IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza
esclusiva dello  Stato  il  coordinamento  informativo  statistico  e
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 1984,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito  che
le aziende sanitarie locali inviano  alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  appartenenza  ed  al   Ministero   della   sanita'   le
informazioni  relative   alle   proprie   attivita'   gestionali   ed
economiche; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28  gennaio  1997,
riguardante «Modelli di  rilevazione  dei  flussi  informativi  sulle
attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo sistema informativo sanitario  nazionale,  di  cui  all'Accordo
quadro tra il Ministero della  sanita',  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), la quale  dispone  all'art.  3
che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario, sono affidati alla Cabina di regia  e  vengono
recepiti dal Ministero della salute  con  propri  decreti  attuativi,
compresi  i  flussi  informativi  finalizzati  alla  verifica   degli
standard  qualitativi  e  quantitativi  dei  livelli  essenziali   di
assistenza; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  5  dicembre  2006,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27  gennaio  2007,
recante  «Variazione  dei  modelli  di  rilevazione  dei  dati  delle
attivita' gestionali delle strutture sanitarie»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 2010,  n.
38,  recante  «Disposizioni  per  garantire   l'accesso   alle   cure
palliative e alla terapia del dolore»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 25 luglio 2012 (rep. atti  n.  151/CSR),  che  ha  approvato,  in
attuazione dell'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, il documento
sui requisiti minimi e  le  modalita'  organizzative  necessarie  per
l'accreditamento delle strutture di  assistenza  ai  malati  in  fase
terminale e delle unita' di  cure  palliative  e  della  terapia  del
dolore; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 2  aprile  2015,  n.  70,
recante  il   «Regolamento   recante   definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti  n.  116/CSR),  per
l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)
e,  in  particolare,  l'art.  1  che  disciplina  le  funzioni  e  la
composizione della Cabina di regia NSIS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza di cui all'art.  1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, all'art. 38,  dispone  che
siano garantite nell'ambito dell'attivita' di ricovero ordinario,  la
terapia del dolore e le cure palliative; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio  2017  con  il
quale e' stata individuata la composizione della Cabina di regia  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS); 
  Rilevato che, con  il  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro della salute,  con
proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione  dei  dati
sulle attivita' gestionali  ed  economiche  delle  aziende  sanitarie
locali; 
  Constatata la necessita' di adeguare  ed  integrare  l'acquisizione
dei dati per finalita' di programmazione, di monitoraggio dei livelli
essenziali di assistenza e di Governo della  spesa  sanitaria,  anche
con riferimento ai dati delle prestazioni erogate dalle reti  per  le
cure palliative e per la terapia del dolore e gli esiti delle stesse,
nonche' per la stesura della  relazione  sullo  stato  sanitario  del
Paese; 
  Vista la proposta di aggiornamento  dell'elenco  delle  specialita'
cliniche e delle discipline  ospedaliere,  con  riferimento  ai  dati
delle prestazioni erogate dalle reti per le cure palliative e per  la
terapia del dolore e gli esiti delle stesse, formulata  dalla  Cabina
di regia nella seduta del 17 aprile 2018; 
  Considerato che, ai fini di cui sopra, forma  oggetto  di  modifica
del  presente  decreto  unicamente  la  tabella  dei   codici   delle
specialita' cliniche  e  delle  discipline  ospedaliere  allegata  al
citato decreto del Ministro della salute del 5 dicembre 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Codici delle specialita' cliniche 
                   e delle discipline ospedaliere 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le aziende sanitarie, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni  e  alle
province autonome di appartenenza e  al  Ministero  della  salute  le
informazioni richieste dalla rilevazione dei modelli «HSP.12 -  Posti
letto  per  disciplina  delle  strutture  di  ricovero  pubbliche  ed
equiparate» e «HSP13 - Posti letto per disciplina delle case di  cura
private», compilando il codice disciplina ospedaliera in  riferimento
alla tabella dei codici delle specialita' cliniche e delle discipline
ospedaliere allegata al presente decreto, che sostituisce la  tabella
dei codici delle specialita' cliniche e delle discipline  ospedaliere
di cui al decreto del Ministro della salute del 5 dicembre 2006. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  adottano
le necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli  obblighi
di rilevazione dei dati  da  parte  delle  aziende  sanitarie,  delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere  universitarie,  degli
istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  del  proprio
territorio.