiume Adda e lo costeggia in sinistra idraulica fino alla rotatoria terminale di Campone, interessando il territorio dei comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, in provincia di Sondrio; 10) che la sezione stradale da realizzare corrisponde alla categoria «C1» prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, concernente «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», ed e' composta da un'unica carreggiata a due corsie da 3,75 metri ciascuna e banchine laterali da 1,5 metri; 11) che il progetto include anche viabilita' di «ricucitura», cioe' segmenti stradali di lunghezza limitata, studiati per ripristinare i collegamenti interrotti dalla nuova strada e per permettere un piu' agevole ingresso a proprieta' che altrimenti rimarrebbero intercluse; 12) che le opere d'arte principali sono costituite da due ponti sul fiume Adda, a Stazzona e a Tirano, una galleria artificiale di circa 479 metri, una galleria naturale di circa 965 metri e un cavalcavia, di sovrappasso al tracciato principale, e che sono inoltre previste le quattro intersezioni a raso costituite dalle rotatorie di Villa di Tirano, Stazzona, Tirano e Campone; 13) che, con delibera 24 giugno 2010, n. 86, il Consiglio d'amministrazione di ANAS, soggetto aggiudicatore, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo della SS 38 - lotto 4 nodo di Tirano - tratta A (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda-Campone in Tirano); 14) che, con nota 2 dicembre 2010, n. 169553, ANAS ha trasmesso il suddetto progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' alle altre Amministrazioni ed Enti interessati, chiedendo, tra l'altro, la convocazione della conferenza di servizi, e che l'11 dicembre 2010 la stessa ANAS ha pubblicato, sui quotidiani «Il Corriere della Sera» e «QN - Il Resto del Carlino - La Nazione-Il Giorno», il relativo avviso di avvio del procedimento per la richiesta di compatibilita' ambientale, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita'; 15) che a fronte di tale progetto, si sono espressi: a) la Regione Lombardia che, con delibera di Giunta 20 aprile 2011, n. IX/1584, ha espresso parere favorevole sul citato progetto definitivo, anche in merito alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione, subordinato al recepimento di «proposte e prescrizioni»; b) la Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Milano del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, che, con nota 3 febbraio 2011, n. 24614, ha chiesto, tra l'altro, la «valutazione di ulteriori soluzioni e approfondimenti progettuali, per garantire che le nuove opere siano caratterizzate da una qualita' architettonica non solo attenta alle esigenze funzionali, ma anche in grado di qualificare il contesto ambientale sottoposto a tutela»; 16) che, tra gli enti interferiti, si sono espressi sul progetto sopra citato: a) Edison S.p.A. che, con nota 10 gennaio 2011, ha comunicato di non aver rilevato interferenze con impianti e/o sottoservizi di sua proprieta'; b) A2A S.p.A. che, con nota 14 febbraio 2011, n. 2119, ha rilevato adempimenti da sviluppare in merito ad alcune interferenze con un proprio canale derivatore; c) il Ministero della difesa, che con nota 23 febbraio 2011, n. 17786, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizione; d) RFI, che con nota 8 giugno 2011, n. 906, ha comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni; 17) che, con nota 24 febbraio 2015, n. 23801, ANAS ha chiesto nuovamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'attivazione della conferenza di servizi; 18) che in vista di tale Conferenza si sono pronunciati: a) il Comando trasporti e materiali, che, con nota 20 aprile 2015, n. 31153, ha confermato il parere favorevole espresso nel 2011; b) A2A S.p.A., che, con nota 20 aprile 2015, n. 4633, ha rilevato il mancato riscontro alle richieste formulate nel 2011 nonche' una criticita' precedentemente non evidenziata e si e' opposta alla realizzazione del progetto; c) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che, con nota 21 aprile 2015, n. 9231, rilevata la mancata trasmissione delle integrazioni progettuali richieste, ha comunicato l'assenza dei presupposti per il rilascio del proprio parere; d) la Regione Lombardia che, con delibera di Giunta 8 maggio 2015, n. X/3538, ha confermato il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto espresso con la precedente delibera n. IX/1584 del 2011 nonche' i pareri favorevoli relativi a localizzazione e compatibilita' ambientale dell'intervento e ha dettato ulteriori prescrizioni, derivanti da variazioni nel contesto normativo, programmatorio e territoriale di riferimento, intervenute dopo l'adozione della citata delibera n. IX/1584; e) Terna Rete Italia S.p.A. (Terna), che, con note 20 aprile 2015, n. 387, e 27 ottobre 2015, n. 1211, ha rilevato interferenze non risolte e ha chiesto che, nell'approvare il progetto in esame, fossero approvate anche lo spostamento degli esistenti elettrodotti di proprieta' della