IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina n.  770/2018  dell'11  maggio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  122  del  28
maggio 2018, relativa alla classificazione, ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso  umano
HERZUMA, approvato con procedura centralizzata; 
  Vista la determina n. 1322/2018 del 9 agosto 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  202  del  31  agosto
2018, relativa alla classificazione  del  medicinale  per  uso  umano
«Herzuma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  di  cui  e'   titolare   la   societa'   Mundipharma
Pharmaceuticals S.r.l.; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 17 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Herzuma» e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate: 
Indicazioni terapeutiche oggetto di rinegoziazione: 
  Carcinoma mammario 
  Carcinoma mammario metastatico 
  «Herzuma» e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
    in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno  ricevuto
almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La
chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto
almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il
paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
    in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti  che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
    in associazione al docetaxel per il trattamento di  pazienti  che
non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia
metastatica; 
    in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di
pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab; 
  Carcinoma mammario in fase iniziale 
  «Herzuma» e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
    dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)   e
radioterapia (se applicabile) 
    dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina  e  ciclofosfamide,
in associazione a paclitaxel o docetaxel. 
    in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel   e
carboplatino. 
    in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da  terapia
con «Herzuma» adiuvante, nella malattia localmente avanzata  (inclusa
la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm. 
  «Herzuma» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma
mammario metastatico o in  fase  iniziale  i  cui  tumori  presentano
iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come
determinato mediante un test accurato e convalidato. 
  Carcinoma gastrico metastatico 
  «Herzuma»  in  associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per  la  malattia  metastatica.
Herzuma deve essere somministrato soltanto a pazienti  con  carcinoma
gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di
HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da  un  risultato
SISH o FISH, o  definita  come  un  risultato  IHC3+.  Devono  essere
utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati. 
  Confezioni: 
    150 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino -  A.I.C.
n. 046106011/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 512,33; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 845,54. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Herzuma» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.