IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli; Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale si modifica la predetta strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969; Viste le richieste di proroga inoltrate da talune amministrazioni regionali, nonche' da rappresentanze della filiera, di differire il termine di presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, dal 30 settembre al 20 ottobre 2018; Considerato che il termine del 30 settembre 2018, per la presentazione dei progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019 o dei progetti di modifica per gli anni successivi dei programmi operativi in corso, potrebbe risultare non congruo e sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande alla luce del nuovo quadro normativo nazionale dettato dalla Strategia nazionale ortofrutta aggiornata e conseguenti disposizioni applicative; Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento ed adeguamento delle disposizioni nazionali attualmente in vigore in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, recate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, per conformarle al regolamento (UE) n. 2393/2017, al regolamento delegato (UE) 2018/1145, al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 ed al decreto ministeriale n. 9286 e permettere alle organizzazioni di produttori di predisporre e presentare i progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, nonche' i progetti delle annualita' residue dei programmi operativi in corso, sulla base di una legislazione opportunamente rivista; Ritenuto, alla luce delle novita' regolamentari unionali e conseguenti lavori di adeguamento delle disposizioni nazionali, concedere un piu' elevato lasso di tempo per le necessarie valutazioni in sede di predisposizione dei programmi operativi, e consentire quindi il differimento del termine per la loro presentazione dal 30 settembre al 19 ottobre 2018; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2018; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; c) "Regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; f) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 34, par. 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; g) "Regolamento di base": il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; h) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017; i) "Regolamento di esecuzione": il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017; j) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017; k) "intervento": spesa definita e distinta nell'ambito di una azione; l) "socio non produttore": una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.». 2. L'art. 5 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento. 2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della loro organizzazione. 3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio. 4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non puo' complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.». 3. L'art. 9 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP. 2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attivita' ad esso legate.». 4. L'art. 15, comma 9, del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.». 5. L'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e' presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. 2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. 3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato; c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni. 4. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo. 6. La domanda di modifica dell'annualita' in corso, prevista dall'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre. Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica puo' essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. 7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno. 8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi diversi da quelli di cui al comma 12; b) attuazione parziale dei programmi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c). In nessun caso l'attuazione parziale puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso; c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa; e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio; f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea. 9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, limitatamente agli interventi, le OP possono, sotto la propria responsabilita' e previa immediata comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche richieste prima di avere ricevuto la preventiva approvazione. 10. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. 11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi gia' segnalati e controllati dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese. 12. Nell'ambito di una azione gia' approvata, gli interventi per i quali sono stabiliti valori massimi ed importi forfettari possono essere modificati nei limiti di cui al comma 8, lettera c), senza la preventiva approvazione a condizione che l'OP ne dia comunicazione alla regione e all'Organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli previsti in fase esecutiva. Tutti i casi diversi dai predetti e da quelli di cui al comma 8 sono considerati variazioni di spesa e devono essere comunque comunicati alla regione e all'Organismo pagatore. Le predette variazioni rientrano nell'approvazione delle modifiche di cui al comma 6 o, qualora intervengano successivamente ad esse, sono valutate dall'Organismo pagatore in fase di rendicontazione dell'annualita'.». 6. L'art. 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui e' presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto. 4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.». 7. L'art. 20 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti azioni: a) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi; c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente; d) ritiro dal mercato; e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione; g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 2. In presenza di condizioni di particolare gravita', il Ministero, sentite le regioni, puo' eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.». 8. L'art. 21 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) realizzazione di biomasse a fini energetici; c) alimentazione animale; d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool; e) biodegradazione o compostaggio. 2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.». 9. L'art. 22 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto i) dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia. 2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.».