IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, ed in particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione d'impatto  ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 - supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che all'allegato 1  prevede,  nell'ambito
del «Corridoio plurimodale padano», tra gli  interventi  relativi  ai
«Sistemi  stradali  ed  autostradali»,  l'infrastruttura   denominata
«Accessibilita'  Valtellina»  e  all'allegato  2  riporta,  tra   gli
interventi della Regione Lombardia, alla voce «Corridoi  autostradali
e stradali», gli interventi relativi all'«Accessibilita' Valtellina»,
tra i quali figura il «potenziamento SS 36, SS 38 e SS 39»; 
  Vista l'Intesa generale quadro  tra  Governo  e  Regione  Lombardia
dell'11 aprile 2003, che include la  «Variante  di  Tirano»  tra  gli
interventi di potenziamento delle strade statali nn. 36, 38 e 39; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura     «Accessibilita'     stradale     Valtellina»,
l'intervento SS 38 Stelvio - 4° Lotto Tirano «Stazzona-Lovero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito  dalla
legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  e  successive  modificazioni,  che,
all'art. 11, comma 5, ha trasferito, a decorrere dal 1° ottobre 2012,
al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  le  funzioni  di
concedente - di cui all'art. 36 del decreto legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni - precedentemente affidate ad ANAS S.p.A. (ANAS); 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,  la   «Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali» (SVCA) con  il  compito  di  svolgere  le  funzioni  di
concedente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  che  all'art.  5  riporta,  fra  le  Direzioni
generali  del  Dipartimento  per   le   infrastrutture,   i   sistemi
informativi  e  statistici  del  suddetto  ministero,  la   Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro,
di svolgere le funzioni di concedente della  rete  stradale  e  della
rete autostradale in concessione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) le  delibere  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003,  e  29  settembre  2004,  n.  24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici  relativi  a
progetti d'investimento  pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata  dal  decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla  legge  17  dicembre
2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili  in
caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice
Antimafia»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e
176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n.  163  del
2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2,  del  menzionato
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015,  che,  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto legge n. 90 del  2014,
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50  del  2016  che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
che all'art. 1, comma 868, ha previsto, per migliorare  la  capacita'
di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS e per garantire
un flusso di risorse in linea con  le  esigenze  finanziarie,  che  a
decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio  dello
Stato, a qualunque titolo destinate alla predetta ANAS,  confluiscono
in un apposito fondo da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.d. «fondo unico»); 
  Vista la  delibera  2  dicembre  2005,  n.  151,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 2006, con la quale questo Comitato, fra
l'altro,  ha  approvato  il   progetto   definitivo   dell'intervento
«Accessibilita' Valtellina - S.S. n. 38  -  lotto  1  -  variante  di
Morbegno, dallo svincolo di  Fuentes  (compreso)  allo  svincolo  del
Tartano (compreso)», del costo di 279,951 milioni di euro, finanziato
per complessivi 140 milioni di euro dalla  Regione  Lombardia,  dalla
Provincia di Sondrio e da ANAS, soggetto aggiudicatore; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 2006, con la quale questo Comitato, tra l'altro,
ha previsto,  al  punto  3.1.  lettera  a)  «il  finanziamento  della
variante di Morbegno, di cui  alla  succitata  delibera  n.  151  del
2005»; 
  Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 2008, supplemento ordinario, con la quale questo
Comitato: 
    a) ha disposto la variante al progetto definitivo dell'intervento
«Accessibilita' Valtellina:  S.S.  n.  38  1°  lotto  -  variante  di
Morbegno», relativa al 2° stralcio,  dallo  svincolo  di  Cosio  allo
svincolo del Tartano, prevedendo che il relativo progetto  definitivo
avrebbe dovuto essere approvato da questo Comitato stesso; 
    b) ha assegnato programmaticamente al  suddetto  2°  stralcio  un
contributo  di  60  milioni   di   euro,   in   termini   di   volume
d'investimenti, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma  257,
della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),
prevedendo che l'assegnazione definitiva sarebbe  stata  disposta  in
sede di approvazione del relativo progetto definitivo; 
  Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 21, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2012, supplemento ordinario, con la quale questo
Comitato: 
    a)  ha   approvato   il   progetto   definitivo   dell'intervento
«Accessibilita' Valtellina:  S.S.  n.  38  1°  lotto  -  variante  di
Morbegno», 2° stralcio, dallo svincolo di  Cosio  allo  svincolo  del
Tartano; 
    b) ha assegnato definitivamente all'intervento i  60  milioni  di
euro attribuiti programmaticamente con la succitata  delibera  n.  14
del 2008; 
    c) ha assegnato ulteriori 50,122 milioni di euro, a valere  sulle
risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni; 
    d) ha autorizzato ANAS ad utilizzare i futuri  ribassi  di  gara,
previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, fino a
un importo massimo di 13,599 milioni di euro,  per  integrare  alcune
voci del  quadro  economico  del  progetto  definitivo  approvato  al
precedente punto a); 
  Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 74, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n.  218  del  2012,  con  la  quale  questo  Comitato,  per
l'intervento denominato «Accessibilita' Valtellina: S.S. n. 38  -  1°
lotto - variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo  svincolo  di  Cosio
allo svincolo  del  Tartano)»,  ha  preso  atto  dell'intenzione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare ANAS ad
utilizzare quota parte dei futuri ribassi, quantificati a valle della
gara ed eccedenti l'importo massimo di 13,599 milioni di euro, di cui
alla richiamata delibera n. 21 del 2012, per il  citato  2°  stralcio
della variante di Morbegno; 
  Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  27
dicembre 2017, n.  588,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  il  29
dicembre 2017, con il n. 1-4640, con il quale e' stato  approvato  il
Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto il  21  dicembre  2017
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS; 
  Viste le note 16 marzo 2018, n. 9259, e 21 marzo 2018, n. 2912, con
le quali il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha,
rispettivamente, chiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima  seduta  utile  di  questo  Comitato  del  progetto  definitivo
dell'intervento denominato SS 38 Accessibilita' Valtellina - lotto 4:
nodo di Tirano - tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La  Ganda)
e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano),  trasmettendo  la
relativa   documentazione   istruttoria,   e   inviato    chiarimenti
istruttori; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  in  particolare,  sotto
l'aspetto tecnico-procedurale: 
    1)  che,  tenuto  conto  delle  condizioni  di  saturazione   dei
principali assi stradali di accesso alla Provincia di Sondrio, la  SS
36 e la SS 38, con l'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre
2006 da Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Regione
Lombardia,  Provincia  di  Sondrio,  ANAS,   Camera   di   commercio,
industria, agricoltura e artigianato (CCIAA)  di  Sondrio,  Comunita'
montana Valtellina di Morbegno e Comuni di Chiavenna, Sondrio, Tirano
e Bormio, la risoluzione del nodo di Tirano e' stata individuata  tra
gli interventi prioritari; 
    2) che, il citato Accordo di programma ha individuato gli impegni
dei vari sottoscrittori e ha previsto la costituzione di un  Collegio
di  vigilanza,   con   il   compito,   tra   l'altro,   di   vigilare
sull'attuazione  dell'Accordo  stesso   e   d'individuare   ulteriori
soggetti  interessati  all'attuazione  degli  interventi  citati  dal
medesimo Accordo; 
    3) che, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 5  novembre  2007
da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia,
Provincia di Sondrio, ANAS, CCIAA di  Sondrio,  rappresentanti  delle
Comunita' montane e dei  Comuni  che  hanno  sottoscritto  il  citato
Accordo di programma 18 dicembre 2006, nonche'  Comune  di  Morbegno,
anche in rappresentanza dei comuni  di  Cosio  Valtellino,  Traona  e
Talamona, Comune di Villa di Tirano e Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano dell'Adda (Consorzio BIM): 
      a) sono  state  definite  le  modalita'  tecnico-finanziarie  e
procedurali per la risoluzione, tra l'altro, del nodo di Tirano; 
      b) e' stato  convenuto,  per  tale  nodo,  di  «procedere  allo
sviluppo  dell'intero  progetto,  valutando  in  via  prioritaria  la
realizzazione delle tratte A e B»; 
      c) sono state individuate le risorse, sia  disponibili  sia  da
reperire, per il finanziamento del nodo di  Morbegno  (all'epoca  del
costo 195 milioni di euro) e per le succitate tratte A e B  del  nodo
di Tirano (all'epoca del costo complessivo di 85 milioni di euro); 
    4) che l'intervento e' inoltre inserito nel  Programma  regionale
di sviluppo della Regione Lombardia, approvato con deliberazione  del
Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78, e nel Piano  territoriale
regionale, il cui aggiornamento all'anno 2017 e' stato  disposto  con
la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre  2017,  n.  X/7279
