IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005,  n.  219  «Nuova  disciplina  delle
attivita'  trasfusionali   e   della   produzione   nazionale   degli
emoderivati»  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ed   in
particolare: 
    l'art.  1,  che   stabilisce   quale   obiettivo   nazionale   il
raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), punto  7,  che  individua,  tra  i
livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le  strutture
trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi  prodotti,
per le urgenze sanitarie  nonche'  per  gli  interventi  in  caso  di
calamita'; 
    l'art. 6, comma  1,  lettera  c),  che  prevede  che  le  regioni
individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e  gli
strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale  ed
interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e
di compensazione nonche' il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli
obiettivi in relazione  alle  finalita'  di  cui  all'art.  1  ed  ai
principi generali di cui all'art. 11 della legge medesima; 
    l'art.  11,  che  considerando  l'autosufficienza  di  sangue   e
derivati un interesse nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non
frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2,  lettera  d),
che a livello regionale vengano curati  i  rapporti  con  la  sanita'
militare  per  lo  scambio  di   emocomponenti   e   delle   frazioni
plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24,  comma
4,  della  legge   medesima,   successivamente   disciplinate,   dopo
l'abrogazione del predetto articolo,  dall'art.  205,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 66/2010; 
    l'art. 23,  che  prevede  che  le  disposizioni  della  legge  n.
219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24  della  legge  21
ottobre 2005, n. 219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle
Forze armate; 
  Visto l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  che
prevede in particolare: 
    al comma 1, che le  Forze  armate  organizzano  autonomamente  il
servizio trasfusionale in modo da essere in grado di  svolgere  tutte
le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
    al comma  2,  che  nel  quadro  delle  iniziative  di  educazione
sanitaria impartite ai militari, l'autorita'  militare  favorisce  la
cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue  cordonale  e
dei loro  componenti  da  parte  dei  militari  presso  le  strutture
trasfusionali militari e civili; 
    al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture   del   Servizio   sanitario   nazionale,   del   Ministero
dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al  fine  di
assicurare,   in   relazione   alle   previsioni   delle   necessita'
trasfusionali per le situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di
adeguate scorte di prodotti del sangue; 
    al comma 4, che, per la realizzazione delle finalita' di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni  e
il Ministero della difesa, secondo  lo  schema  tipo  di  convenzione
definito con decreto del Ministro della salute; 
    al  comma  5,  che  il  Ministero  della  difesa  e'  l'autorita'
responsabile, relativamente al servizio trasfusionale,  del  rispetto
dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.
261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e  dei  suoi
componenti; 
    al  comma  6,  che  le  norme   relative   all'organizzazione   e
funzionamento del servizio  trasfusionale  delle  Forze  armate  sono
individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente  natura
regolamentare; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 11 luglio  2013  con  il
quale e' stato riorganizzato il Servizio trasfusionale militare, alla
luce delle intervenute disposizioni nazionali in materia  di  servizi
trasfusionali e del processo di riordino della sanita'  militare,  ed
in particolare: 
    l'art. 1, che ha articolato il Servizio trasfusionale militare: 
      a) nell'Ufficio  di  direzione  e  coordinamento  del  Servizio
trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale  della  sanita'
militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa; 
      b)   nel   Dipartimento   di   immunoematologia   e    medicina
trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma; 
      c)  nella  Sezione  trasfusionale  militare  del   Dipartimento
militare di medicina legale di La Spezia, 
      d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro  ospedaliero
militare di Taranto; 
    l'art.  2,  che  ha  stabilito  che  le  finalita'  del  Servizio
trasfusionale militare sono: 
      a) raggiungere e mantenere la completa  autonomia  delle  Forze
armate in campo trasfusionale; 
      b) apportare un  significativo  contributo  anche  nel  settore
trasfusionale del Servizio sanitario nazionale; 
      c)  promuovere,  nel  quadro  delle  iniziative  di  educazione
sanitaria  impartite  ai  militari,  la   cultura   della   donazione
volontaria del sangue e  dei  suoi  componenti,  nonche'  di  cellule
staminali emopoietiche  midollari  e  da  sangue  periferico,  tra  i
militari e il personale civile della Difesa; 
      d) cooperare, in attuazione di quanto disposto  dall'art.  205,
comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del
Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del
Dipartimento della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare,  in
relazione alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per  le
situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di  adeguate  scorte
di sangue e di emoderivati; 
    l'art. 3, che  ha  stabilito  che  l'Ispettorato  generale  della
sanita' militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita,  nell'ambito  del  Servizio
trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione
e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento  che
la legge n.  219  del  2005  attribuisce,  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale, alle Strutture regionali di coordinamento per le
attivita' trasfusionali; in particolare, esso cura diverse  attivita'
tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la  loro  data
di scadenza, favorendone  l'utilizzazione  presso  le  strutture  del
Servizio sanitario nazionale; la stipula  delle  convenzioni  con  le
regioni per disciplinare le modalita' delle donazioni  di  sangue  da
parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali  del
Servizio sanitario nazionale, nonche' con i centri di  produzione  di
emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture
trasfusionali militari; lo scambio di  emocomponenti  o  di  frazioni
plasmatiche  per  assicurare  alle  Forze  armate  la  fornitura   di
emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare  non  abbia
sufficiente disponibilita'; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 261  del
2007, come sostituito dall'art. 2126 del decreto  legislativo  n.  66
del 2010, che prevede che  «Il  Ministero  della  salute,  il  Centro
nazionale sangue, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  e  il  Ministero
della difesa per il servizio trasfusionale di cui  all'art.  205  del
codice dell'ordinamento militare, sono le  autorita'  competenti  del
rispetto dei requisiti di cui al presente decreto»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/61/CE,  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16  dicembre
2010 (rep. atti n. 242/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011,  recante
«Istituzione di un elenco nazionale  di  valutatori  per  il  sistema
trasfusionale per lo svolgimento  di  visite  di  verifica  presso  i
servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta  del  sangue  e  degli
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  14  luglio
2011, n. 162; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le
attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Linee  guida   per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  il  25  luglio  2012  (rep.  atti  n.
