Estratto determina AAM/AIC n. 162/2018 del 13 novembre 2018 
 
    Procedura europea: MT/H/0262/001/DC 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUIFORT
nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare AIC: Dompe'  Farmaceutici  S.p.A.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via San Martino  12  -  20122  Milano  -  Italia
codice fiscale 00791570153. 
    Confezione: 
      «1,35 g polvere per soluzione orale» 12 bustine  da  4,7  g  in
Carta/Al/PE 
    AIC 023834157 (in base 10) 0QRCKF (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Composizione 
    Principio attivo: 
      Carbocisteina sale di  lisina  monoidrato  pari  a  1,35  g  di
carbocisteina sale di lisina. 
    Eccipienti: 
      Saccarosio, Aspartame, Silice colloidale, Aroma mentolo,  Aroma
Eucalipto, Aroma miele, Caramello, Curcumina. 
    Responsabili del rilascio lotti: 
      Doppel Farmaceutici Srl - Via Volturno 48 - Quinto  de'  Stampi
I-20089 Rozzano (MI) Italia. 
      Lamp San Prospero Spa  -  Via  della  Pace  25/A  -  41030  San
Prospero (MO) Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Mucolitico  e  fluidificante  nelle   affezioni   dell'apparato
respiratorio acute e croniche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OTC: medicinale da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                          Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.