(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 2017); 
    5) che un  iniziale  progetto  definitivo,  composto  da  quattro
tronchi funzionali e del costo complessivo di 337,70 milioni di euro,
e' stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    6) che, per ridurre il costo dell'intervento, nel corso del  2007
la Provincia di Sondrio ha sviluppato appositi studi  preliminari  di
fattibilita' che hanno portato alla definizione di una  soluzione  di
tracciato  caratterizzata  da   parziali   variazioni   planimetriche
rispetto al corridoio individuato nel precedente progetto  definitivo
e articolata nelle tratte funzionali «svincolo di Bianzone - svincolo
La Ganda», «svincolo La Ganda-svincolo Campone in Tirano» e «svincolo
La Ganda - svincolo di Villa di Tirano»; 
    7)  che,   per   sviluppare   una   soluzione   semplificata   di
attraversamento  dell'abitato  di  Tirano,  e'  stata  ipotizzata  la
realizzazione del primo stralcio del nodo di Tirano, che comprende lo
sviluppo delle prime due tratte funzionali sopra  richiamate  e  che,
conseguentemente, la Provincia di Sondrio  ha  curato  l'elaborazione
del progetto definitivo denominato «lotto 4 - nodo di Tirano,  tratta
A svincolo di Bianzone-svincolo La  Ganda  e  tratta  B  svincolo  La
Ganda-svincolo Campone in Tirano»; 
    8) che il progetto  in  esame  riguarda  la  realizzazione  delle
succitate tratte «A» e «B» della variante di Tirano; 
    9) che il tracciato principale dell'intervento ha  una  lunghezza
complessiva di circa 6.616  metri  a  partire  dall'intersezione  tra
l'esistente SS 38 con la rotatoria di  Villa  di  Tirano,  supera  il
fiume Adda e lo costeggia in sinistra idraulica fino  alla  rotatoria
terminale di  Campone,  interessando  il  territorio  dei  comuni  di
Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, in provincia di Sondrio; 
    10) che  la  sezione  stradale  da  realizzare  corrisponde  alla
categoria   «C1»   prevista   dal   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre  2001,  concernente  «Norme
funzionali e geometriche per la  costruzione  delle  strade»,  ed  e'
composta da un'unica carreggiata a due corsie da 3,75 metri  ciascuna
e banchine laterali da 1,5 metri; 
    11) che il progetto include  anche  viabilita'  di  «ricucitura»,
cioe'  segmenti  stradali  di  lunghezza   limitata,   studiati   per
ripristinare i collegamenti  interrotti  dalla  nuova  strada  e  per
permettere un piu'  agevole  ingresso  a  proprieta'  che  altrimenti
rimarrebbero intercluse; 
    12) che le opere d'arte principali sono costituite da  due  ponti
sul fiume Adda, a Stazzona e a Tirano, una  galleria  artificiale  di
circa 479 metri, una galleria  naturale  di  circa  965  metri  e  un
cavalcavia, di  sovrappasso  al  tracciato  principale,  e  che  sono
inoltre previste le quattro  intersezioni  a  raso  costituite  dalle
rotatorie di Villa di Tirano, Stazzona, Tirano e Campone; 
    13) che, con  delibera  24  giugno  2010,  n.  86,  il  Consiglio
d'amministrazione di ANAS, soggetto aggiudicatore,  ha  approvato  in
linea tecnica il progetto definitivo della SS 38 - lotto  4  nodo  di
Tirano - tratta A (svincolo di Bianzone-svincolo La Ganda) e tratta B
(svincolo La Ganda-Campone in Tirano); 
    14) che, con nota 2 dicembre 2010, n. 169553, ANAS  ha  trasmesso
il  suddetto  progetto  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti nonche' alle altre  Amministrazioni  ed  Enti  interessati,
chiedendo, tra l'altro, la convocazione della conferenza di  servizi,
e che l'11 dicembre 2010 la stessa ANAS ha pubblicato, sui quotidiani
«Il Corriere della Sera» e «QN - Il Resto del Carlino - La Nazione-Il
Giorno»,  il  relativo  avviso  di  avvio  del  procedimento  per  la
richiesta  di  compatibilita'  ambientale,  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita'; 
    15) che a fronte di tale progetto, si sono espressi: 
      a) la Regione Lombardia che, con delibera di Giunta  20  aprile
2011, n. IX/1584, ha espresso parere favorevole sul  citato  progetto
definitivo, anche in merito alla  compatibilita'  ambientale  e  alla
localizzazione,   subordinato   al   recepimento   di   «proposte   e
prescrizioni»; 
      b) la Soprintendenza beni  architettonici  e  paesaggistici  di
Milano del Ministero dei beni e delle attivita' culturali,  che,  con
nota  3  febbraio  2011,  n.  24614,  ha  chiesto,  tra  l'altro,  la
«valutazione di ulteriori soluzioni  e  approfondimenti  progettuali,
per garantire che le nuove opere siano caratterizzate da una qualita'
architettonica non solo attenta alle esigenze funzionali, ma anche in
grado di qualificare il contesto ambientale sottoposto a tutela»; 
    16) che, tra gli enti interferiti, si sono espressi sul  progetto
sopra citato: 
      a) Edison S.p.A. che, con nota 10 gennaio 2011,  ha  comunicato
di non aver rilevato interferenze con impianti  e/o  sottoservizi  di
sua proprieta'; 
      b) A2A S.p.A. che, con nota  14  febbraio  2011,  n.  2119,  ha
rilevato adempimenti da sviluppare in merito ad  alcune  interferenze
con un proprio canale derivatore; 
      c) il Ministero della difesa, che con nota 23 febbraio 2011, n.
17786, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizione; 
      d) RFI, che con nota 8 giugno 2011, n. 906,  ha  comunicato  il
proprio parere favorevole, con prescrizioni; 
    17) che, con nota 24 febbraio 2015, n.  23801,  ANAS  ha  chiesto
nuovamente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
l'attivazione della conferenza di servizi; 
    18) che in vista di tale Conferenza si sono pronunciati: 
      a) il Comando trasporti e materiali, che, con  nota  20  aprile
2015, n. 31153, ha confermato il parere favorevole espresso nel 2011; 
      b) A2A S.p.A., che, con  nota  20  aprile  2015,  n.  4633,  ha
rilevato il mancato  riscontro  alle  richieste  formulate  nel  2011
nonche' una  criticita'  precedentemente  non  evidenziata  e  si  e'
opposta alla realizzazione del progetto; 
      c) il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, che, con nota 21 aprile 2015, n. 9231, rilevata  la  mancata
trasmissione delle integrazioni progettuali richieste, ha  comunicato
l'assenza dei presupposti per il rilascio del proprio parere; 
      d) la Regione Lombardia che, con delibera di  Giunta  8  maggio
2015,  n.  X/3538,  ha   confermato   il   parere   favorevole,   con
prescrizioni, sul progetto espresso con  la  precedente  delibera  n.
IX/1584  del  2011   nonche'   i   pareri   favorevoli   relativi   a
localizzazione  e  compatibilita'  ambientale  dell'intervento  e  ha
dettato ulteriori prescrizioni, derivanti da variazioni nel  contesto
normativo, programmatorio e territoriale di riferimento,  intervenute
dopo l'adozione della citata delibera n. IX/1584; 
      e) Terna Rete Italia S.p.A. (Terna), che, con  note  20  aprile
2015, n. 387, e 27 ottobre 2015, n. 1211,  ha  rilevato  interferenze
non risolte e ha chiesto che, nell'approvare il  progetto  in  esame,
fossero approvate anche lo spostamento degli  esistenti  elettrodotti
di proprieta' della stessa Terna - autorizzando la medesima  societa'
«alla costruzione ed esercizio» degli stessi; 
    19) che la conferenza di servizi e' stata  convocata  per  il  21
aprile 2015 e  che  di  tale  riunione  non  risulta  disponibile  il
relativo verbale in quanto non  e'  stato  possibile  dichiararne  la
chiusura per le richieste di integrazione e chiarimento pervenute, in
particolare dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo; 
    20) che, con nota 21 luglio 2015, n. 90239, ANAS ha trasmesso  il
progetto in questione al  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
(CSLP), integrando la relativa documentazione istruttoria con nota 15
marzo 2016, n. 29057, su richiesta del Consiglio stesso; 
    21) che,  con  nota  29  aprile  2016,  n.  4441,  il  CSLLPP  ha
restituito ad ANAS gli atti ricevuti perche' le carenze degli  stessi
non avevano consentito l'esame del progetto definitivo e, con nota  4
agosto 2016, n. 7266, ha poi disposto la derubricazione dell'affare; 
    22) che, con nota 16 maggio 2016, n. 14665, ANAS ha trasmesso  al
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  le
integrazioni richieste dal Ministero stesso in sede di conferenza  di
servizi; 
    23) che, con nota 13 luglio 2016, n. 6097, la Direzione  generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo ha espresso parere favorevole,  con
prescrizioni, in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilita'
ambientale del progetto in esame,  anche  in  base  al  parere  della
Soprintendenza archeologica della Lombardia, che, con note 17 gennaio
2011,  n.  780,  e  30  giugno  2016,  n.  8040,   si   e'   espressa
favorevolmente  sugli  aspetti  inerenti  la  valutazione  preventiva
dell'interesse archeologico; 
    24) che, con nota 14 aprile 2017, n. 200076, ANAS  ha  nuovamente
trasmesso al CSLP il  progetto  definitivo,  aggiornato  nelle  parti
ritenute carenti dal Consiglio  stesso,  e  corredato,  tra  l'altro,
dall'elenco prezzi aggiornato al 2017 e  dal  relativo  nuovo  quadro
economico; 
    25) che, con nota 10 luglio 2017, n. 355910, ANAS  ha  comunicato
al CSLP di dover aggiornare il progetto definitivo per  risolvere  le
interferenze con gli  elettrodotti  di  Terna,  provvedendo  a  nuove
pubblicazioni per le conseguenti modifiche del piano degli  espropri,
e dover quindi considerare ritirato il progetto stesso; 
    26) che, con nota 1° agosto 2017, n. 399451, ANAS ha chiesto alla
Regione Lombardia la pubblicazione,  sul  proprio  sito  informatico,
dell'avviso di avvio del procedimento per «l'apposizione del  vincolo
preordinato all'esproprio» a seguito dei lavori per  lo  «spostamento
dell'elettrodotto Terna che risulta interferente con  la  realizzanda
arteria stradale» e che il 2 agosto 2017 la stessa ANAS ha pubblicato
il suddetto avviso sul  quotidiano  a  tiratura  nazionale  «Corriere
della sera» e sul quotidiano a  tiratura  locale  «La  Provincia»  di
Sondrio; 
    27) che, con nota 27 settembre 2017, n. 485600, ANAS ha trasmesso
al CSLP, e per conoscenza al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il progetto definitivo aggiornato e  lo  studio  d'impatto
ambientale; 
    28) che, con parere n. 60  reso  nell'adunanza  del  14  dicembre
2017, il CSLP ha rilevato che «la risoluzione delle interferenze  con
le esistenti infrastrutture, in particolare gli elettrodotti, le  cui
varianti di tracciato richiedono  autorizzazioni  con  decreto  delle
competenti  amministrazioni,  deve  trovare   quale   formalizzazione
unitaria la delibera del CIPE di approvazione del progetto» e che, di
conseguenza, «tutto quanto necessario all'individuazione, definizione
ed   autorizzazione   dei   nuovi   tracciati   in   variante   delle
infrastrutture interferite  deve  essere  definito  nel  corso  della
Conferenza dei servizi istruttoria e non puo' essere demandato a fasi
e tempi successivi all'approvazione del progetto»; 
    29) che il suddetto CSLP - rilevati, fra gli altri,  «la  carenza
di  indagini  geologiche,  idrogeologiche  e  geotecniche   esaustive
eseguite» e la conseguente «scarsa finalizzazione  e  implementazione
dei   risultati   delle   indagini   eseguite   nella   progettazione
dell'intervento»,  che  «conducono  in  alcuni  casi   a   specifiche
sottovalutazioni ed in  altri  a  sovradimensionamento  delle  opere,
rendendo quindi aleatoria qualsiasi valutazione riguardo agli aspetti
economici   ed   in   particolare   alla   definizione   dei    costi
dell'intervento» - ha ritenuto che il progetto debba «essere rivisto,
modificato ed  integrato  secondo  le  osservazioni  e  prescrizioni»
esposte   nella   «progettazione   definitiva   e   comunque    prima
dell'esperimento della procedura di affidamento»; 
    30) che, con nota 16 febbraio 2018, n. 86731, ANAS  ha  trasmesso
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto
aggiornato e integrato secondo le osservazioni e le prescrizioni  del
CSLP e che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
confermato nella relazione istruttoria, trasmessa con la citata  note
16 marzo  2018,  n.  9259,  che  ANAS  ha  riaggiornato  il  progetto
definito, a seguito del sopracitato parere del CSLP; 
    31) che, con nota 19 febbraio 2018, n. 1743, il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di  servizi
per l'esame del progetto  definitivo,  comunicando  che  il  progetto
stesso  sarebbe  stato  reso  consultabile  sul  sito  del   medesimo
ministero; 
    32) che sul progetto si sono pronunciati favorevolmente i  Comuni
di Tirano, Bianzone,  l'Azienda  energetica  Valtellina  Valchiavenna
S.p.A., la Comunita' montana  Valtellina  di  Tirano  e  TIM  S.p.A.,
mentre hanno formulato prescrizioni il Comune  di  Villa  di  Tirano,
l'Autorita' di bacino distrettuale del fiume  Po  ed  E-distribuzione
S.p.A.; 
    33) che la Societa' per l'ecologia e l'ambiente - Secam S.p.A. ha
formulato parere favorevole; 
    34) che Terna si e' espressa  favorevolmente  alla  realizzazione
dell'intervento, con prescrizioni - precisando  che,  contestualmente
all'opera principale, devono essere autorizzate lo spostamento  degli
elettrodotti  di  sua  proprieta',  interferenti   con   l'intervento
stradale, e che conseguentemente la  medesima  societa'  deve  essere
autorizzata «alla costruzione ed esercizio» degli stessi; 
    35) che A2A, con nota del 6 marzo 2018 n. 2513, ha  espresso,  in
mancanza della risoluzione di  problematiche  residue  relative  alle
interferenze  alle  quali  ANAS  non  ha   dato   riscontro,   parere
sfavorevole al progetto e si  e'  riservata  ulteriori  deduzioni  in
merito alla successiva evoluzione delle procedure; 
    36) che, con nota  assunta  al  protocollo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti il 7 marzo 2018, con il  n.  2348,  la
Regione  Lombardia  ha   confermato   il   parere   favorevole,   con
prescrizioni, espresso con le deliberazioni di Giunta 20 aprile 2011,
n. 1584, e 8 maggio 2015, n. 3538, relativo anche alla localizzazione
e alla compatibilita' ambientale dell'intervento; 
    37) che la conferenza di servizi si e' tenuta il 7 marzo 2018; 
    38)  che  l'istruttoria  individua  gli  elaborati  di   progetto
relativi all'indicazione delle interferenze e alla risoluzione  delle
interferenze stesse nonche' quelli relativi agli espropri; 
    39) che il Ministero  ha  proposto,  in  apposito  allegato  alla
relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto definitivo,  esponendo
le motivazioni nei casi  di  mancato  o  parziale  recepimento  delle
stesse; 
  Preso atto  delle  risultanze  della  succitata  istruttoria  sotto
l'aspetto attuativo, e in particolare: 
    1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento  e'  individuato
in ANAS; 
    2) che ANAS redigera' il progetto esecutivo dell'intervento e che
i lavori saranno realizzati ponendo a gara tale progetto; 
    3)  che  il   Codice   unico   di   progetto   (CUP)   attribuito
all'intervento e' F31B16000520001; 
    4) che il tempo previsto  per  lo  sviluppo  della  progettazione
esecutiva e' valutato in 240 giorni naturali e consecutivi  e  quello
per l'esecuzione dei lavori e' valutato in 1.330  giorni  naturali  e
consecutivi,   tenendo   conto   anche   «dell'andamento   stagionale
sfavorevole dei luoghi in cui ricade l'opera»; 
