IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della  societa'  cooperativa  «Italy  Car  rental  societa'
cooperativa» con sede in Roma (c.f. 12619181006), conclusa in data 15
novembre 2017 e del successivo  accertamento  ispettivo  concluso  in
data 3 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di 30  giorni  le
irregolarita'  riscontrate  in  sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento risultavano ancora in essere le seguenti  irregolarita':
1) omesso cambio di sezione presso l'albo  nazionale  delle  societa'
cooperative in coerenza con l'attivita' svolta dalla cooperativa, che
risulta essere quella di trasporto  piuttosto  che  di  produzione  e
lavoro; 2) mancata corrispondenza del  valore  del  capitale  sociale
espresso nel bilancio d'esercizio 2016 con quanto  emerso  dal  libro
soci in relazione al numero dei soggetti presenti al 31 dicembre 2016
e alle rispettive quote versate; 3) omessa documentazione nella  Nota
integrativa  allegata  al  suddetto  bilancio  della  condizione   di
prevalenza come previsto dall'art. 2513 e dei criteri seguiti per  la
gestione mutualistica dell'ente ai sensi dell'art.  2545  del  codice
civile; 4) irregolare tenuta e mancato aggiornamento  del  Libro  dei
verbali  delle  assemblee  e  del  Libro   dei   soci;   5)   mancato
aggiornamento del  Libro  inventari  relativamente  alle  indicazioni
riguardanti i beni  in  possesso  della  cooperativa;  6)  irregolare
tenuta del Libro inventari e del Libro  giornale  in  relazione  alla
vigente normativa in materia di  bollo;  8)  mancato  versamento  del
contributo di revisione per i bienni 2015/2016-2017/2018; 9)  mancato
versamento del 3% sugli utili dell'esercizio 2014,  2015  e  2016  ai
fondi mutualistici, ex art. 11, legge n. 59/9; 10) omessa  esibizione
della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione in merito
agli elementi di incongruenza riscontrati tra i  dati  riportati  nel
libro dei cespiti e le relative autovetture a cui  sono  riferite  le
licenza conferite; 11) omessa informativa in merito alle presenza tra
i beni della societa' di autovetture immatricolate per  trasporto  di
persone/uso privato; 
  Considerato che l'istruttoria effettuata  da  questa  Autorita'  di
vigilanza ha riscontrato che l'art. 21 dello  statuto  sociale  della
cooperativa prevede che la cooperativa possa essere  amministrata  da
un amministratore unico o  da  un  organo  amministrativo  collegiale
nominato fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1,
comma 936, lett.  b)  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  che
stabilisce che «l'amministrazione della societa' e'  affidata  ad  un
organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di
cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall'art. 2383, secondo comma»  e  che  la  cooperativa  e'  tutt'ora
amministrata da un organo amministrativo  monocratico,  in  contrasto
con la citata legge n. 205/2017; 
  Preso atto altresi', che  l'ente  non  ha  depositato  il  bilancio
dell'esercizio 2017; 
  Vista la nota prot. 160790, regolarmente consegnata alla casella di
posta certificata del sodalizio con la quale in data 16 maggio  2018,
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa  via
pec, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del  procedimento
per l'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto, altresi', che entro il termine di 15  giorni  stabilito
nella citata  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  non  sono
pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Luca Belleggi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa'  cooperativa  «Italy
Car  Rental  societa'  cooperativa»  con  sede  in  Roma   (c.f.   n.
12619181006), costituita in data 4 novembre 2013, e' revocato.