IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'Area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   Direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determinazione AIFA del 18 maggio 2011,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.   118   del   23   maggio   2011,   relativa
all'inserimento del trastuzumab per l'utilizzo in  trattamento  della
neoplasia mammaria metastatica HER2 positiva o  in  progressione,  in
associazione a vinorelbina o capecitabina, nell'allegato 1, contenuto
in una specifica sezione che ha  integrato  l'elenco  dei  medicinali
erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  istituito
con il provvedimento della CUF sopra citato, relativo ai farmaci  con
uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel
trattamento dei tumori solidi nell'adulto; 
  Vista la determinazione AIFA dell'8 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.   139   del   17   giugno   2017,   relativa
all'inserimento di trastuzumab nell'elenco dei medicinali erogabili a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge
23 dicembre 1996, n. 648, per utilizzo in associazione o dopo terapia
con o includente taxani sia in fase adiuvante  sia  neoadiuvante  nel
carcinoma mammario HER2 positivo; 
  Considerato che la Commissione  europea  ha  ritenuto  il  rapporto
beneficio/rischio positivo sulla base dei risultati dell'esercizio di
comparabilita' in termini di qualita', non-clinica e  clinica  per  i
medicinali biosimilari di trastuzumab Ontruzant  (decisione  n.  7747
del 15 novembre 2017), Herzuma  (decisione  n.  946  del  9  febbraio
2018), e Kanjinti (decisione n. 3156 del 16 maggio 2018); 
  Visto il parere della CTS espresso nella  seduta  dell'8,  9  e  10
novembre 2017 -  Stralcio  verbale  n.  28  nella  quale  sono  stati
stabiliti i criteri generali per la valutazione  dell'inserimento  di
farmaci biosimilari nelle liste di cui alla legge n. 648 del 1996; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 9, 10 e 11 luglio 2018 - Stralcio verbale n. 37; 
  Ritenuto, pertanto, di estendere ai biosimilari di  trastuzumab  le
indicazioni  di  trastuzumab  originatore   include   negli   elenchi
sopraindicati; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le indicazioni relative a trastuzumab presenti  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  devono
intendersi  riferite  a   trastuzumab   originatore   o   trastuzumab
biosimilare.