IL RETTORE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la nota dell'Universita' n. 1985/g/18 del 23 luglio 2018 con la quale venivano inoltrate le determinazioni degli OO.GG. in ordine alla richiesta di revisione espressa dal Miur con lettera prot. 007238 del 4 giugno 2018; Vista la comunicazione inviata con ulteriore nota prot. 0010417 del 10 agosto 2018 con la quale il MIUR, nell'insistere sui rilievi non accolti dai competenti organi dell'Universita' (delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2018) chiede un riesame delle varie questioni che qui si trascrivono; «a) quanto al mancato accoglimento dell'estensione del principio della parita' di genere a tutti gli organi e strutture dell'Ateneo e dell'istituzione dei Comitati unici di garanzia, si osserva che la disposizione "programmatica" di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto non appare sufficiente ad assicurare gli obiettivi cui sono preordinati gli atti ministeriali citati nella nota n. 7238 del 2018; si chiede pertanto un riesame della questione; b) quanto al mancato accoglimento dell'invito all'introduzione del principio del vincolo del doppio mandato per i principali organi accademici, ove sia disposta la rinnovabilita' delle cariche (il riferimento e', in particolare, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, relativamente a coloro che non sono membri di diritto, al Nucleo di valutazione, al Collegio dei revisori e ai direttori di Dipartimento), si ribadisce la raccomandazione tenendo conto che si stratta di un principio di buon governo e di trasparenza, che nella legge n. 240/2010 e' previsto espressamente per le Universita' statali e che per i direttori di dipartimento di ogni tipo di Universita' e' puntualmente previsto dall'art. 84, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; c) per quanto poi concerne le osservazioni concernenti i requisiti soggettivi per l'accesso alla carica di Rettore e la durata (e la rinnovabilita') del mandato rettorale (art. 11, comma 3, lett. c), e art. 13, comma 1, dello Statuto), si ribadisce che il possesso della qualita' di professore ordinario in servizio deve essere richiesto almeno al momento della nomina alla carica rettorale trattandosi di principio generale dell'ordinamento universitario che come tale, riguarda anche le universita' non statali (dr. art. 7, primo comma, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e che la possibilita' per la stessa persona di svolgere piu' mandati triennali non tiene conto del principio generale dell'ordinamento universitario ricavabile dall'art. 2, comma 11 lett. d), della legge n. 240 del 2010, per il quale la durata complessiva massima della carica rettorale non puo' essere superiore a sei anni. In entrambi i casi si chiede la riformulazione delle disposizioni». Vista la deliberazione assunta in data 24 settembre 2018 con la quale il Senato accademico dell'Universita' ha stabilito, con la maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi; Vista la deliberazione assunta in data 12 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Universita' ha deciso, con la maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi; Visto l'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989; Decretano: E' emanato, nel testo allegato, lo Statuto dell'Universita' telematica «Giustino Fortunato» che non prevede l'adeguamento ai rilievi ministeriali di cui alla nota n. 0010417 indicati in narrativa. Benevento, 12 ottobre 2018 Il Rettore: Scala Il Presidente: Locatelli