Estratto determina AAM/AIC n. 169/2018 del 27 novembre 2018 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  NORCHOL  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: IBA Molecular Italy S.r.l.  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano  -  Codice
fiscale 13342400150. 
    Confezione: 
      «10 MBq/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 3,7
a 7,4 mL. - A.I.C. n. 039028016 (in base 10) 15719J (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: 14 giorni dopo la data di produzione. 
    Dopo il primo prelievo, conservare in frigorifero (2 °C - 8 °C) e
utilizzarlo entro 8 ore. Non ricongelare. 
    Condizioni   particolari   di   conservazione:   conservare    in
congelatore a una temperatura uguale o inferiore a -18 °C. 
    Il prodotto viene  consegnato  congelato  in  un  confezionamento
refrigerato contenente ghiaccio secco. Al momento del ricevimento, il
prodotto deve essere conservato a una temperatura uguale o  inferiore
a -18°C.  Il  prodotto  che  risultasse  scongelato  al  momento  del
ricevimento, non deve essere utilizzato ne' ricongelato. 
    I radiofarmaci devono essere conservati  in  conformita'  con  le
normative nazionali relative ai prodotti radioattivi. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        1 ml di soluzione contiene 10 MBq di  iodometilnorcolesterolo
&§(sup;13&§1/sup; I) alla data della calibrazione,  corrispondenti  a
0,9 -1,2 mg/ml. 
      Eccipienti: 
        Etanolo,  polisorbato  80,   alcol   benzilico,   acqua   per
preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio lotti: Institute of Isotopes Co. Ltd  -
Konkoly Thege Miklos ut 29-33 - Budapest H-1121 - Ungheria. 
    Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. 
    Questo  prodotto  e'  indicato   per:   valutazione   diagnostica
funzionale del tessuto cortico-surrenale. 
    In generale, prima di eseguire una  scintigrafia,  le  proprieta'
morfo-strutturali delle ghiandole surrenali  (posizione,  dimensioni)
vengono  studiate  mediante  tomodensitometria  (TC)  ed   ecografia.
Analogamente,   la   diagnosi   di   disfunzione   delle    surrenali
(ipercortisolismo, iperaldosteronismo) viene stabilita alla luce  dei
risultati delle valutazione  biochimica  endocrina.  La  scintigrafia
consente di precisare la localizzazione del  tessuto  iperfunzionante
(iperplasia diffusa o adenoma). 
    Diagnosi differenziale tra metastasi surrenalica (area fredda)  e
ipertrofia surrenalica non maligna nei pazienti oncologici (quando la
tomografia   ad   emissione   di   positroni   mediante    PET    con
fluorodesossiglucosio &§(sup;1&§8/sup; F) (PET FDG) non  consente  di
giungere a una conclusione). 
    Localizzazione del tessuto  funzionale  in  caso  di  persistenti
elevati  livelli  di   ormoni   corticosurrenalici   in   seguito   a
surrenalectomia o in presenza di tessuto endocrino ectopico. 
    Rilevazione e follow-up di tumori  normofunzionanti  del  surrene
(incidentalomi) quando la PET FDG non  consente  di  giungere  a  una
conclusione. 
 
            Classificazione al fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
 
               Classificazione al fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della  determinazione:   la   presente
determinazione ha effetto dal giorno successivo a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
fatto salvo un periodo transitorio  della  durata  di  90  giorni,  a
decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere  all'adeguamento  di
tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa
Determinazione    sara'    notificata    alla    Societa'    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.