LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2017,  n.  129,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE, cosi' come modificata dalla  direttiva  2016/1034/UE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e  di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 giugno 2016»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 12, del richiamato  decreto
legislativo n. 129 del 2017 che, nell'abrogare il decreto legislativo
n. 179 del 2007, ha stabilito che «... i riferimenti ai commi 5-bis e
5-ter dell'art. 2, e al comma 2 dell'art. 9, del decreto  legislativo
8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente,  ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 32-ter del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 ...»; 
  Visto il predetto art. 32-ter del decreto  legislativo  n.  58  del
1998, che al comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare
con proprio regolamento i criteri di svolgimento delle  procedure  di
risoluzione delle controversie; 
  Vista la propria delibera n. 19602  del  4  maggio  2016,  relativa
all'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)  e
all'adozione del regolamento di attuazione del citato art.  2,  commi
5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata delibera
n. 19602, a  norma  del  quale  «La  Consob  adotta,  con  successive
delibere, disposizioni di attuazione del  regolamento,  disciplinanti
l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le  controversie
finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operativita'.»; 
  Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, di  «Avvio
dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie finanziarie  (ACF)
e adozione di disposizioni transitorie»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della richiamata delibera
n. 19783, a norma del quale «Per un periodo di due anni dalla data di
avvio dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie  finanziarie
(ACF) gli intermediari  che  si  avvalgono  di  una  associazione  di
categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del
ricorso,  a  trasmettere  le  proprie   deduzioni   e   la   relativa
documentazione all'associazione  che,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione, le inoltra all'ACF con le modalita'  rese  note  sul  sito
web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento»; 
  Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la  quale
e' stato adottato il  «Regolamento  concernente  i  procedimenti  per
l'adozione di atti di regolazione  generale  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  predetto
Regolamento concernente i procedimenti  per  l'adozione  di  atti  di
regolazione generale, la revisione periodica dei regolamenti adottati
dalla Consob e' effettuata almeno ogni tre anni; 
  Ritenuto che, nelle more di una revisione delle previsioni  di  cui
al regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602 del 2016,
che tenga conto anche dell'esperienza applicativa finora maturata, e'
opportuno prorogare il periodo di cui  all'art.  2,  comma  2,  della
citata  delibera  n.  19783  del   23   novembre   2016,   in   vista
dell'imminente scadenza dello stesso,  al  fine  di  consentire  agli
intermediari  di  continuare  a  gestire  in  maniera  efficiente  ed
efficace gli adempimenti connessi ai procedimenti dinanzi all'ACF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga del periodo di cui all'art. 2, comma 2, 
            della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016 
 
  1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di cui all'art.
2, comma 2, della delibera della Consob  n.  19783  del  23  novembre
2016, ai sensi del quale gli intermediari che  si  avvalgono  di  una
associazione di categoria provvedono, nei  trenta  giorni  successivi
alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni  e  la
relativa documentazione all'associazione che, entro  quindici  giorni
dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalita'  rese  note  sul
sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel  sito  internet  della  Consob.  Essa
entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 20 dicembre 2018 
 
                                               Il Presidente: Berruti