149/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014, recante
«Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione
di emoderivati autorizzati alla  stipula  delle  convenzioni  con  le
regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  7
aprile 2015, n. 80; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  novembre  2015,
recante: «Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e  sicurezza
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma  1,  lettera  b),
della legge 21 ottobre 2005, n.  219,  concernente  la  «Revisione  e
aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 20  marzo  2008  (rep.  atti
115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni,  province
autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti
n. 61/CSR); 
  Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul «Piano strategico nazionale per  il  supporto
trasfusionale  nelle  maxi-emergenze»,   sancita   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 (rep. atti n. 121/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro della difesa, 19 aprile 2001,  recante  «Approvazione  dello
schema-tipo  di  convenzione  tra  regioni  e  province  autonome   e
Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n.
107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100; 
  Considerato che, con la riorganizzazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della difesa  11  luglio  2013,  il  Servizio  trasfusionale
militare e'  stato  articolato,  tra  l'altro,  nel  Dipartimento  di
immunoematologia  e  medicina  trasfusionale   militare   presso   il
Policlinico militare di Roma, per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui all'art. 4 del medesimo decreto, comprendenti tutte le  attivita'
trasfusionali di cui alla legge n. 219/2005,  nonche'  nelle  Sezioni
trasfusionali militari di La Spezia e di Taranto per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 5 dello stesso  decreto,  sulla  base
delle direttive tecniche del  Dipartimento  di  Immunoematologia  del
Policlinico militare di Roma, tra cui, in particolare,  le  attivita'
di raccolta, lavorazione, conservazione, distribuzione e trasporto di
emocomponenti; 
  Considerato  che,  secondo  la  nuova  articolazione  del  Servizio
trasfusionale  militare,  ai  sensi  della  normativa   vigente,   il
Dipartimento di immunoematologia e  medicina  trasfusionale  militare
presso il Policlinico militare di Roma svolge la funzione di Servizio
trasfusionale e le Sezioni trasfusionali militari di La Spezia  e  di
Taranto  sono  articolazioni  organizzative  del  predetto   Servizio
trasfusionale; 
  Considerato che il  Dipartimento  di  immunoematologia  e  medicina
trasfusionale  militare,  essendo  allocato   a   Roma,   presso   il
Policlinico  militare,  per  lo  svolgimento  di  alcune   specifiche
attivita' trasfusionali, quali  lo  scambio  di  emocomponenti  e  la
qualificazione biologica delle unita' di  emocomponenti,  puo'  avere
come unica regione di riferimento la Regione Lazio; 
  Considerato  che  le  Forze  armate  organizzano  autonomamente  il
servizio trasfusionale in modo di essere in grado di  svolgere  tutte
le competenze previste dalla legge n. 219/2005 e che quindi,  per  lo
svolgimento dell'attivita' di invio del plasma  raccolto  all'azienda
di produzione di emoderivati, ai sensi dell'art.  15  della  predetta
legge, e' necessario  che  il  Ministero  della  difesa  stipuli  una
convenzione con un'azienda di produzione di emoderivati,  tra  quelle
individuate e autorizzate dal decreto del  Ministro  della  salute  5
dicembre 2014; 
  Considerato che la gara effettuata dal  Ministero  della  difesa  a
seguito dell'emanazione del decreto  del  Ministero  della  salute  5
dicembre 2014 per l'affidamento del servizio  di  trasformazione  del
plasma raccolto in medicinali emoderivati e' andata deserta, rendendo
di conseguenza necessario, al fine di valorizzare il plasma  raccolto
dai donatari militari, che il Ministero della difesa aderisse ad  una
delle aggregazioni regionali, al fine di raggiungere la massa critica
necessaria per la lavorazione industriale del plasma; 
  Ritenuto necessario definire il nuovo schema  tipo  di  convenzione
tra le regioni, le Province autonome e il Ministero della  difesa  in
attuazione  dell'art.  205  del  decreto  legislativo   n.   66/2010,
provvedendo ad abrogare il decreto  del  Ministro  della  sanita'  19
aprile 2001, emanato ex lege n. 107/1990, di concerto con il Ministro
della difesa; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministero della difesa  in  data
29 marzo 2018; 
  Acquisito  il  parere  della  Sezione  tecnica  trasfusionale   del
Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in
precedenza  esercitate  dalla  Consulta  tecnica  permanente  per  il
sistema trasfusionale, di cui all'art.  13  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219, espresso nella seduta del 10 luglio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 dicembre 2018 /Rep.Atti n. 241/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Schema tipo di convenzione 
 
  1. E' approvato l'unito schema tipo di convezione tra  le  regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano  ed  il  Ministero  della
difesa, parte integrante  del  presente  decreto  (allegato  1),  che
regola i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture
del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di
coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali  (ST)  e  le  Unita'  di
raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attivita' di cui
alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse. 
  2. Il Ministero della difesa stipula la convenzione con le  regioni
e le Province autonome  per  le  specifiche  attivita'  trasfusionali
indicate nello schema tipo di cui all'allegato 1, in base anche  alla
presenza e alla tipologia del  Servizio  trasfusionale  militare  sul
territorio regionale.  Il  Ministero  della  difesa  stipula  con  la
regione  Lazio  la  convenzione  per   le   attivita'   trasfusionali
attribuite   al   Dipartimento   di   immunoematologia   e   medicina
trasfusionale militare allocato presso  il  Policlinico  militare  di
Roma.