IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018, n.  189,  con
la quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  in  conseguenza
degli eventi verificatisi nella mattinata  del  14  agosto  2018  nel
territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un  tratto  del
viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ed  e'  stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2018, n. 539,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22
agosto 2018, n.  194,  concernente  i  primi  interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi  a
seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, con la quale,
tra l'altro, il presidente della Regione Liguria  e'  stato  nominato
commissario delegato; 
  Visto il decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  concernente
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.»; 
  Vista la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018  del  presidente
della Regione Liguria che, in qualita' di commissario delegato per il
superamento dell'emergenza, ha comunicato i soggetti e  le  attivita'
produttive presenti sulla porzione di territorio colpito  dal  crollo
del viadotto Polcevera; 
  Visto il proprio decreto del 6  settembre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 13 settembre  2018,  n.  213,  concernente  la
sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi  tributari
a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento  calamitoso
del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto  Polcevera
(Ponte Morandi) nel Comune di Genova; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del 6 settembre 2018, il quale
stabilisce che con successivo decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere   individuati,   sulla   base   delle
comunicazioni del Dipartimento  della  protezione  civile,  ulteriori
soggetti  residenti  o  con  sede  legale  o  operativa  nelle   zone
interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018,  relativamente
ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dallo
stesso decreto; 
  Vista la nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre 2018 del presidente
della Regione Liguria che, in qualita' di commissario delegato per il
superamento  dell'emergenza,   ha   comunicato   ulteriori   soggetti
residenti o con  sede  legale  o  operativa  nelle  zone  interessate
dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, che per  errore  materiale
non  erano  stati  inseriti  nell'elenco  inviato  con  la  nota   n.
PG/2018/233496 del 24 agosto 2018; 
  Vista la medesima nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre  2018  del
presidente della Regione Liguria  che,  in  qualita'  di  commissario
delegato per il superamento dell'emergenza, ha segnalato che la ditta
«Computer Union S.r.l.»,  indicata  al  n.  621  dell'allegato  2  al
decreto del 6 settembre 2018, non risulta tra i soggetti  interessati
dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018; 
  Ritenuta la necessita', sulla base  della  nuova  segnalazione  del
commissario delegato, di integrare l'elenco dei soggetti  beneficiari
della  sospensione  dei  termini  relativi  ai  versamenti   e   agli
adempimenti tributari, prevista dal decreto del 6 settembre 2018. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni contenute nel decreto del 6  settembre  2018  si
applicano anche ai soggetti indicati  nell'allegato  1)  al  presente
decreto, che ne costituisce  parte  integrante.  Non  si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Dall'allegato 2) al decreto del 6 settembre 2018 e'  esclusa  la
ditta «Computer  Union  S.r.l»,  indicata  al  n.  621  del  medesimo
allegato,  in  quanto  non  risulta  tra   i   soggetti   interessati
dall'evento calamitoso del  14  agosto  2018.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti eventualmente sospesi per effetto del medesimo decreto del
6 settembre 2018 sono comunque effettuati in unica soluzione entro il
20 dicembre 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria