IL RETTORE 
 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino  Carlo  Bo,
emanato  con  decreto  rettorale  n.  138/2012  del  2  aprile  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89  del  16
aprile 2012, ed, in particolare, l'art. 5; 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  ed,  in
particolare, l'art. 6; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario ed, in particolare, l'art. 2; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione n.  58/2018  del
23 marzo 2018, con la quale e' stato espresso parere favorevole  alla
proposta di modifica del testo vigente dello statuto di Ateneo; 
  Vista la delibera del senato accademico n. 58/2018  del  24  aprile
2018, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche: 
    Sommario: «Titolo III - Organi dell'ateneo»; 
    sono cassate le parole «Art.  20  -  Consiglio  degli  studenti»;
«Art.  21  -  Comitato  etico»,  con  conseguente  scorrimento  della
numerazione dei successivi articoli; 
  dopo le parole «Art. 20 - Nucleo di valutazione» sono  inserite  le
parole «Art. 21 - Direttore generale»; 
  dopo le parole «Art. 21 -  Direttore  generale»  sono  inserite  le
parole: 
  «Titolo  IV  -  Altri  organismi  di   ateneo»,   con   conseguente
scorrimento della numerazione dei successivi titoli del  sommario,  e
sono inserite le parole: 
  «Art. 22 - Consiglio degli studenti» e «Art. 23 - Comitati  etici»,
con  conseguente  scorrimento  della   numerazione   dei   successivi
articoli; 
    dopo le parole: «Art. 25 - Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni» sono inserite le parole: 
  «Art. 26 - Presidio della  qualita'»  con  conseguente  scorrimento
della numerazione dei successivi articoli; 
  dopo le parole «Titolo  V  -  Organizzazione  dell'amministrazione»
sono cassate le parole «e direttore generale»; 
  dopo la parola  «Principi»  sono  cassate  le  parole  «Art.  27  -
Direttore generale» con conseguente scorrimento della numerazione; 
  art. 1, comma 5: dopo  la  parola  «consultazione»  e'  cassata  la
parola «periodica» e dopo la parola «internazionali» e'  aggiunto  il
seguente capoverso: «L'universita' sostiene con ogni  mezzo  adeguato
la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'»; 
  art. 1, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma 9: «L'ateneo
promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualita'  delle
proprie  strutture  e  sovraintende  all'adeguato  svolgimento  delle
procedure di assicurazione della qualita'.  Il  sistema  si  basa  su
meccanismi di autovalutazione  e  di  valutazione  esterna  idonei  a
garantire il continuo  miglioramento  delle  attivita'  svolte.»  con
conseguente scorrimento della numerazione successiva; 
  art. 6, comma 2: dopo la parola  «parere»  e'  inserita  la  parola
«favorevole»; 
  art. 6, comma 4: 
  dopo le parole «Il regolamento» e' cassata la parola «di»; 
  prima di «amministrazione» sono inserite le parole «per l'»; 
  dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e sono  inserite
le parole «, la finanza e la»; 
  art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» e'  inserita
la frase: «professori emeriti ed onorari la cui proposta di nomina e'
stata avanzata dal Dipartimento stesso»; 
  art. 9, comma 3: dopo le parole «dal consiglio di amministrazione,»
sono  inserite  le  parole:  «coerentemente  con  la   sostenibilita'
dell'offerta formativa,» e dopo le parole  «proposta  medesima»  sono
inserite  le  parole  «ovvero  almeno  venti,  purche'   gli   stessi
costituiscano almeno l'80% di  tutti  i  professori,  ricercatori  di
ruolo e a tempo  determinato  dell'universita'  appartenenti  ad  una
medesima area disciplinare.»; 
  art. 9, comma 7: dopo le parole «dal regolamento»  la  parola  «di»
viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene  inserita
la virgola, cassata la parola «e» e aggiunte le parole «la finanza  e
la»; dopo le parole «legge n. 240/2010.» e' aggiunta  la  frase:  «Le
responsabilita'   economico-amministrative   in   capo   a    ciascun
Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'.»; 
  art. 9, comma 8: 
  dopo le parole «dell'ateneo» e'  aggiunta  la  frase  «,  anche  in
funzione della sostenibilita' dell'offerta formativa,»; 
  le parole «il  Dipartimento  provvede»  vengono  sostituite  da  «i
Dipartimenti provvedono»; 
  dopo  le  parole  «a  determinare  le»  viene  cassata  la   parola
«proprie»; 
  art. 11, comma 1: dopo la parola «regolamentare» viene aggiunta  la
seguente   frase:   «e    specificamente    dal    regolamento    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»; 
  art. 11, comma 3: prima delle parole:  «anzianita'  anagrafica»  il
termine «maggiore» e' sostituito da «minore»; 
  art. 11, comma 6: dopo la parola «docente» viene aggiunta la  frase
«e del personale tecnico-amministrativo»; 
  art. 12, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 4: 
  «L'Istituto  superiore  di  scienze   religiose   "Italo   Mancini"
dell'ateneo ha le finalita': 
  a) di promuovere la ricerca scientifica  nel  campo  delle  scienze
religiose e teologiche; 
  b) di stimolare la formazione di una  cultura  comparativa,  adatta
alla complessita' del mondo  contemporaneo,  e  di  un'attitudine  al
dialogo interreligioso e multiculturale; 
  c) di formare insegnanti  di  religione  cattolica  per  le  scuole
pubbliche. 
  Per il raggiungimento di questa ultima finalita'  l'Istituto  opera
in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il  rettore  e
l'ordinario della Diocesi di  Urbino  e  attiva  specifici  corsi  di
specializzazione. 
  Le modalita' di funzionamento del predetto Istituto sono  stabilite
da apposito regolamento, adottato dal senato accademico previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione.»; 
    art. 16, comma 2: 
  lettera  g),  primo  trattino:  le  parole  «il   documento»   sono
sostituite da «i documenti» e dopo «programmazione» vengono  inserite
le parole «strategica e»; 
  lettera l): dopo «regolamento» la parola «di» viene  sostituita  da
«per l'» e dopo «amministrazione»  viene  cassata  la  parola  «e»  e
vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; 
    art. 16, comma 4: 
  lettera a): il numero «70» viene sostituito da «73»; 
  lettera b): il numero «20» viene sostituito da «22»; 
  lettera c): il numero «10» viene sostituto da «5»; 
  art. 16, comma  6:  prima  di  «anzianita'  anagrafica»  la  parola
«maggiore» viene sostituita da «minore»; 
  art. 17, comma 2: 
  lettera a), terzo trattino: all'inizio del periodo vengono aggiunte
le parole «sul piano strategico e»; 
  lettera b), terzo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene
sostituita da «per l'» e  dopo  «amministrazione»  viene  cassata  la
parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; 
  lettera g): viene cassata la parola «approvare» e vengono  inserite
le parole «provvedere secondo quanto  disposto  dall'art.  18,  comma
7,»; dopo «componenti»  sono  cassate  le  parole  «la  proposta  del
Rettore di» e  viene  inserita  la  parola  «alla»;  dopo  la  parola
«nomina» sono cassate le parole «di due» e viene inserita  la  parola
«dei»; dopo le parole «consiglio di amministrazione» vengono  cassate
le parole «appartenenti al personale docente dell'ateneo»; 
  art. 17, comma 3, lettera c), punto 2: dopo le  parole  «professore
associato»  viene  inserito  il  seguente  periodo:   «l'organo   e',
comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali  passaggi
di ruolo dei membri in carica,  fermo  restando  quanto  previsto  al
punto 2).»; 
  art. 17, comma 4: dopo le parole «tre  anni»  vengono  inserite  le
parole «a decorrere dal 1° novembre successivo alle elezioni»; 
  art. 18, comma 2, lettera b): 
  primo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene  sostituita
da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la  parola  «e»  e
vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; 
  secondo trattino: dopo la  parola  «nonche'»  vengono  inserite  le
parole «il piano strategico,»; 
  lettera h): dopo «regolamento» la parola «di» viene  sostituita  da
«per l'» e dopo «amministrazione»  viene  cassata  la  parola  «e»  e
vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; 
  art. 18, comma 10: dopo le parole «tre anni  a»  viene  cassata  la
frase «partire dal decreto di nomina. I rappresentanti degli studenti
e studentesse restano in  carica  due  anni  a  partire  dalla  prima
riunione dello stesso. Tutti i mandati possono essere  rinnovati  per
una sola volta.» e viene inserita la frase «decorrere dal 1°  gennaio
successivo alle elezioni. Il mandato puo' essere rinnovato  una  sola
volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse  ha
durata biennale.»; 
  articoli 20 e 21 vengono cassati con conseguente scorrimento  della
