Estratto determina n. 1635/2018 del 4 ottobre 2018 
 
    Medicinale: ERLOTINIB SANDOZ. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - largo U. Boccioni, n. 1 -  21040
Origgio (VA) - Italia. 
    Confezioni: 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045838012 (in base 10); 
      «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045838024 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Principio attivo: 
      Erlotinib Sandoz 100 mg compresse rivestite con film: 
        ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  100  mg   di
erlotinib; 
      Erlotinib Sandoz 150 mg compresse rivestite con film: 
        ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  150  mg   di
erlotinib. 
    Eccipienti: 
      nucleo della compressa: 
        lattosio monoidrato; 
        cellulosa microcristallina (E460); 
        carbossimetilamido sodico (tipo A); 
        magnesio stearato (E470b); 
      rivestimento: 
        polivinile alcool (E1203); 
        titanio diossido (E171); 
        macrogol 3350 (E1521); 
        talco (E553b); 
        copolimero acido metacrilico - etil acrilato (1:1) tipo A; 
        sodio bicarbonato. 
    Produttore del principio attivo: 
      Zhejiang Huahai  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.  Chuannan,  Duqiao,
Linhai, Zhejiang 317016, Cina. 
    Produttori del prodotto finito: 
      Produzione: 
        Remedica Ltd, Aharnon  Street,  Limassol  Industrial  Estate,
3056 Limassol, Cipro; 
      Confezionamento primario e secondario: 
        Remedica Ltd, Aharnon  Street,  Limassol  Industrial  Estate,
3056 Limassol, Cipro; 
      Controllo dei lotti: 
        Remedica Ltd, Aharnon  Street,  Limassol  Industrial  Estate,
3056 Limassol, Cipro; 
      Rilascio dei lotti: 
        Lek  Pharmaceuticals  d.d.,   Verovškova   ulica   57,   1526
Ljubljana, Slovenia; 
        Remedica Ltd, Aharnon  Street,  Limassol  Industrial  Estate,
3056 Limassol, Cipro. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell  Lung
Cancer, NSCLC): 
        «Erlotinib Sandoz» e' indicato nel trattamento di prima linea
dei pazienti con carcinoma polmonare non a  piccole  cellule  (NSCLC)
localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti  dell'EGFR.
«Erlotinib Sandoz» e' indicato anche come trattamento di mantenimento
(switch maintenance) in pazienti  con  NSCLC  localmente  avanzato  o
metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR e malattia stabile dopo
una prima linea di chemioterapia. 
        «Erlotinib Sandoz»  e'  indicato  anche  nel  trattamento  di
pazienti affetti da NSCLC localmente  avanzato  o  metastatico,  dopo
fallimento di almeno un precedente regime chemioterapico. 
        Nel prescrivere «Erlotinib Sandoz», devono essere  tenuti  in
considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza. 
        Il trattamento non  ha  dimostrato  vantaggi  in  termini  di
sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti  con
tumori Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-IHC negativi. 
      Carcinoma pancreatico: 
        «Erlotinib Sandoz» in  associazione  con  la  gemcitabina  e'
indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma pancreatico
metastatico. 
        Nel prescrivere «Erlotinib Sandoz», devono essere  tenuti  in
considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza. 
        Non  e'  stato  dimostrato  alcun  vantaggio  in  termini  di
sopravvivenza per i pazienti con malattia localmente avanzata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045838012 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': «C»; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045838024 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Erlotinib Sandoz» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Erlotinib Sandoz» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -
oncologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par. 7,  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.