IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  dell'ispezione  straordinaria  disposta  nei
confronti della societa' cooperativa «Safe Travel Limousine  service»
con sede in Roma (C.F. 10052431003), conclusa in data 11 aprile  2018
e del successivo accertamento ispettivo concluso in  data  27  luglio
2018 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile,  nel
corso della quale gli ispettori hanno  riscontrato  «l'approssimativa
gestione dell'ente da parte dell'organo ammnistrativo  unita  ad  una
forte conflittualita' all'interno della compagine sociale»; 
  Tenuto conto che dall'esame delle citate  risultanze  ispettive  e'
emerso che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine
di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva  e
che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano
non essere state sanate e precisamente: 1) i bilanci  degli  esercizi
2016 e 2015, approvati in data 4 luglio 2018,  non  risultano  ancora
presenti in visura camerale; inoltre nella citata seduta  assembleare
veniva  approvato  anche  il  bilancio   2015   che   invece,   dalla
consultazione  del  registro  delle  imprese,  risulta  pero',   gia'
approvato con verbale di assemblea del 28 giugno 2016. Inoltre  nelle
suddette assemblee di approvazione dei  bilanci,  i  soci  non  hanno
deliberato  in  ordine  al  ripianamento   della   perdita   o   alla
destinazione  dell'utile  d'esercizio;  2)  la  cooperativa  non   ha
modificato  l'art.  27  dello  statuto   sociale   che   prevede   la
possibilita'  della  cooperativa  di  essere  gestita  da  un  organo
amministrativo monocratico o collegiale per la durata  delle  cariche
fino a  revoca  o  dimissioni,  in  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27  dicembre  2017,  n.
205 e dall'art.  2383,  secondo  comma,  del  codice  civile;  3)  la
cooperativa non ha esibito la documentazione attestante  la  regolare
partecipazione dei soci alle  assemblee,  nonche'  la  documentazione
attestante le modalita' di  convocazione  del  C.d.A.  e  l'effettiva
verbalizzazione  delle  sedute  dell'organo  amministrativo;  4)   la
procedura seguita per l'ammissione,  il  recesso  e  l'esclusione  di
alcuni soci non risulta  conforme  alle  previsioni  di  legge  e  di
statuto; 5) nel regolamento interno approvato in data 28 giugno 2018,
non risulta richiamato il C.C.N.L. applicato ai soci lavoratori; 6) i
libri sociali risultano non correttamente tenuti;  7)  non  e'  stata
esibita  la  documentazione  attestante  la  corrispondenza  fra  gli
emolumenti dovuti e quelli effettivamente corrisposti ai soci; 
  Tenuto conto altresi', che l'ente non  ha  depositato  il  bilancio
dell'esercizio 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 363624 trasmessa via pec in  data  16
ottobre  2018  e  regolarmente  consegnata  alla  casella  di   posta
certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art.  7  della
legge n. 241/1990 all'ente in oggetto, e'  stato  comunicato  l'avvio
del  procedimento  per  l'adozione  del  provvedimento  di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesesdecies del codice civile; 
  Vista la nota del 2  novembre  2018  acquisita  con  il  numero  di
protocollo 379504 con la quale la cooperativa ha fatto  pervenire  le
proprie controdeduzioni in orine  alla  comunicazione  di  avvio  del
procedimento citato; 
  Preso atto che nelle citate controdeduzioni l'ente  sostanzialmente
ammette che le suddette  gravi  irregolarita'  non  risultano  essere
state  sanate,  ma  nulla  dice  in  ordine  alla   accertata   grave
conflittualita' all'interno del sodalizio che  ne  mette  persino  in
discussione, a detta degli ispettori, la possibilita' di continuare a
perseguire Io scopo mutualistico; 
  Preso  atto,   altresi',   che   la   cooperativa,   in   sede   di
controdeduzioni del 2 novembre 2018, ha chiesto un ulteriore  termine
di quindici giorni per produrre ulteriori documenti a sostegno  delle
proprie argomentazioni difensive, che pero' allo stato non  risultano
mai pervenute; 
  Considerato che le irregolarita' accertate e non  sanate  risultano
di rilevante  gravita'  e  suscettibili,  ciascuna  di  per  se',  di
giustificare l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Luca Belleggi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della  societa'  cooperativa  «Safe
travel Limousine  service»  con  sede  in  Roma  (C.F.  10052431003),
costituita in data 13 giugno 2008, e' revocato.