IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  settembre  2012,   n.   19034,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 214 del 13  settembre  2012,  con  il  quale  e'  stato
riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli
di Parma ed attribuito per un triennio al citato consorzio di  tutela
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOC «Colli di Parma»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  settembre  2015,  n.   62149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 238  del  13  ottobre  2015,  con  il  quale  e'  stato
confermato  per  un  ulteriore  triennio  l'incarico   al   Consorzio
volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli
di Parma»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini  dei
Colli di Parma ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma  1
e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per  la  DOC  «Colli  di
Parma». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni
rilasciate   dall'organismo   di   controllo   Valoritalia    S.r.l.,
autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di  controllo,  sulle   citate
denominazioni, con le note protocollo n. 16646/2018 del 21  settembre
2018 e n. 19019/2018 del 7 novembre 2018; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per  la  tutela
dei vini dei Colli di Parma,  approvato  da  questa  Amministrazione,
deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2,  del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per  la
tutela  dei  vini  dei  Colli  di  Parma,   deve   ottemperare   alle
disposizioni di cui  alla  legge  n.  238  del  2016  ed  al  decreto
ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio volontario per la tutela  dei
vini dei Colli di Parma puo' adeguare il  proprio  statuto  entro  il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010, n. 7422; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di  Parma  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli  interessi
relativi alla DOC «Colli di Parma», di cui all'art. 41, comma 1 e  4,
della legge n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  3  settembre  2012  n.  19034   e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario per la  tutela
dei vini dei Colli di Parma, con sede legale in Parma, via Verdi,  n.
2, a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione,  vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli  interessi
alla DOC «Colli di Parma», di cui all'art. 41, comma  1  e  4,  della
legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel  decreto  ministeriale  3  settembre  2012  n.  19034  e
successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio  2018  e  dalla
legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 20 novembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi