IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge  n.  196
del 2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2018,  n.  116,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della  riforma  della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 1, della  predetta  legge  n.  196/2009,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90
del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«sono individuate le gestioni operanti  su  contabilita'  speciali  o
conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria,
con contestuale chiusura delle predette gestioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni
operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da  ricondurre
al regime di contabilita' ordinaria, la cui  lista,  unitamente  alla
data  entro  la  quale  e'  operata  la  riconduzione,  e'  riportata
nell'allegato 1 al medesimo decreto; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con il quale sono fornite indicazioni per
la rendicontazione, anche con riferimento alle  disposizioni  di  cui
all'art. 61, commi 1 e 2, del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.
2440; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di  ciascuna
gestione  alla  data  di  riconduzione  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella  competenza
delle inerenti imputazioni  di  spesa  che  vi  hanno  dato  origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio,
a nuove imputazioni appositamente istituite, secondo le  modalita'  e
alle condizioni ivi previste; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
settembre 2017, recante «Posticipo  della  data  entro  la  quale  e'
operata la riconduzione al regime  di  contabilita'  ordinaria  o  la
soppressione in via definitiva delle gestioni  contabili  operanti  a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; 
  Tenuto  conto  che  la  riconduzione  al  regime  di   contabilita'
ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di
tesoreria e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Vista la nota n. 13608 del 6  dicembre  2018  del  Ministero  della
difesa, con la quale e' stata indicata nel 31 dicembre 2019  la  data
di chiusura del rendiconto suppletivo; 
  Vista  la  nota  n.  53008  del  30  novembre  2018  del  Ministero
dell'interno, con la quale e' stata indicata nel  31  marzo  2019  la
data di chiusura del rendiconto suppletivo; 
  Vista la nota n. 368865 dell'11 dicembre 2018 del Comando  generale
della Guardia di finanza, con la  quale  e'  stata  indicata  nel  31
maggio 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria  delle  gestioni  di
  tesoreria la cui chiusura e' fissata al 31 dicembre 2018 
  1. Le gestioni operanti sulle contabilita' speciali e sui conti  di
tesoreria di cui all'elenco Allegato A sono ricondotte al  regime  di
contabilita' ordinaria dalla data del 1° gennaio  2019.  A  decorrere
dal 2 gennaio 2019, viene inibita ai  titolari  l'operativita'  sulle
predette gestioni. 
  2. Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi telematici di
contabilita' speciale da parte dei titolari e' fissato al 20 dicembre
2018, come stabilito nella circolare emanata dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 16 novembre 2018. 
  3. Il termine ultimo per l'invio al Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato  generale  per  la  finanza  delle
pubbliche amministrazioni delle richieste di prelevamento  fondi  dai
conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale e' fissato  al  21
dicembre 2018.