numerazione; gli stessi, con numerazione  rispettivamente  22  e  23,
vengono inseriti nel nuovo «Titolo IV - Altri organismi di ateneo»; 
  art. 22 (ora art. 20), comma 1: 
  dopo le parole «dell'offerta didattica» vengono inserite le  parole
«e   dell'attivita'   di   ricerca   in   conformita'   alle    norme
dell'ordinamento universitario, verifica» e viene cassata la seguente
frase  «anche  sulla  base   degli   indicatori   individuati   dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti ai sensi  dell'art.  13  del
presente  statuto.  Verifica  l'attivita'  di  ricerca   svolta   dai
Dipartimenti, nonche'»; 
  dopo le parole «sono altresi' attribuite» sono cassate le parole «,
in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,»; 
    art. 22 (ora art. 20), comma 5: 
  vengono cassate le parole «diverse competenze presenti nelle»; 
  dopo   la    parola    «aree»    vengono    cassate    le    parole
«scientifico-disciplinari»; 
  viene inserito, con il numero  21  e  con  conseguente  scorrimento
della numerazione, il  contenuto  dell'ex  art.  27  il  quale  viene
eliminato dal «Titolo  IV  -  Organizzazione  dell'amministrazione  e
direttore generale» come segue: 
  «Art. 21 - Direttore  generale.  -  1.  Il  direttore  generale  ha
funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi,  delle
risorse   strumentali   e   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'ateneo, sulla base degli  indirizzi  forniti  dal  consiglio  di
amministrazione.  Esercita  i  compiti  attribuiti  dalla  legge   ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili. 
  2.  Il  direttore  generale  partecipa  alle  riunioni  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di  voto.
Egli redige e  invia  al  consiglio  di  amministrazione,  al  senato
accademico  e  al  nucleo  di  valutazione  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta. 
  3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   senato
accademico, scegliendo tra  personalita'  di  elevata  qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni
dirigenziali.  L'incarico,   regolato   con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo determinato, ha durata non  superiore  a  quattro
anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale  puo'  essere  revocato
prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato  del
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 
  4. Il trattamento economico del direttore generale  e'  determinato
in conformita' ai criteri e ai  parametri  fissati  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  in
cui l'incarico di direttore generale  venga  conferito  a  dipendente
pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni  per
tutta la durata del contratto. 
  5. Il direttore generale designa chi  lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o impedimento.»; 
    dopo il nuovo art. 21 e' aggiunto il seguente titolo: «Titolo  IV
- Altri  organismi  di  ateneo»  con  conseguente  scorrimento  della
numerazione dei titoli successivi; 
    art. 22 (ex art. 20), comma 4: 
  dopo le  parole  «dalle  studentesse»  vengono  cassate  le  parole
«eletti nel» e sostituite dalle parole «membri del»; 
  dopo le parole «senato accademico» la parola «nel» viene sostituita
con «del»; 
  dopo «consiglio  di  amministrazione»  vengono  cassate  le  parole
«,negli organi di gestione del diritto allo studio»; 
  prima delle parole «consigli di Dipartimento» la parola «nei» viene
sostituita con «dei»; 
  art. 23 (ex art. 21): le parole «comitato etico» vengono sostituite
da «comitati etici» ovunque presenti; 
  art. 24 (ex art. 23):  al  comma  3  sono  cassate  le  parole:  «,
immediatamente rinnovabili per una sola volta»; 
  art. 24 (ex  art.  23):  e'  aggiunto  il  seguente  comma  5:  «Le
modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono  stabilite
da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione.»; 
  viene aggiunto il seguente  art.  26  con  conseguente  scorrimento
della numerazione: 
  «Art. 26 - Presidio della Qualita' - 1. Il presidio della  qualita'
di ateneo ha la finalita' di formulare raccomandazioni e linee  guida
per  favorire  l'adozione  di  adeguate  politiche  della   qualita',
monitorare l'efficace svolgimento delle  procedure  di  assicurazione
della qualita' e di accreditamento dell'ateneo, proponendo  strumenti
comuni ed attivita' formative ai fini della loro applicazione. 
  2. La  composizione,  la  nomina,  la  durata  e  le  modalita'  di
funzionamento del presidio della qualita' di ateneo sono stabilite da
apposito regolamento adottato dal senato  accademico,  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione.»; 
  art. 27 (ex art.  25),  comma  1:  dopo  le  parole  «le  autonomie
locali,» sono cassate le parole «l'E.R.S.U. di Urbino» e inserite  le
parole «l'ente di gestione del diritto allo studio,»; 
  il    seguente    titolo:    «Titolo    IV     -     Organizzazione
dell'amministrazione e direttore generale»  viene  cosi'  modificato:
«Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione»; 
  art. 38 (ex art. 37): dopo il comma 10 viene inserito  il  seguente
nuovo comma 11: «Al fine di garantire in condizioni di omogeneita'  e
continuita' il completamento della verifica entro l'1° novembre  2020
delle condizioni poste dal rapporto ANVUR di accreditamento periodico
della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di
valutazione  attualmente  in  carica  puo'  essere  prorogato,  anche
singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino  al  31  ottobre
2020.»; 
  art. 38 (ex art. 37):  il  precedente  comma  11  viene  cassato  e
sostituito dal seguente comma 12: «Le modifiche al  vigente  statuto,
emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del  2  aprile  2012,  sono
disposte con decreto del rettore  ed  entrano  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale»; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 10869 del 4 maggio  2018,  con  la
quale la documentazione  relativa  alle  modifiche  del  testo  dello
statuto di ateneo e' stata trasmessa  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  per  il  prescritto  controllo  di
legittimita' e di merito, disposto dall'art. 6, comma 9, della  legge
9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  8604  del  2  luglio  2018   (acquisita
dall'amministrazione centrale con prot. n. 16535 del 3 luglio  2018),
con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca ha comunicato le osservazioni  e  le  richieste  di  modifica
rispetto al testo statutario trasmesso; 
  Vista la delibera n. 132/2018 del 13 luglio 2018 con  la  quale  il
senato   accademico,   previo   parere   reso   dal   consiglio    di
amministrazione con delibera n. 191/2018 del 13 luglio 2018, ha preso
atto    delle    osservazioni    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed ha  approvato  la  riformulazione
dei seguenti articoli: 
  art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» non e'  piu'
inserita la seguente frase: «professori emeriti  ed  onorari  la  cui
proposta di nomina e' stata avanzata dal Dipartimento stesso»; 
  art. 17, comma 3, lettera c), punto 2: dopo le  parole  «professore
associato» non e' piu' inserito il seguente  periodo:  «L'organo  e',
comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali  passaggi
di ruolo dei membri in carica,  fermo  restando  quanto  previsto  al
punto 2).»; 
  art. 38, comma 12: «Le modifiche al vigente  statuto,  emanato  con
decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012,  sono  disposte  con
decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale»; 
  Ritenuto che sia  stato  compiuto  il  procedimento  amministrativo
previsto per la modifica del testo dello statuto di  autonomia  della
universita'; 
  Sentito il direttore generale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Sono emanate le modifiche del vigente  statuto  dell'Universita'
degli studi di Urbino Carlo Bo,  emanato  con  decreto  rettorale  n.
138/2012  del  2  aprile  2012,  nel  testo  allegato   al   presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale. 
  3. Le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli studi di
Urbino Carlo Bo entrano in vigore il quindicesimo giorno  dalla  data
della pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale. 
 
    Urbino, 6 novembre 2018 
 
                                                  Il rettore: Stocchi