IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l' art. 1 della legge n. 400/1975  e  l'art.  198  dal  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di' organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competente in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato  che,  come  emerge   dal   verbale   d'ispezione,   la
cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in quante gli  attuali
soci non sono piu' interessati al perseguimento dello stesso; 
  Considerato che e stato assolto l'obbligo di cui all'art.  7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta   tramite   posta   elettronica   certificata   al    legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovasi nelle  condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina   di'   commissario
liquidatore: 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da
un elenco selezionato. su base regionale e  in  considerazione  delle
dichiarazioni di    disponibilita'    all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti  interessati  attribuzione  di
incarichi    ex    articoli    2545-terdecies,     2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies,  secondo  comma e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Elena 72  societa'  cooperativa  edilizia»  con  sede  in  Roma
(codice fiscale 03323410583), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile.