IL RETTORE ED IL PRESIDENTE 
                  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la nota dell'Universita' n. 1985/g/18 del 23 luglio 2018  con
la quale venivano inoltrate le determinazioni degli OO.GG. in  ordine
alla richiesta di revisione  espressa  dal  Miur  con  lettera  prot.
007238 del 4 giugno 2018; 
  Vista la comunicazione inviata con ulteriore nota prot. 0010417 del
10 agosto 2018 con la quale il MIUR, nell'insistere sui  rilievi  non
accolti dai competenti organi dell'Universita' (delibere  del  Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione  del  29  giugno  2018)
chiede un riesame delle varie questioni che qui si trascrivono; 
    «a) quanto al mancato accoglimento dell'estensione del  principio
della parita' di genere a tutti gli organi e strutture dell'Ateneo  e
dell'istituzione dei Comitati unici di garanzia, si  osserva  che  la
disposizione "programmatica" di  cui  all'art.  4,  comma  2,  ultimo
periodo, dello Statuto  non  appare  sufficiente  ad  assicurare  gli
obiettivi cui sono preordinati gli  atti  ministeriali  citati  nella
nota n. 7238 del 2018; si chiede pertanto un riesame della questione; 
    b) quanto al mancato  accoglimento  dell'invito  all'introduzione
del principio del vincolo del doppio mandato per i principali  organi
accademici, ove sia disposta  la  rinnovabilita'  delle  cariche  (il
riferimento e', in particolare, al Consiglio di amministrazione e  al
Senato accademico, relativamente a coloro  che  non  sono  membri  di
diritto, al Nucleo di valutazione, al  Collegio  dei  revisori  e  ai
direttori di Dipartimento), si ribadisce la  raccomandazione  tenendo
conto  che  si  stratta  di  un  principio  di  buon  governo  e   di
trasparenza, che nella legge n. 240/2010  e'  previsto  espressamente
per le Universita' statali e che per i direttori di  dipartimento  di
ogni tipo di  Universita'  e'  puntualmente  previsto  dall'art.  84,
quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
382/1980; 
    c)  per  quanto  poi  concerne  le  osservazioni  concernenti   i
requisiti soggettivi per l'accesso alla carica di Rettore e la durata
(e la rinnovabilita') del mandato rettorale (art. 11, comma 3,  lett.
c), e art. 13, comma 1, dello Statuto), si ribadisce che il  possesso
della qualita'  di  professore  ordinario  in  servizio  deve  essere
richiesto almeno  al  momento  della  nomina  alla  carica  rettorale
trattandosi di principio generale dell'ordinamento universitario  che
come tale, riguarda anche le universita' non  statali  (dr.  art.  7,
primo comma, regio decreto  31  agosto  1933,  n.  1592),  e  che  la
possibilita' per la stessa persona di svolgere piu' mandati triennali
non tiene conto del principio generale dell'ordinamento universitario
ricavabile dall'art. 2, comma 11 lett. d), della  legge  n.  240  del
2010, per  il  quale  la  durata  complessiva  massima  della  carica
rettorale non puo' essere superiore a sei anni. In entrambi i casi si
chiede la riformulazione delle disposizioni». 
  Vista la deliberazione assunta in data 24  settembre  2018  con  la
quale il Senato accademico  dell'Universita'  ha  stabilito,  con  la
maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi; 
  Vista la deliberazione assunta in data 12 ottobre 2018 con la quale
il Consiglio di amministrazione dell'Universita' ha  deciso,  con  la
maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi; 
  Visto l'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989; 
 
                             Decretano: 
 
  E'  emanato,  nel  testo  allegato,  lo  Statuto   dell'Universita'
telematica «Giustino Fortunato»  che  non  prevede  l'adeguamento  ai
rilievi  ministeriali  di  cui  alla  nota  n.  0010417  indicati  in
narrativa. 
 
    Benevento, 12 ottobre 2018 
 
                                                    Il Rettore: Scala 
 
Il Presidente: Locatelli