stessa Terna - autorizzando la medesima societa' «alla costruzione ed esercizio» degli stessi; 19) che la conferenza di servizi e' stata convocata per il 21 aprile 2015 e che di tale riunione non risulta disponibile il relativo verbale in quanto non e' stato possibile dichiararne la chiusura per le richieste di integrazione e chiarimento pervenute, in particolare dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 20) che, con nota 21 luglio 2015, n. 90239, ANAS ha trasmesso il progetto in questione al Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP), integrando la relativa documentazione istruttoria con nota 15 marzo 2016, n. 29057, su richiesta del Consiglio stesso; 21) che, con nota 29 aprile 2016, n. 4441, il CSLLPP ha restituito ad ANAS gli atti ricevuti perche' le carenze degli stessi non avevano consentito l'esame del progetto definitivo e, con nota 4 agosto 2016, n. 7266, ha poi disposto la derubricazione dell'affare; 22) che, con nota 16 maggio 2016, n. 14665, ANAS ha trasmesso al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo le integrazioni richieste dal Ministero stesso in sede di conferenza di servizi; 23) che, con nota 13 luglio 2016, n. 6097, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto in esame, anche in base al parere della Soprintendenza archeologica della Lombardia, che, con note 17 gennaio 2011, n. 780, e 30 giugno 2016, n. 8040, si e' espressa favorevolmente sugli aspetti inerenti la valutazione preventiva dell'interesse archeologico; 24) che, con nota 14 aprile 2017, n. 200076, ANAS ha nuovamente trasmesso al CSLP il progetto definitivo, aggiornato nelle parti ritenute carenti dal Consiglio stesso, e corredato, tra l'altro, dall'elenco prezzi aggiornato al 2017 e dal relativo nuovo quadro economico; 25) che, con nota 10 luglio 2017, n. 355910, ANAS ha comunicato al CSLP di dover aggiornare il progetto definitivo per risolvere le interferenze con gli elettrodotti di Terna, provvedendo a nuove pubblicazioni per le conseguenti modifiche del piano degli espropri, e dover quindi considerare ritirato il progetto stesso; 26) che, con nota 1° agosto 2017, n. 399451, ANAS ha chiesto alla Regione Lombardia la pubblicazione, sul proprio sito informatico, dell'avviso di avvio del procedimento per «l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio» a seguito dei lavori per lo «spostamento dell'elettrodotto Terna che risulta interferente con la realizzanda arteria stradale» e che il 2 agosto 2017 la stessa ANAS ha pubblicato il suddetto avviso sul quotidiano a tiratura nazionale «Corriere della sera» e sul quotidiano a tiratura locale «La Provincia» di Sondrio; 27) che, con nota 27 settembre 2017, n. 485600, ANAS ha trasmesso al CSLP, e per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo aggiornato e lo studio d'impatto ambientale; 28) che, con parere n. 60 reso nell'adunanza del 14 dicembre 2017, il CSLP ha rilevato che «la risoluzione delle interferenze con le esistenti infrastrutture, in particolare gli elettrodotti, le cui varianti di tracciato richiedono autorizzazioni con decreto delle competenti amministrazioni, deve trovare quale formalizzazione unitaria la delibera del CIPE di approvazione del progetto» e che, di conseguenza, «tutto quanto necessario all'individuazione, definizione ed autorizzazione dei nuovi tracciati in variante delle infrastrutture interferite deve essere definito nel corso della Conferenza dei servizi istruttoria e non puo' essere demandato a fasi e tempi successivi all'approvazione del progetto»; 29) che il suddetto CSLP - rilevati, fra gli altri, «la carenza di indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche esaustive eseguite» e la conseguente «scarsa finalizzazione e implementazione dei risultati delle indagini eseguite nella progettazione dell'intervento», che «conducono in alcuni casi a specifiche sottovalutazioni ed in altri a sovradimensionamento delle opere, rendendo quindi aleatoria qualsiasi valutazione riguardo agli aspetti economici ed in particolare alla definizione dei costi dell'intervento» - ha ritenuto che il progetto debba «essere rivisto, modificato ed integrato secondo le osservazioni e prescrizioni» esposte nella «progettazione definitiva e comunque prima dell'esperimento della procedura di affidamento»; 30) che, con nota 16 febbraio 2018, n. 86731, ANAS ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto aggiornato e integrato secondo le osservazioni e le prescrizioni del CSLP e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato nella relazione istruttoria, trasmessa con la citata note 16 marzo 2018, n. 9259, che ANAS ha riaggiornato il progetto definito, a seguito del sopracitato parere del CSLP; 31) che, con nota 19 febbraio 2018, n. 1743, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi per l'esame del progetto definitivo, comunicando che il progetto stesso sarebbe stato reso consultabile sul sito del medesimo ministero; 32) che sul progetto si sono pronunciati favorevolmente i Comuni di