Estratto determina AAM/AIC n. 186 del 18 dicembre 2018 
 
    Procedura europea n. IS/H/0259/001/DC e IS/H/XXXX/IA/014/G 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  ACIDO
FOLICO EG,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. 
    Confezione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alu 
    A.I.C. n. 045545011 (in base 10) 1CFXKM (in base 32) 
    Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alu 
    A.I.C. n. 045545023 (in base 10) 1CFXKZ (in base 32) 
    Confezione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alu 
    A.I.C. n. 045545035 (in base 10) 1CFXLC (in base 32) 
    Confezione:  «5  mg   compresse»   120   compresse   in   blister
PVC/PVDC/Alu 
    A.I.C. n. 045545047 (in base 10) 1CFXLR (in base 32) 
    Forma farmaceutica: Compresse 
    Validita' prodotto integro: 2 anni 
    Composizione: 
    Principio  attivo:   Ogni   compressa   contiene   acido   folico
equivalente a 5 mg di acido folico anidro 
    Eccipienti: 
      Amido di mais 
      Lattosio monoidrato 
      Cellulosa microcristallina 
      Silice colloidale anidra 
      Magnesio stearato 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico  salentino,  S.S.16  zona
industriale, Zollino (LE), 73010, Italia 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Trattamento dell'anemia megaloblastica  da  carenza  di  folato
dovuta  a  malnutrizione,  sindromi  di  malassorbimento   (come   la
celiachia o sprue) e aumentato utilizzo come in  gravidanza  o  negli
stati emolitici cronici. 
    Per la profilassi della  carenza  di  folato  farmaco-indotta  ad
esempio causata dalla somministrazione di fenitoina, fenobarbitale  e
primidone. 
    Prevenzione di difetti del tubo neurale del feto nelle donne  che
stanno pianificando una gravidanza e per le quali e' noto il rischio. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': 
        Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.