IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 21 dicembre 2018 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle   aministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziaria dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30
luglio   al1'8   agosto   2017   nel   territorio   dei   Comuni   di
Antey-Saint-Andre',  di  Bionaz,  di  Brissogne,   di   Brusson,   di
Courmayeur,  di  Morgex,  di  Ollomont,  di  Oyace,  di  Pollein,  di
Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges,  di  Saint-Vincent  e  di
Valtournenche nella Regione autonoma Valle d'Aosta; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 492 del 29 novembre 2017 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017
nel territorio  dei  Comuni  di  Antey-Saint-Andre',  di  Bionaz,  di
Brissogne, di Brusson, di Courmayeur,  di  Morgex,  di  Ollomont,  di
Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges,  di
Saint-Vincent  e  di  Valtournenche  nella  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto del citato art. 5,  comma  2,  lettera  e),  della
legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  n.
208/2015; 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera b), della delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una  successiva
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili,  per  l'effettiva  attivazione  dei  previsti
finanziamenti agevolati; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  13
aprile 2018 con la quale e' stato  comunicato  l'importo  complessivo
massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per
i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della  citata
legge n. 208/2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art.  1,  commi
422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale  si
dispone, tra l'altro  che,  in  relazione  agli  eventi  occorsi  sul
territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta sopra  richiamati,  i
contributi  a  favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive potranno essere concessi entro il limite massimo  di  euro
236.562,00; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 544 del 18 settembre 2018, recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi  a  favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio  dei
Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli
eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera
del 6 settembre 2018»; 
  Vista la nota del 21 dicembre 2018 con la quale la Regione Autonoma
Valle d'Aosta ha trasmesso al Dipartimento della  protezione  civile,
all'esito dell'istruttoria di competenza,  la  tabella  riepilogativa
dei contributi massimi concedibili in rassegna,  per  un  complessivo
importo di euro 25.077,34, con riferimento alle  domande  accolte  di
cui  all'allegato  A  della  richiamata  ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018; 
  Considerata la necessita' di soddisfare le  esigenze  dei  titolari
delle attivita' economiche  e  produttive  danneggiate  dagli  eventi
sopra richiamati mediante l'adozione di una specifica  delibera,  per
un importo di euro 25.077,34, da porre a carico  dei  fondi  messi  a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno
2018; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione
civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
n. CG/0073946 del 21 dicembre 2018; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in premessa,  in  relazione  agli
eventi calamitosi che nei giorni dal  30  luglio  a1118  agosto  2017
hanno colpito il territorio  dei  Comuni  di  Antey-Saint-Andre',  di
Bionaz, di Brissogne,  di  Brusson,  di  Courmayeur,  di  Morgex,  di
Ollomont,  di   Oyace,   di   Pollein,   di   Rhêmes-Notre-Dame,   di
Rhêmes-Saint-Georges,  di  Saint-Vincent  e  di  Valtournenche  nella
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  con   riferimento   ai   soggetti
individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione
ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai  titolari
delle  attivita'  economiche  e  produttive  sono  concessi  con   le
modalita' del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro
25.077,34. 
  2. La Regione autonoma Valle  d'Aosta  provvede  a  pubblicare  sul
proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei  contributi
massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1,  con
riferimento alle domande  accolte  ai  sensi  dell'allegato  A  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 544 del 18 settembre 2018,  sulla  base  delle  percentuali
effettivamente  applicabili  e  nel  rispetto  dei   limiti   massimi
percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella  citata  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. 
  3. Eventuali successive rideterminazioni che  comportino  riduzioni
dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro  il
30 giugno 2019, con apposito decreto del capo del Dipartimento  della
protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte