IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilita' dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilita' dell'immobile che li ospita; Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non e' oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale 1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale. 2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.