IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018»; Considerato che, i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del 5 ottobre 2018; Dispone: Art. 1 Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilita' si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato puo' avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 nonche' di professionisti individuati dagli ordini e collegi professionali del territorio regionale molisano. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria. 4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo, e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici criteri piu' restrittivi. 5. Il Commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo. Il Commissario delegato puo' corrispondere anticipazioni a favore dei Consigli degli ordini e collegi professionali. 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 547/2018.