  Preso  atto  delle  risultanze  della  citata   istruttoria   sotto
l'aspetto finanziario, e in particolare: 
    1) che il costo dell'intervento, aggiornato  in  base  all'elenco
prezzi ANAS edizione 2017,  ammonta  a  143.344.971  euro,  al  netto
dell'IVA, cosi' articolati: 
 
       =======================================================
       |             Voci            |    Importi (euro)     |
       +=============================+=======================+
       |Lavori soggetti a ribasso    |                       |
       |d'asta                       |             90.742.108|
       +-----------------------------+-----------------------+
       |Oneri per la sicurezza e     |                       |
       |bonifica ordigni bellici non |                       |
       |soggetti a ribasso d'asta    |              5.839.389|
       +-----------------------------+-----------------------+
       |Somme a disposizione         |             32.325.851|
       +-----------------------------+-----------------------+
       |Oneri d'investimento di ANAS |                       |
       |(11,2%)                      |             14.437.623|
       +-----------------------------+-----------------------+
       |Totale                       |            143.344.971|
       +-----------------------------+-----------------------+
 
    
    2) che, fra le somme a disposizione, sono inclusi, tra l'altro: 
      a) euro 4.905.066 per accantonamento  imprevisti  e  lavori  in
economia; 
      b)  euro  15.700.000  per  acquisizione  aree  ed  immobili   e
pertinenti indennizzi; 
      c) euro 6.000.000 per interferenze; 
      d) euro 1.931.630 per opere  di  mitigazione  e  compensazione,
derivanti dalla  valorizzazione  delle  prescrizioni  e  delle  opere
compensative e contenute entro il tetto del 2  per  cento  del  costo
dell'opera; 
    3) che gli oneri d'investimento sono stati calcolati nella misura
dell'11,2 per cento,  trattandosi  di  opera  a  corrispettivo,  come
previsto nel Contratto di programma ANAS 2016-2020; 
    4) che il Protocollo d'intesa 5 novembre 2007  aveva  individuato
le risorse per il  finanziamento  dei  nodi  di  Morbegno  e  Tirano,
secondo i rispettivi costi inizialmente previsti  rispettivamente  in
195 milioni di euro e 85 milioni, distinguendo tra risorse  all'epoca
gia' quantificabili e ulteriori risorse; 
    5) che, quali ulteriori risorse da destinare  ai  due  interventi
sopra citati, il suddetto Protocollo aveva considerato le  «eventuali
economie... a seguito di ribasso d'asta», ipotizzate  nell'ordine  di
35 milioni di euro, relative al 1° lotto (variante di Morbegno, dallo
svincolo di Fuentes compreso allo svincolo del Tartano compreso),  1°
stralcio, tronco A, oltre alle  non  quantificate  «eventuali  minori
spese» relative all'opera e alla quota residua delle risorse  di  cui
al punto 3.1 della citata delibera di questo Comitato n. 75 del 2006; 
    6) che Protocollo aveva inoltre previsto: 
      a) l'impegno della Regione Lombardia ad individuare, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, risorse aggiuntive per  50  milioni
di euro; 
      b) l'impegno della Provincia di Sondrio a  reperire,  anche  in
concorso con altri soggetti territorialmente interessati, 97  milioni
di euro, indicativamente ripartiti per 35 milioni di  euro  a  carico
della stessa Provincia tramite  accensione  di  mutuo  a  valere  sui
«fondi canoni idrici» e 62  milioni  di  euro  quali  contributi  del
Consorzio BIM, della CCIAA, dei Comuni e delle Comunita' montane o di
altri soggetti; 
      c) l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ad assumere iniziative per il finanziamento di 60 milioni di  euro  a
carico dei fondi per  l'attuazione  della  legge  n.  443  del  2001,
subordinatamente «all'esito positivo degli impegni finanziari assunti
dagli altri enti firmatari»; 
    7)  che  il  Contratto  di  programma  ANAS   2016-2020   riporta
l'intervento con  la  denominazione  di  «Accessibilita'  Valtellina:
Lotto 4° - Stralcio A (Variante di Tirano)» da intendersi come  somma
delle summenzionate tratta A e tratta B come risulta  dalla  relativa
scheda di progetto allegata al medesimo Contratto; 
    8) che il citato Contratto di  programma  considera  l'intervento
quale opera  a  corrispettivo,  appaltabile  nel  2018,  imputando  i
relativi finanziamenti per: 
      a) 88.344.971 euro a carico del Fondo unico di  cui  l'art.  1,
comma 868, della legge n. 208 del 2015; 
      b) 55.000.000 euro a carico  di  «Enti  locali  Reg.  Lombardia
Convenzione MI 94»; 
    9) che, per il progetto in approvazione, dal costo di 143.344.971
euro,  l'istruttoria  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di  cui  alla  nota  16  marzo  2018,  n.  9259,  indicava
finanziamenti per 148.344.971 euro, articolati come segue: 
      a) euro 88.344.971 - Contratto di programma ANAS 2016-2020; 
      b) euro 55.000.000 - di cui al Protocollo d'intesa  5  novembre
2007; 
      c) euro 5.000.000 - Provincia di Sondrio; 
    10) che, come risulta dal  verbale  della  riunione  Collegio  di
vigilanza tenutasi il 22 gennaio 2015: 
      a) le risorse stanziate per il 2° stralcio  della  variante  di
Morbegno ammontavano a 280 milioni di euro, a  fronte  di  un  quadro
economico, comprensivo del costo delle migliorie realizzate  in  fase
di progetto esecutivo, di 220,8  milioni  di  euro,  con  conseguenti
risorse disponibili per circa 59,2 milioni di euro; 
      b) che era stato considerato  opportuno,  in  via  prudenziale,
lasciare i suddetti residui a diposizione della predetta variante  di
Morbegno e che, quindi, il finanziamento del nodo di  Tirano  sarebbe
stato imputato a carico di «risorse del sistema locale per  circa  55
milioni di euro e risorse statali a completamento»; 
    11) che, con nota 5 marzo  2018,  n.  2220,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto,  tra  l'altro,   alla
Provincia di Sondrio e alla Regione Lombardia, la dichiarazione della
sussistenza della copertura finanziaria di complessivi 55 milioni  di
euro, di cui 50 milioni di euro a carico del  Consorzio  BIM  e  5  a
carico della predetta Provincia; 
    12) che, in riferimento alla suddetta richiesta, con nota assunta
al protocollo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 7
marzo 2018, con il n. 2326, la Regione Lombardia ha attestato che: 
      a) nella riunione del Collegio di vigilanza  del  29  settembre
2011 il finanziamento era stato ripartito per 50 milioni  di  euro  a
carico del Consorzio BIM, per  5  milioni  di  euro  a  carico  della
predetta Provincia di Sondrio; 
      b) a fronte del costo aggiornato dell'intervento (143,3 milioni
di euro), nella citata riunione del  Collegio  di  vigilanza  del  21
febbraio  2018,  la  copertura  finanziaria   dell'opera   e'   stata
ridefinita per effetto  dell'intervenuta  assegnazione  disposta  nei
Contratti di Programma ANAS 2016-2020 e della conferma, da  parte  di
ANAS,  della  quantificazione  in  50  milioni  euro  delle  economie
derivanti dal secondo stralcio della Variante di Morbegno, permanendo
in capo agli Enti locali  (Provincia  di  Sondrio  /  BIM)  la  parte
rimanente dell'investimento secondo gli impegni gia' assunti; 
    13) che, con deliberazione 8  marzo  2018,  n.  13,  il  Comitato
esecutivo del Consorzio BIM  ha  assunto  l'impegno  di  spesa  di  5
milioni di euro per il  finanziamento  dei  lavori  di  miglioramento
dell'accessibilita' alla Valtellina - SS 38 - lotto 4 nodo di Tirano,
a valere sul proprio bilancio di previsione 2018/2020; 
    14) che,  pertanto,  e'  stato  chiarito  esaustivamente  che  il
finanziamento dell'intervento e' pari a complessivi 143.344.971  euro
ripartiti come segue, come del resto affermato anche con la  nota  21
marzo 2018,  n.  2912,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con la quale si fornivano chiarimenti: 
      a) euro 88.344.971 a carico del citato Contratto  di  programma
ANAS 2016-2020; 
      b) euro 50.000.000 a  carico  delle  «economie  dell'intervento
relativo alla variante di Morbegno di cui alla  delibera»  di  questo
Comitato n. 75 del 2006; 
      c) euro 5.000.000 a carico del Consorzio BIM; 
    15) che la  ripartizione  temporale  del  suddetto  finanziamento
complessivo e' cosi' individuata: 
 
                                                    (milioni di euro) 
 
+---------+---------+---------+---------+------------+--------------+
|  2018   |  2019   |  2020   |  2021   |    2022    |    Totale    |
+---------+---------+---------+---------+------------+--------------+
|   23    |  30     |   30    |   30    |   30,344   |   143,344    |
+---------+---------+---------+---------+------------+--------------+
 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 21 marzo 2018, n.  1615,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Ritenuto che  l'approvazione  delle  varianti  alla  localizzazione
degli elettrodotti  della  societa'  Terna  debba  essere  ricondotta
nell'ambito del programma  di  risoluzione  delle  interferenze,  che
questo Comitato deve approvare unitamente al progetto  definitivo  in
esame e che le prescrizioni relative al  progetto  in  esame  debbano
ricomprendere al punto 1.12.5  quella  relativa  all'interferenza  di
Terna con la strada di proprieta' di A2A  di  accesso  alla  centrale
Stazzona; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi degli  articoli
10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,
e successive modificazioni, e' approvato, con le  prescrizioni  e  le
raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai  fini  della
compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica,  della
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione  di   pubblica   utilita',   il   progetto   definitivo
dell'intervento denominato «Accessibilita' Valtellina  -  SS  n.  38,
lotto 4 - nodo di Tirano, tratta A (svincolo di Bianzone  -  svincolo
La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)». 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto
1.1 e' quantificato in  143.344.971  euro,  al  netto  di  IVA,  come
riportato nella precedente presa d'atto. 
