IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante
deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani;
Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante
approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
dell'11 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi
1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come
parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante
interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilita' e il
benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle
potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di
leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali
volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale
in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura
la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a
quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per
la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di
riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e
valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio
nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo,
la multifunzionalita' e la diversita' delle risorse forestali, la
salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento
climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne
del Paese.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono
in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva
del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo
equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a
livello internazionale ed europeo.
5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o
sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 13-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
h), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 5. (Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
silvicoltura e filiere forestali).
(Omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis).
h) revisione e armonizzazione della normativa
nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in
coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma
quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la
normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e
internazionale, con conseguente aggiornamento o con
l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227.».
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
(Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1926, n. 154.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n.
96.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 13-bis. (Chiarezza dei testi normativi). 1. Il
Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a
che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire,
modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione,
contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse
intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono principi
generali per la produzione normativa e non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,
si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici
con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo
17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le
opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici.».