IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di  attuazione  della  direttiva  2001/19/CE  e  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di  attuazione  della  direttiva
2005/36/CE; 
  Visto, in particolare, l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006,
Serie generale n. 60, concernente  i  principi  fondamentali  per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale, in attuazione dell'art. 25, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 «Graduatorie e ammissione al corso»
del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale al comma  1  prevede  che
«La regione o provincia autonoma, riscontrata  la  regolarita'  degli
atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso
di piu' commissioni, provvede  a  redigere  un'unica  graduatoria  di
merito entro e non oltre il ventesimo  giorno  dall'acquisizione  dei
verbali di esame di tutte le commissioni»; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 9, del  decreto  ministeriale  7
marzo 2006, il quale dispone che «In caso di parita' di punteggio tra
candidati si fa  ricorso  al  criterio  di  preferenza  della  minore
anzianita' di laurea o, in subordine, della minore eta'»; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
Sezione terza - quater, n. 9513 del 17 luglio 2018, pubblicata il  20
settembre 2018 che ha disposto l'annullamento dell'art.  9,  comma  2
del predetto decreto ministeriale 7 marzo  2006,  limitatamente  alla
parte in cui e' previsto che, a parita' di punteggio tra i candidati,
«si fa ricorso al criterio di preferenza della minore  anzianita'  di
laurea», nonche' il decreto collegiale del  Tribunale  amministrativo
regionale Lazio Sezione terza-quater n. 10982/2018  del  13  novembre
2018, pubblicato il  14  novembre  2018,  di  correzione  dell'errore
materiale contenuto nella predetta sentenza; 
  Vista, altresi', la nota prot. n. 23951/A14000 del 19 novembre 2018
del Coordinamento tecnico della Commissione salute: 
  Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso,  di  dover  procedere
alla modifica dell'art. 9, comma 2, del decreto  del  Ministro  della
salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 9, comma 2, del decreto del  Ministro  della  salute  7
marzo 2006, le parole  «della  minore  anzianita'  di  laurea  o,  in
subordine,» sono soppresse. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 dicembre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo