IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con  la  quale  la  societa'  Pfizer  S.r.l.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Sutent»; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer S.r.l. ha  chiesto
la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella  seduta
del 14 febbraio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
novembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 35 in data 19 dicembre 2018 del Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SUTENT e'  rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  confezione: 
  25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule; 
  A.I.C. n. 037192010/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.925,30; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.827,92. 
  Confezione: 
  50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule; 
  A.I.C. n. 037192034 /E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5.850,60; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.655,83. 
  Confezione: 
  12,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule; 
  A.I.C. n. 037192022 /E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.462,50; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.413,71. 
  Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo  ex  factory,
da  praticarsi  alle  strutture  pubbliche   del Servizio   sanitario
nazionale ivi comprese le  strutture  private  accreditate  sanitarie
come da condizioni negoziali. 
  Chiusura   registro   di   monitoraggio   web-based,   attivo   per
l'indicazione: 
  «"Sutent" e' indicato  per  il  trattamento  del  carcinoma  renale
avanzato e/o metastatico (MRCC)» 
  ed eliminazione del relativo Cost Sharing. 
  Restano ferme le altre condizioni negoziali. 
  Indicazioni terapeutiche: 
  «Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) 
  "Sutent" e' indicato per il trattamento  del  tumore  stromale  del
tratto gastrointestinale (GIST) maligno non operabile e/o metastatico
negli adulti dopo fallimento di un trattamento con imatinib dovuto  a
resistenza o intolleranza. 
  Carcinoma renale metastatico (MRCC) 
  "Sutent" e'  indicato  per  il  trattamento  del  carcinoma  renale
avanzato/metastatico (MRCC) negli adulti. 
  Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) 
  "Sutent" e' indicato per il trattamento  di  tumori  neuroendocrini
pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in
progressione di malattia, negli adulti». 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.