IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  il
concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  all'equilibrio   dei   bilanci   e   alla
sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate  erariali
derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e   dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario,  per
un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere
interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio  del
debito pubblico,  al  fine  di  garantire  la  riduzione  del  debito
pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla
stabilita',  sul  coordinamento  e   sulla   governance   nell'Unione
economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012,  ratificato
ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114; 
  Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147  del
2013, il  quale  dispone  che  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentiti  i  Presidenti  delle  giunte
regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le  modalita'
di  individuazione   del   maggior   gettito,   attraverso   separata
contabilizzazione; 
  Visto l'art. 1, comma 510, primo periodo della  legge  n.  147  del
2013 il quale prescrive che in applicazione dell'art. 8  della  legge
26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle  d'Aosta  si  provvede
per ciascun  esercizio  finanziario  all'individuazione  del  maggior
gettito con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con il Presidente della giunta regionale; 
  Visto l'art. 1, comma 510, secondo periodo della legge n.  147  del
2013 il quale stabilisce che in caso di mancata intesa entro sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di  cui  al  comma  508,  e  fino  alla
conclusione dell'intesa stessa,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonche' gli articoli da 2  a
6 della legge 26 novembre 1981, n.  690,  concernente  la  «Revisione
dell'ordinamento finanziario  della  regione  Valle  d'Aosta»,  nella
quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti  alla
regione; 
  Visto, in particolare l'art. 8 della legge  n.  690  del  1981,  il
quale dispone che il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da
maggiorazioni di aliquote e da altre  modificazioni  dei  tributi  ad
essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la  copertura  di
nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico  del  bilancio
statale,  e'  riversato  allo  Stato  e  che  il  suo  ammontare   e'
determinato  per  ciascun  esercizio  finanziario  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Presidente
della giunta regionale; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello
«F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 Accise» e «F24 Semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 prot.  2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  contabilizzare  separatamente  e  far
affluire  all'Erario  gli  incrementi  di   imposta   derivanti   dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente al territorio
della regione Valle d'Aosta; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  11
settembre 2014, applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta ai sensi
dell'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
mancato raggiungimento della prescritta intesa,  con  il  quale  sono
state stabilite le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito
relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario,  attraverso  separata
contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  con  il  quale  e'  stato  previsto  che  con
successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018
sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito
dei tributi da riservare  all'Erario  in  applicazione  dei  predetti
decreti-legge e sono, altresi', individuati gli appositi capitoli  ed
articoli  di  entrata   sui   quali   devono   essere   separatamente
contabilizzate tali entrate; 
  Vista l'intesa della Regione Valle d'Aosta espressa con nota  prot.
9897 del 13 agosto 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportate le previsioni  degli  incrementi  di
gettito dei tributi per l'anno 2018, distinte  per  capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: 
    a)  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    b)  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno  dei  due
citati provvedimenti, le previsioni di cui  al  comma  1  con  quelle
complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli  di  entrata
del bilancio dello Stato, al fine di: 
    a) determinare  le  incidenze  percentuali  degli  incrementi  di
gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere  a)  e
b), del presente articolo rispetto al  gettito  complessivo  previsto
per i citati capitoli/articoli; 
    b) individuare gli  appositi  capitoli/articoli  di  entrata  sui
quali  devono  essere  separatamente  contabilizzate  tali   maggiori
entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni  del  presente
decreto. 
  3. Nell'allegata tabella B, che costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  sono   riportate   le   entrate   derivanti   dai
provvedimenti di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del  bilancio
dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali  fattispecie,
le percentuali di riserva sono determinate  nella  misura  fissa  del
100%.