IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018, n. 189, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2018, n. 539, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2018, n. 194, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, con la quale, tra l'altro, il presidente della Regione Liguria e' stato nominato commissario delegato; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, concernente «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.»; Vista la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualita' di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha comunicato i soggetti e le attivita' produttive presenti sulla porzione di territorio colpito dal crollo del viadotto Polcevera; Visto il proprio decreto del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018, n. 213, concernente la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del 6 settembre 2018, il quale stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dallo stesso decreto; Vista la nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualita' di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha comunicato ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, che per errore materiale non erano stati inseriti nell'elenco inviato con la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018; Vista la medesima nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualita' di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha segnalato che la ditta «Computer Union S.r.l.», indicata al n. 621 dell'allegato 2 al decreto del 6 settembre 2018, non risulta tra i soggetti interessati dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018; Ritenuta la necessita', sulla base della nuova segnalazione del commissario delegato, di integrare l'elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, prevista dal decreto del 6 settembre 2018. Decreta: Art. 1 1. Le disposizioni contenute nel decreto del 6 settembre 2018 si applicano anche ai soggetti indicati nell'allegato 1) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Dall'allegato 2) al decreto del 6 settembre 2018 e' esclusa la ditta «Computer Union S.r.l», indicata al n. 621 del medesimo allegato, in quanto non risulta tra i soggetti interessati dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018. Gli adempimenti e i versamenti eventualmente sospesi per effetto del medesimo decreto del 6 settembre 2018 sono comunque effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2018 Il Ministro: Tria