IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n.  2801,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 269 del 17 novembre 2012, con il quale e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio tutela vini di Valtellina ed attribuito per un triennio  al
citato Consorzio di tutela  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alle   DOCG   «Valtellina
superiore»  e  «Sforzato  di  Valtellina»  ed  alla  DOC  «Rosso   di
Valtellina»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre  2015,   n.   80131,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 301 del  29  dicembre  2015,  con  il  quale  e'  stato
confermato per un ulteriore triennio l'incarico al  Consorzio  tutela
vini di Valtellina a svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato  di
Valtellina» e per la DOC «Rosso di Valtellina» ed  integrato  per  la
IGP «Terrazze Retiche di Sondrio»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  il  Consorzio  tutela  vini  di   Valtellina   ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per  le  DOCG  «Valtellina  superiore»  e
«Sforzato di Valtellina», per la DOC «Rosso di Valtellina» e  per  la
IGP «Terrazze Retiche di Sondrio». Tale verifica  e'  stata  eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di  controllo
Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di  controllo,
sulle   citate   denominazioni,   con   la   nota    protocollo    n.
SOP09/Valtellina/2018/19887 del 20 novembre 2018; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini di Valtellina,
approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del  Consorzio  tutela  vini  di
Valtellina, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla  legge  n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018 
  Considerato altresi' che il Consorzio  tutela  vini  di  Valtellina
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3 del decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela vini di Valtellina  a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi  relativi  per  le  DOCG
«Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», per la DOC  «Rosso
di Valtellina» e per la IGP «Terrazze retiche  di  Sondrio»,  di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale  n.  2801  del  5  novembre  2012  e  successive
modifiche ed integrazioni, al Consorzio tutela  vini  di  Valtellina,
con sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, a svolgere le  funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale degli  interessi  alle  DOCG  «Valtellina
superiore» e «Sforzato di Valtellina», alla DOC «Rosso di Valtellina»
ed alla IGP «Terrazze Retiche di Sondrio», di cui all'art. 41,  comma
1 e 4, della legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale n.  2801  del  5  novembre  2012  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  puo'  essere  sospeso   con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio  2018  e  dalla
legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 17 gennaio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi