IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto la legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini; 
  Visto inoltre l'art. 90 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,
recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi  e  relative
disposizioni transitorie; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  Colline  del  Monferrato
Casalese, con sede legale in Casale Monferrato (AL) presso il  Comune
di Casale Monferrato, via  Mameli,  n.  10,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238, ed il conferimento  dell'incarico  di  cui  al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOCG  Barbera  del
Monferrato Superiore e per le DOC Gabiano, Grignolino del  Monferrato
Casalese e Rubino di Cantavenna; 
  Considerato  che   le   denominazioni   «Barbera   del   Monferrato
Superiore», «Gabiano», «Grignolino del Monferrato Casalese» e «Rubino
di Cantavenna» sono state riconosciute a livello nazionale  ai  sensi
della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e,  pertanto,  sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  Colline  del
Monferrato Casalese, alle  prescrizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio Colline del  Monferrato  Casalese,  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge  n.  238/2016  per  le  DOC  «Gabiano»,  «Grignolino  del
Monferrato Casalese» e «Rubino di Cantavenna» e la rappresentativita'
di cui all'art. 41, comma 1, della legge  n.  238/2016  per  la  DOCG
«Barbera del Monferrato Superiore». Tale verifica e'  stata  eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di  controllo
Valoritalia S.r.l., con la nota n. 2018/15302 del 3  settembre  2018,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo  sulle  denominazioni
«Barbera  del  Monferrato  Superiore»,  «Gabiano»,  «Grignolino   del
Monferrato Casalese» e «Rubino di Cantavenna»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Colline del Monferrato Casalese,  ai  sensi  dell'art.  41,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016,  n.  238  ed  al  conferimento
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4, per le DOC  Gabiano,
Grignolino del Monferrato  Casalese  e  Rubino  di  Cantavenna  e  le
funzioni di cui all'art.  41,  comma  1,  per  la  DOCG  Barbera  del
Monferrato Superiore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Colline del Monferrato Casalese, e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  ed
e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma  1
e 4, per le DOC Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e  Rubino
di Cantavenna e le funzioni previste all'art. 41,  comma  1,  per  la
DOCG Barbera del Monferrato Superiore. Tali  denominazioni  risultano
iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.