IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.A.C.); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N.A.C. provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento
dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266, ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento  di  cui  al  comma  65  determina  annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative
modalita' di riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.A.C., a cura degli arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.A.C.
ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle
spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento; 
  Vista la delibera n. 1196 del  23  novembre  2016,  riguardante  il
riassetto organizzativo  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  Piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'  e
i successivi atti di organizzazione di secondo livello  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  di  conversione  del
decreto-legge 193/2016, art. 7-ter, la quale  prevede  che  «...  non
trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e
di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  per
l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di  riduzione  delle
spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera  c),  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.A.C. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.A.C., dovuto dalle stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata  dall'A.N.A.C.  il  21  novembre
2018 con la quale sono  stati  integrati  i  casi  di  esenzione  dal
contributo di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Vista la nota prot. 98485 del 29 novembre 2018 con la quale  si  e'
provveduto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri  la
precitata delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 per l'approvazione; 
  Vista la richiesta dell'Ufficio  legislativo  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  del  30  novembre
2017 con la quale si chiede di valutare la possibilita'  di  esentare
tutte  le  procedure  di  affidamento  alle  quali  si   applica   il
regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Visto il parere n. 1119 dell'11 maggio 2017 reso dal  Consiglio  di
Stato sullo schema di regolamento del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale recante le direttive  generali  per
la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7,
del decreto legislativo 50/2016  nel  quale  lo  stesso  ha  espresso
perplessita' «... con riguardo al pagamento del contributo  a  carico
delle imprese straniere connesso con il sistema di  finanziamento  di
cui all'art.  1,  comma  67,  della  legge  n.  266/2005,  richiamato
dall'art. 213, comma 12, del codice»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visti gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016  che,
nel prevedere  l'istituzione  dell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti  delle  commissioni  giudicatrici   nelle   procedure   di
affidamento  dei  contratti,  assegna  all'A.N.A.C.  il  compito   di
gestirlo e aggiornarlo; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 12 febbraio 2018 che, tra l'altro, individua i soggetti tenuti al
pagamento di una tariffa di € 168,00 per l'iscrizione all'Albo; 
  Visto il disegno di legge A.C.  n.  1334  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'A.N.A.C.  venga  assegnata  la  somma   di   €
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  della
soppressa Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22  luglio
2010 (verbale n. 20); 
  Visto  il  regolamento   concernente   la   gestione   finanziaria,
amministrativa e contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione  e
per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011; 
  Vista  la  proposta  di  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2019; 
  Vista la relazione  illustrativa  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2019; 
  Vista la relazione resa dal Collegio dei revisori dei conti, con la
quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2019; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2019,  i  costi  di
funzionamento dell'A.N.A.C., per la parte non finanziata dal bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto
comunque  del  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge n. 266/2005; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  il   bilancio   di   previsione   dell'esercizio
finanziario 2019 nel testo  allegato  alla  presente  delibera  della
quale costituisce parte integrante. 
 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2019 
Il segretario: Esposito