Tirano, Bianzone, l'Azienda energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., la Comunita' montana Valtellina di Tirano e TIM S.p.A., mentre hanno formulato prescrizioni il Comune di Villa di Tirano, l'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po ed E-distribuzione S.p.A.; 33) che la Societa' per l'ecologia e l'ambiente - Secam S.p.A. ha formulato parere favorevole; 34) che Terna si e' espressa favorevolmente alla realizzazione dell'intervento, con prescrizioni - precisando che, contestualmente all'opera principale, devono essere autorizzate lo spostamento degli elettrodotti di sua proprieta', interferenti con l'intervento stradale, e che conseguentemente la medesima societa' deve essere autorizzata «alla costruzione ed esercizio» degli stessi; 35) che A2A, con nota del 6 marzo 2018 n. 2513, ha espresso, in mancanza della risoluzione di problematiche residue relative alle interferenze alle quali ANAS non ha dato riscontro, parere sfavorevole al progetto e si e' riservata ulteriori deduzioni in merito alla successiva evoluzione delle procedure; 36) che, con nota assunta al protocollo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 7 marzo 2018, con il n. 2348, la Regione Lombardia ha confermato il parere favorevole, con prescrizioni, espresso con le deliberazioni di Giunta 20 aprile 2011, n. 1584, e 8 maggio 2015, n. 3538, relativo anche alla localizzazione e alla compatibilita' ambientale dell'intervento; 37) che la conferenza di servizi si e' tenuta il 7 marzo 2018; 38) che l'istruttoria individua gli elaborati di progetto relativi all'indicazione delle interferenze e alla risoluzione delle interferenze stesse nonche' quelli relativi agli espropri; 39) che il Ministero ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse; Preso atto delle risultanze della succitata istruttoria sotto l'aspetto attuativo, e in particolare: 1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' individuato in ANAS; 2) che ANAS redigera' il progetto esecutivo dell'intervento e che i lavori saranno realizzati ponendo a gara tale progetto; 3) che il Codice unico di progetto (CUP) attribuito all'intervento e' F31B16000520001; 4) che il tempo previsto per lo sviluppo della progettazione esecutiva e' valutato in 240 giorni naturali e consecutivi e quello per l'esecuzione dei lavori e' valutato in 1.330 giorni naturali e consecutivi, tenendo conto anche «dell'andamento stagionale sfavorevole dei luoghi in cui ricade l'opera»; Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l'aspetto finanziario, e in particolare: 1) che il costo dell'intervento, aggiornato in base all'elenco prezzi ANAS edizione 2017, ammonta a 143.344.971 euro, al netto dell'IVA, cosi' articolati: ======================================================= | Voci | Importi (euro) | +=============================+=======================+ |Lavori soggetti a ribasso | | |d'asta | 90.742.108| +-----------------------------+-----------------------+ |Oneri per la sicurezza e | | |bonifica ordigni bellici non | | |soggetti a ribasso d'asta | 5.839.389| +-----------------------------+-----------------------+ |Somme a disposizione | 32.325.851| +-----------------------------+-----------------------+ |Oneri d'investimento di ANAS | | |(11,2%) | 14.437.623| +-----------------------------+-----------------------+ |Totale | 143.344.971| +-----------------------------+-----------------------+ 2) che, fra le somme a disposizione, sono inclusi, tra l'altro: a) euro 4.905.066 per accantonamento imprevisti e lavori in economia; b) euro 15.700.000 per acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi; c) euro 6.000.000 per interferenze; d) euro 1.931.630 per opere di mitigazione e compensazione, derivanti dalla valorizzazione delle prescrizioni e delle opere compensative e contenute entro il tetto del 2 per cento del costo dell'opera; 3) che gli oneri d'investimento sono stati calcolati nella misura dell'11,2 per cento, trattandosi di opera a corrispettivo, come previsto nel Contratto di programma ANAS 2016-2020; 4) che il Protocollo d'intesa 5 novembre 2007 aveva individuato le risorse per il finanziamento dei nodi di Morbegno e Tirano, secondo i rispettivi costi inizialmente previsti rispettivamente in 195 milioni di euro e 85 milioni, distinguendo tra risorse all'epoca gia' quantificabili e ulteriori risorse; 5) che, quali ulteriori risorse da destinare ai due interventi sopra citati, il suddetto Protocollo aveva considerato le «eventuali economie... a seguito di ribasso d'asta», ipotizzate nell'ordine di 35 milioni di euro, relative al 1° lotto (variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes compreso allo svincolo del Tartano compreso), 1° stralcio, tronco A, oltre alle non quantificate «eventuali minori spese» relative all'opera e alla quota residua delle risorse di cui al punto 3.1 della citata delibera di questo Comitato n. 75 del 2006; 6) che Protocollo aveva inoltre previsto: a) l'impegno della Regione Lombardia ad individuare, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, risorse aggiuntive per 50 milioni di euro; b) l'impegno della Provincia di Sondrio a reperire, anche in concorso con altri soggetti territorialmente interessati, 97 milioni di euro, indicativamente ripartiti per 35 milioni di euro a carico della stessa Provincia tramite accensione di mutuo a valere sui «fondi canoni idrici» e 62 milioni di euro quali contributi del Consorzio BIM, della CCIAA, dei Comuni e delle Comunita' montane o di altri soggetti; c) l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere iniziative per il finanziamento di 60 milioni di euro a carico dei fondi per l'attuazione della legge n. 443 del 2001, subordinatamente «all'esito positivo degli impegni finanziari assunti dagli altri enti firmatari»; 7) che il Contratto di programma ANAS 2016-2020 riporta l'intervento con la denominazione di «Accessibilita' Valtellina: Lotto 4° - Stralcio A (Variante di Tirano)» da intendersi come somma delle summenzionate tratta A e tratta B come risulta dalla relativa scheda di progetto allegata al medesimo Contratto; 8) che il citato Contratto di programma considera l'intervento quale opera a corrispettivo, appaltabile nel 2018, imputando i relativi finanziamenti per: a) 88.344.971 euro a carico del Fondo unico di cui l'art. 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015; b) 55.000.000 euro a carico di «Enti locali Reg. Lombardia Convenzione MI 94»; 9) che, per il progetto in approvazione, dal costo di 143.344.971 euro, l'istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla nota 16 marzo 2018, n. 9259, indicava finanziamenti per 148.344.971 euro, articolati come segue: a) euro 88.344.971 - Contratto di programma ANAS 2016-2020; b) euro 55.000.000 - di cui al Protocollo d'intesa 5 novembre 2007; c) euro 5.000.000 - Provincia di Sondrio; 10) che, come risulta dal verbale della riunione Collegio di vigilanza tenutasi il 22 gennaio 2015: a) le risorse stanziate per il 2° stralcio della variante di Morbegno ammontavano a 280 milioni di euro, a fronte di un quadro economico, comprensivo del costo delle migliorie realizzate in fase di progetto esecutivo, di 220,8 milioni di euro, con conseguenti risorse disponibili per circa 59,2 milioni di euro; b) che era stato considerato opportuno, in via prudenziale, lasciare i suddetti residui a diposizione della predetta variante di Morbegno e che, quindi, il finanziamento del nodo di Tirano sarebbe stato imputato a carico di «risorse del sistema locale per circa 55 milioni di euro e risorse statali a completamento»; 11) che, con nota 5 marzo 2018, n. 2220, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, alla Provincia di Sondrio e alla Regione Lombardia, la dichiarazione della sussistenza della copertura finanziaria di complessivi 55 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro a carico del Consorzio BIM e 5 a carico della predetta Provincia; 12) che, in riferimento alla suddetta richiesta, con nota assunta al protocollo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 7 marzo 2018, con il n. 2326, la Regione Lombardia ha attestato che: a) nella riunione del Collegio di vigilanza del 29 settembre 2011 il finanziamento era stato ripartito per 50 milioni di euro a carico del Consorzio BIM, per 5 milioni di euro a carico della predetta Provincia di Sondrio; b) a fronte del costo aggiornato dell'intervento (143,3 milioni di euro), nella citata riunione del Collegio di vigilanza del 21 febbraio 2018, la copertura finanziaria dell'opera e' stata ridefinita per effetto dell'intervenuta assegnazione disposta nei Contratti di Programma ANAS 2016-2020 e della conferma, da parte di ANAS, della quantificazione in 50 milioni euro delle economie derivanti dal secondo stralcio della Variante di Morbegno, permanendo in capo agli Enti locali (Provincia di Sondrio / BIM) la parte rimanente dell'investimento secondo gli impegni gia' assunti; 13) che, con deliberazione 8 marzo 2018, n. 13, il Comitato esecutivo del Consorzio BIM ha assunto l'impegno di spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento dei lavori di miglioramento dell'accessibilita' alla Valtellina - SS 38 - lotto 4 nodo di Tirano, a valere sul proprio bilancio di previsione 2018/2020; 14) che, pertanto, e' stato chiarito esaustivamente che il finanziamento dell'intervento e' pari a complessivi 143.344.971 euro ripartiti come segue, come del resto affermato anche con la nota 21 marzo 2018, n. 2912, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale si fornivano chiarimenti: a) euro 88.344.971 a carico del citato Contratto di programma ANAS 2016-2020; b) euro 50.000.000 a carico delle «economie dell'intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla delibera» di questo Comitato n. 75 del 2006; c) euro 5.000.000 a carico del Consorzio BIM; 15) che la ripartizione temporale del suddetto finanziamento complessivo e' cosi' individuata: (milioni di euro) +---------+---------+---------+---------+------------+--------------+ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale | +---------+---------+---------+---------+------------+--------------+ | 23 | 30 | 30 | 30 | 30,344 | 143,344 | +---------+---------+---------+---------+------------+--------------+ Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Ritenuto che l'approvazione delle varianti alla localizzazione degli elettrodotti della societa' Terna debba essere ricondotta nell'ambito del programma di risoluzione delle interferenze, che questo Comitato deve approvare unitamente al progetto definitivo in esame e che le prescrizioni relative al progetto in esame debbano ricomprendere al punto 1.12.5 quella relativa all'interferenza di Terna con la strada di proprieta' di A2A di accesso alla centrale Stazzona; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1. Approvazione progetto definitivo 1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento denominato «Accessibilita' Valtellina - SS n. 38, lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)». 1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 e' quantificato in 143.344.971 euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto. 1.4 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.3 e' imputato come segue: a) euro 88.344.971 a carico del citato Contratto di programma ANAS 2016-2020; b) euro 50.000.000 a carico delle economie dell'intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla delibera di questo Comitato n. 75 del 2006; c) euro 5.000.000 a carico del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda. 1.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato 1. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.6 E' altresi' approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze, che include quelle con gli elettrodotti di Terna S.p.A., ed e' riportato negli elaborati di progetto individuati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa. 1.7 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate negli elaborati di progetto individuati nella seconda parte dell'allegato 2 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa. 2. Disposizioni varie. 2.1 Eventuali maggiori costi, dovuti alla risoluzione delle interferenze residue segnalate da A2A, da recepire in fase di progettazione esecutiva, non potranno comportare aumenti del limite di spesa di cui al punto 1.3. 2.2 Gli «oneri d'investimento», calcolati nella misura massima dell'11,2 per cento, saranno riconosciuti sulla base della rendicontazione di dettaglio delle spese effettivamente sostenute. 2.3 Il soggetto aggiudicatore dell'intervento dovra' trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, una relazione sul complesso degli interventi relativi alla SS 38, compresa anche la variante di Morbegno, indicandone stato di avanzamento, costo approvato da questo stesso Comitato, costo aggiornato, finanziamenti assegnati, nonche' eventuali ribassi di gara e/o economie a conclusione dei lavori, con le relative leggi d'imputazione. Il predetto Ministero informera' questo Comitato in merito ai contenuti di detta relazione. 2.4 Come previsto dalla delibera di questo Comitato n. 74 del 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' proporre a questo stesso Comitato l'assegnazione alla «variante di Tirano» della quota dei citati ribassi di gara, non utilizzati per il 2° stralcio della variante di Morbegno e pari a 50 milioni di euro, di cui al precedente punto 1.4, previa acquisizione del formale impegno della Regione e degli Enti locali a farsi carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della variante di Morbegno, che emergessero dopo tale assegnazione. 2.5 Il soggetto aggiudicatore dovra' provvedere alla verifica del CUP indicato per il progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1. e riportato in presa d'atto, provvedendo all'eventuale variazione della denominazione dell'intervento stesso, attualmente individuato come «tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)». 3 Disposizioni finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.1. 3.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5. I competenti uffici della Regione Lombardia procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della vigente normativa regionale. 3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo, ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 3.5 Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori, dovra' stipulare, con la Prefettura competente e l'impresa appaltatrice, il Protocollo di legalita' approvato con la delibera n. 62 del 2015 citata in premesse. 3.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari e l'eventuale Protocollo operativo sono adeguati alle previsioni e disposizioni della medesima delibera. 3.7 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbono essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 3.8 Ai sensi della richiamata delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso. Roma, 21 marzo 2018 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1210