IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto l'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' l'incremento di trecento unita' della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco; Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le assunzioni ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 30 maggio 2005, n. 2, costitutivo della sezione cinofila nazionale e dei nuclei cinofili territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che i citati art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedono che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, nonche', per le unita' cinofile, il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica e modalita' abbreviate per il corso di formazione; Ravvisata, inoltre, l'esigenza di individuare le modalita' di espletamento della procedura selettiva ai fini della formazione della graduatoria di merito, anche assicurando la verifica dei requisiti di idoneita' operativa, allo scopo di garantire l'incolumita' del personale interessato allo svolgimento dei servizi di istituto, nonche' dei terzi. Decreta: Art. 1 Requisiti per l'accesso 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del corrispondente ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene nei limiti e per le finalita' di cui all'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' di quelli di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario di cui al penultimo periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che abbia maturato entro il 1° gennaio 2018 i requisiti previsti dall'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero, in relazione al personale volontario utilizzato nei nuclei cinofili territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito la prescritta certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017. 2. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'eta' prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.