IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione  ordinaria  effettuata
dalla associazione di rappresentanza  Confcooperative  nei  confronti
della societa' cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS»,
con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, conclusa in  data
21 dicembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso  in
data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede
di   accertamento   risultavano   ancora   permanere   le    seguenti
irregolarita': 
  1) mancato aggiornamento dei libri sociali; 
  2) mancata esibizione  della  documentazione  probante  l'effettiva
presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016; 
  3) mancata esibizione della documentazione probante  il  versamento
del contributo del biennio di revisione 2017/2018; 
  4) mancato adeguamento alle  previsioni  dell'art.  1,  comma  936,
lettera b) della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  in  quanto  la
cooperativa risulta  tutt'ora  governata  da  un  organo  monocratico
nominato a tempo  indeterminato  anziche'  da  un  organo  collegiale
nominato per tre esercizi; 
  Considerato che dalla consultazione del registro delle  imprese  si
e' riscontrato  anche  il  mancato  deposito  del  bilancio  relativo
all'esercizio 2017; 
  Vista la nota prot. 301938, regolarmente consegnata alla casella di
posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto  2018,
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa  via
PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del  procedimento
per l'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto, altresi', che  entro  il  termine  di  quindici  giorni
stabilito nella citata comunicazione di avvio del  procedimento,  non
sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa  «Raggi  di  sole
cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta,  codice  fiscale  n.
03431610611, costituita in data 1° aprile 2008, e' revocato.