IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma   2-ter,   del   citato
decreto-legge n. 109 del 2018, al fine  di  garantire  l'operativita'
portuale, anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari  di
navettamento ovvero  di  treni  completi,  alternativi  al  trasporto
interamente su strada, da e verso i retroporti, prevede «...  per  la
durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori  oneri
connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un  contributo  nel
limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese
utenti  di  servizi  ferroviari  e  degli  operatori  del   trasporto
combinato, come definiti, rispettivamente dalle lettere g) e  h)  del
comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14   luglio   2017,   n.   125,   recante:    «Regolamento    recante
l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli  aiuti,  le
modalita' e le procedure per l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017, n. 190; 
  Considerato che il medesimo art. 7,  comma  2-ter,  del  menzionato
decreto-legge n. 109 del  2018,  stabilisce  che  «Le  modalita'  per
l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  la  concessione
del contributo di cui all'art. 7, comma 2-ter, del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni alla  legge  16
novembre 2018, n. 130, al fine di garantire  l'operativita'  portuale
anche  attraverso   l'organizzazione   di   servizi   ferroviari   di
navettamento ovvero di treni completi in arrivo  e  in  partenza  dal
porto di Genova da e verso i retroporti.