  1.4 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.3  e'
imputato come segue: 
    a) euro 88.344.971 a carico del  citato  Contratto  di  programma
ANAS 2016-2020; 
    b)  euro  50.000.000  a  carico  delle  economie  dell'intervento
relativo alla variante di Morbegno di cui  alla  delibera  di  questo
Comitato n. 75 del 2006; 
    c) euro 5.000.000 a carico del Consorzio dei  Comuni  del  bacino
imbrifero montano dell'Adda. 
  1.5 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda
parte  del  medesimo  allegato  1.   L'ottemperanza   alle   suddette
prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite  di
spesa di cui al precedente  punto  1.3.  Il  soggetto  aggiudicatore,
qualora ritenga di  non  poter  dare  seguito  a  qualcuna  di  dette
raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo
da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,  se
del caso, misure alternative. 
  1.6 E' altresi' approvato ai sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze, che include  quelle  con
gli elettrodotti di Terna S.p.A., ed e' riportato negli elaborati  di
progetto individuati nella prima parte dell'allegato 2 alla  presente
delibera, che forma parte integrante della delibera stessa. 
  1.7 Le indicazioni relative al piano  particellare  degli  espropri
sono riportate negli elaborati di progetto individuati nella  seconda
parte  dell'allegato  2  alla  presente  delibera,  che  forma  parte
integrante della delibera stessa. 
 
2. Disposizioni varie. 
 
  2.1  Eventuali  maggiori  costi,  dovuti  alla  risoluzione   delle
interferenze residue  segnalate  da  A2A,  da  recepire  in  fase  di
progettazione esecutiva, non potranno comportare aumenti  del  limite
di spesa di cui al punto 1.3. 
  2.2 Gli «oneri  d'investimento»,  calcolati  nella  misura  massima
dell'11,2  per  cento,  saranno   riconosciuti   sulla   base   della
rendicontazione di dettaglio delle spese effettivamente sostenute. 
  2.3 Il soggetto aggiudicatore dell'intervento dovra' trasmettere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della  presente  delibera,  una  relazione  sul
complesso degli interventi relativi alla SS  38,  compresa  anche  la
variante  di  Morbegno,  indicandone  stato  di  avanzamento,   costo
approvato da questo stesso Comitato, costo aggiornato,  finanziamenti
assegnati,  nonche'  eventuali  ribassi  di  gara  e/o   economie   a
conclusione dei lavori,  con  le  relative  leggi  d'imputazione.  Il
predetto Ministero informera' questo Comitato in merito ai  contenuti
di detta relazione. 
  2.4 Come previsto dalla delibera di questo Comitato n. 74 del 2012,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra'  proporre  a
questo stesso Comitato l'assegnazione alla «variante di Tirano» della
quota dei citati ribassi di gara, non utilizzati per il  2°  stralcio
della variante di Morbegno e pari a 50 milioni di  euro,  di  cui  al
precedente punto 1.4, previa acquisizione del formale  impegno  della
Regione e degli Enti locali a farsi carico degli  eventuali  maggiori
costi del 2° stralcio della variante  di  Morbegno,  che  emergessero
dopo tale assegnazione. 
  2.5 Il soggetto aggiudicatore dovra' provvedere alla  verifica  del
CUP indicato per il progetto definitivo di cui  al  precedente  punto
1.1.  e  riportato  in  presa   d'atto,   provvedendo   all'eventuale
variazione della denominazione  dell'intervento  stesso,  attualmente
individuato come «tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda)
e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)». 
 
3 Disposizioni finali. 
 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti il progetto definitivo  approvato  al  precedente
punto 1.1. 
  3.2 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.5. I competenti  uffici  della  Regione  Lombardia  procederanno  a
effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle  prescrizioni
e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai
sensi della vigente normativa regionale. 
  3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  il  progetto  esecutivo,  ai
fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate  nel
suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 
  3.5 Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori,  dovra'
stipulare, con la Prefettura competente e l'impresa appaltatrice,  il
Protocollo di legalita' approvato con la  delibera  n.  62  del  2015
citata in premesse. 
  3.6 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi finanziari e l'eventuale Protocollo operativo
sono adeguati alle previsioni e disposizioni della medesima delibera. 
  3.7 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbono essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art.  1  della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  3.8 Ai sensi della richiamata delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP
assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta
la documentazione amministrativa e contabile riguardante il  progetto
stesso. 
    Roma, 21 marzo 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 2018 
Ufficio controllo  atti  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
reg.ne prev. n. 1210