IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
322 del 15 novembre 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle  Denominazioni  di  origine  protette   e   delle   Indicazioni
geografiche protette la Denominazione di origine protetta «Garda»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del  Consiglio  che  prevede  la  modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP  a
seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o   fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Viste le determinazioni delle  Regioni  Veneto  n.  431012  del  23
ottobre 2018,  Lombardia  n.  88233  del  24  ottobre  2018  e  della
Provincia autonoma di Trento n. 615124 del 18 ottobre 2018, che hanno
ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2018  di  poter
produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti  della
Regione Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di
Trento emerge con chiarezza  che  l'andamento  climatico  eccezionale
dell'anno  2018  ha  comportato  un   significativo   aumento   della
produzione di olive per ettaro nella zona  geografica  di  produzione
del DOP Garda; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3
prevede che «La produzione massima di olive degli  uliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  a  Denominazione  di
origine protetta «Garda» non puo'  superare  i  6000  kg  per  ettaro
coltivato a oliveto» e  che  il  mantenimento  di  questa  produzione
comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Garda» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE)
n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE)  n.
664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Garda» attualmente  vigente,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale. 
 
                              Provvede: 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Garda» registrata in qualita'  di  Denominazione
di origine protetta in  forza  al  regolamento  (CE)  n.  2325  della
commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Garda» e' temporanea e riguarda  esclusivamente  l'annata  olivicola
2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo. 
 
    Roma, 25 ottobre 2018 
 
                                         Il direttore generale: Abate